Art. 2. 1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni (a) , e' differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988. Si applicano le disposizioni di cui ai (( commi 11, 12 e 13 )) dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 (b) . 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.743 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 1.750 miliardi per il periodo 1991-99, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (c), concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. 3. (( A partire dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1988 )) le misure dei contributi per prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 28 luglio 1967, n. 669, all'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e all'articolo 11, lettera a), della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono rispettivamente elevate a L. 60.000 annue, a L. 120 settimanali e a L. 1.200 mensili per l'anno 1988, a L. 90.000 annue, a L. 180 settimanali e a L. 1.800 mensili per l'anno 1989 e a L. 120.000 annue, a L. 240 settimanali e a L. 2.400 mensili per l'anno 1990 (d) . 4. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 20 novembre 1986, sulla diaria e l'indennita' di trasferta in cifra fissa corrisposta al personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, e' dovuto il contributo al Fondo di previdenza per il personale di volo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono effettuati i pagamenti delle somme dovute a conguaglio dei contributi relativi ai periodi di paga compresi tra la predetta data e quella del 20 novembre 1986. 5. Il contributo previsto dall'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, e successive modificazioni (e), a carico dei lavoratori frontalieri ed emigrati in Svizzera, e' obbligatorio a decorrere dal 1 gennaio 1988. 6. Nell'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (f), dopo le parole: "gestioni previdenziali ed assistenziali" sono aggiunte le seguenti: ", cosi' come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie.". (( 6-bis. I datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in )) (( conseguenza di contratti stipulati e di obbligazioni assunte )) (( anteriormente al 9 gennaio 1986, sono esonerati dall'obbligo )) (( assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del )) (( decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 (g), )) (( sempre che non siano operanti clausole revisionali o di )) (( aggiornamento del prezzo che consentano di traslare al )) (( committente i maggiori oneri sopravvenuti per effetto del )) (( decreto medesimo ed i lavoratori risultino assicurati con )) (( compagnie di assicurazione privata, purche' la copertura )) (( assicurativa offra prestazioni non inferiori, complessivamente, )) (( a quelle dell'assicurazione obbligatoria. ))
(a) Il testo dell'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 2: L'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, e' cosi' formulato: "Art. 59 (Sgravio degli oneri sociali). - A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, e' concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del presente testo unico. Lo sgravio contributivo e' stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi, e in mancanza, dalla legge. Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni. Tale sgravio e' elevato dal 10 al 20 per cento per i lavoratori assunti anteriormente al 1 ottobre 1968 che prestino la propria opera alle dipendenze della stessa azienda alla data del 1 luglio 1972. A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, alle aziende industriali e' concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalla azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorche' lavoranti ad orario ridotto o sospesi. Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti della stessa impresa ancorche' distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unita' operative svolgenti la propria attivita' nei territori anzidetti. Per ognuno dei lavoratori in attivita' di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968. A decorrere dal 1 agosto 1971 l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quinto comma del presente articolo e' elevato, per il personale assunto dal 1 gennaio 1971, dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per cento si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data. Per i nuovi assunti dal 1 luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unita' effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma e' concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS. Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi. I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'INPS. Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente articolo, sara' tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato. I proventi derivanti all'INPS dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Ai fini del versamento all'INPS degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-1980 ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare - a partire dall'anno 1977 - operazioni di ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri Istituti di credito a medio e lungo termine, a cio' autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del tesoro, o di certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394". (b) Il testo dei commi 11, 12 e 13 dell'art. 1 del D.L. n. 536/1987 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (b) all'art. 2: L'art. 1 del D.L. n. 536/1987 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.), ai commi 11, 12 e 13 cosi' dispone: "11. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che: a) non siano stati deunciati agli istituti previdenziali; b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti; c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986. 12. Le disposizioni di cui al comma 11 operano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso. 13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente all'entrata in vigore del presente decreto e che comportino danno ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (m); ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, puo' disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitivita' dell'accertamento". (c) L'art. 18 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica degli interventi nel Mezzogiorno) reca le disposizioni finanziarie per provvedere agli oneri derivanti dall'applicazione di detta legge. (d) L'art. 6, primo comma, lettera a), della legge n. 669/1967 fissava in L. 30.000 la misura del contributo annuo a carico di ciascun sacerdote di culto cattolico o ministro di culto delle altre confessioni religiose. L'art. 22 della legge n. 25/1955 fissava in L. 60 la misura del contributo settimanale per ogni apprendista a carico del datore di lavoro. L'art. 11, lettera a), della legge n. 250/1958 determinava in L. 600 la misura del contributo mensile a carico delle cooperative, delle compagnie e dei lavoratori autonomi per ciascun pescatore della piccola pesca marittima e delle acque interne. (e) Il testo dell'art. 4 della legge n. 302/1969 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (e) all'art. 2: L'art. 4 della legge n. 302/1969 (Norme per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri) e' cosi' formulato: "Art. 4. - Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano si provvede: con un contributo a carico dei lavoratori emigrati o frontalieri da corrispondersi in quote mensili di lire 1.250 per i familiari e di lire 1.000 per l'assicurazione propria del lavoratore frontaliero; con un contributo annuale a carico dello Stato di lire 4.500 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il contributo dello Stato di cui al precedente comma e' ripartito tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per gli affari esteri e per il tesoro, in relazione al numero degli assistibili dagli enti suddetti per effetto della presente legge. All'onere derivante dal contributo a carico dello Stato per l'intero anno 1969 si provvede con riduzione di lire 4.500 milioni del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio". (f) L'art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' ora cosi' formulato: "5. A decorrere dal 1 gennaio 1988, i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, cosi' come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie, sono dovuti nella misura del 15 per cento dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I predetti premi e contributi sono dovuti per i medesimi lavoratori dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella misura del 40 per cento, e dai datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate comprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nella misura del 20 per cento". (g) L'art. 1, comma 1, lettera d) del D.L. n. 317/1987 (Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS) riguarda l'obbligatorieta' dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze di datori di lavoro italiani e stranieri.