Art. 2.
 
  1.  Il  termine  per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59
del  testo  unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,
approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni (a) , e' differito
fino  a  tutto  il  periodo  di paga in corso al 30 novembre 1988. Si
applicano le disposizioni  di  cui  ai  ((  commi  11,  12  e  13  ))
dell'articolo   1   del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio  1988,  n.  48
(b) .
  2.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in
lire 4.743 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 1.750 miliardi per  il
periodo  1991-99,  si  provvede  a  carico  dell'assegnazione di lire
30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo  18  della  legge  1
marzo   1986,   n.   64   (c),  concernente  la  disciplina  organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
  3.  (( A partire dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1988 ))
le misure dei  contributi  per  prestazioni  del  Servizio  sanitario
nazionale di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge
28 luglio 1967, n. 669, all'articolo 22 della legge 19 gennaio  1955,
n.  25,  e all'articolo 11, lettera a), della legge 13 marzo 1958, n.
250, sono rispettivamente  elevate  a  L.  60.000  annue,  a  L.  120
settimanali  e a L. 1.200 mensili per l'anno 1988, a L. 90.000 annue,
a L. 180 settimanali e a L. 1.800 mensili per  l'anno  1989  e  a  L.
120.000  annue,  a L. 240 settimanali e a L. 2.400 mensili per l'anno
1990 (d) .
  4.  A  decorrere  dal  periodo  di  paga  in corso alla data del 20
novembre 1986, sulla diaria e  l'indennita'  di  trasferta  in  cifra
fissa  corrisposta  al  personale  di  volo  dipendente da aziende di
navigazione aerea, e' dovuto il contributo al Fondo di previdenza per
il  personale  di  volo  limitatamente  al  50  per  cento  del  loro
ammontare. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del presente decreto sono effettuati i
pagamenti delle somme dovute a conguaglio dei contributi relativi  ai
periodi  di  paga  compresi  tra  la  predetta  data  e quella del 20
novembre 1986.
  5.  Il  contributo  previsto  dall'articolo  4 della legge 2 maggio
1969, n. 302, e successive modificazioni (e), a carico dei lavoratori
frontalieri  ed emigrati in Svizzera, e' obbligatorio a decorrere dal
1 gennaio 1988.
  6.  Nell'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (f),
dopo  le  parole:  "gestioni  previdenziali  ed  assistenziali"  sono
aggiunte  le  seguenti:  ", cosi' come determinati dalle disposizioni
vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie.".
(( 6-bis. I datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in       ))
(( conseguenza di contratti stipulati e di obbligazioni assunte    ))
(( anteriormente al 9 gennaio 1986, sono esonerati dall'obbligo    ))
(( assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del    ))
(( decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con           ))
(( modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 (g),          ))
(( sempre che non siano operanti clausole revisionali o di         ))
(( aggiornamento del prezzo che consentano di traslare al          ))
(( committente i maggiori oneri sopravvenuti per effetto del       ))
(( decreto medesimo ed i lavoratori risultino assicurati con       ))
(( compagnie di assicurazione privata, purche' la copertura        ))
(( assicurativa offra prestazioni non inferiori, complessivamente, ))
(( a quelle dell'assicurazione obbligatoria.                       ))
 
 
             (a)  Il  testo  dell'art. 59 del testo unico delle leggi
          sugli interventi nel Mezzogiorno e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 2:
             L'art.  59  del testo unico delle leggi sugli interventi
          nel Mezzogiorno, e' cosi' formulato:
             "Art.  59  (Sgravio  degli oneri sociali). - A decorrere
          dal periodo di paga successivo a quello in corso alla  data
          del  31  agosto  1968  e fino a tutto il periodo di paga in
          corso alla data del  31  dicembre  1980,  e'  concesso  uno
          sgravio  sul  complesso  dei  contributi  da  corrispondere
          all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   dalle
          aziende  industriali che impiegano dipendenti nei territori
          indicati dall'art. 1 del presente testo unico.
             Lo sgravio contributivo e' stabilito nella misura del 10
          per   cento   delle    retribuzioni    assoggettate    alla
          contribuzione  per  l'assicurazione  obbligatoria contro la
          disoccupazione involontaria corrisposte ai  dipendenti  che
          effettivamente  lavorano nei territori di cui al precedente
          comma,  al  netto  dei  compensi  per  lavoro   considerato
          straordinario  dai  contratti  collettivi,  e  in mancanza,
          dalla legge.
             Il  predetto  sgravio contributivo si distribuisce fra i
          datori  di  lavoro  e  i  lavoratori,  tenuto  conto  della
          percentuale  in cui rispettivamente concorrono al complesso
          dei contributi per le assicurazioni  sociali  obbligatorie,
          nella  misura  dell'8,50  per  cento  e dell'1,50 per cento
          delle retribuzioni.
             Tale  sgravio  e'  elevato  dal 10 al 20 per cento per i
          lavoratori assunti anteriormente al  1  ottobre  1968  che
          prestino  la  propria  opera  alle  dipendenze della stessa
          azienda alla data del 1 luglio 1972.
             A  decorrere  dal periodo di paga successivo a quello in
          corso alla data del 31 ottobre  1968  e  fino  a  tutto  il
          periodo  di  paga  in corso alla data del 31 dicembre 1980,
          alle aziende industriali e' concesso un  ulteriore  sgravio
          contributivo,   nella   misura   del  10  per  cento  delle
          retribuzioni, calcolate con i criteri  di  cui  al  secondo
          comma  del presente articolo, corrisposto al solo personale
          assunto posteriormente alla data del 30  settembre  1968  e
          risultante  superiore  al numero complessivo dei lavoratori
          occupati dalla azienda nei  sopra  indicati  territori  del
          Mezzogiorno  alla  data  medesima,  ancorche'  lavoranti ad
          orario ridotto o sospesi.
             Ai  fini della determinazione della misura dello sgravio
          aggiuntivo di cui al  precedente  comma,  si  considera  il
          complesso  dei  lavoratori  dipendenti della stessa impresa
          ancorche' distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri  ed
          altre  unita'  operative svolgenti la propria attivita' nei
          territori anzidetti.
             Per  ognuno dei lavoratori in attivita' di servizio alla
          data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla
          data  stessa,  si esclude dalla determinazione della misura
          delle  retribuzioni,  sulle  quali  calcolare   l'ulteriore
          sgravio  contributivo di cui al precedente quarto comma, la
          retribuzione corrisposta ad  uno  dei  lavoratori,  assunti
          dopo  la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino
          a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data
          del 30 settembre 1968.
             A  decorrere  dal  1  agosto  1971  l'ulteriore sgravio
          contributivo di cui al quinto comma del  presente  articolo
          e'  elevato,  per il personale assunto dal 1 gennaio 1971,
          dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per
          cento  si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori
          assunti dopo la data del 31 dicembre  1970  depennando  fra
          questi,  in  ordine  di assunzione, un numero di lavoratori
          pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo
          la stessa data.
             Per  i  nuovi  assunti dal 1 luglio 1976 al 31 dicembre
          1980, ad incremento delle  unita'  effettivamente  occupate
          alla  data  del  30  giugno  1976 nelle aziende industriali
          operanti nei settori che  saranno  indicati  dal  CIPI,  lo
          sgravio  contributivo  di cui al primo comma e' concesso in
          misura totale dei contributi posti a carico dei  datori  di
          lavoro,  dovuti  all'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale sino al periodo di paga in  corso  al  31  dicembre
          1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il
          Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.
             Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS tutte le
          notizie e le  documentazioni  necessarie  a  dimostrare  il
          diritto    all'applicazione   degli   sgravi   e   l'esatta
          determinazione degli stessi.
             I  datori  di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal
          complesso delle somme dovute per contributi all'INPS.
             Il  datore  di  lavoro che applichi gli sgravi in misura
          maggiore di quella prevista a norma del presente  articolo,
          sara'  tenuto  a  versare  una  somma  pari  a cinque volte
          l'importo dello sgravio indebitamente applicato.
             I  proventi  derivanti  all'INPS dall'applicazione delle
          sanzioni previste dal comma precedente sono  devoluti  alla
          gestione   per  l'assicurazione  contro  la  disoccupazione
          involontaria.
             Ai  fini  del versamento all'INPS degli importi relativi
          allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-1980
          ai  sensi  del primo e secondo comma del presente articolo,
          il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  effettuare  -  a
          partire  dall'anno  1977 - operazioni di ricorso al mercato
          finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti
          dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione
          di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche
          o  con altri Istituti di credito a medio e lungo termine, a
          cio' autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e
          di  statuto,  oppure  di  emissioni di buoni poliennali del
          tesoro, o  di  certificati  di  credito.  Si  applicano  le
          disposizioni di cui all'art.  2, commi dal secondo al nono,
          della legge 4 agosto 1975, n. 394".
             (b)  Il testo dei commi 11, 12 e 13 dell'art. 1 del D.L.
          n.  536/1987 e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 2:
             L'art.  1  del  D.L.  n. 536/1987 (Fiscalizzazione degli
          oneri  sociali,  proroga  degli  sgravi  contributivi   nel
          Mezzogiorno,  interventi  per  settori  in crisi e norme in
          materia di organizzazione dell'I.N.P.S.), ai commi 11, 12 e
          13 cosi' dispone:
             "11.  Le  riduzioni  di  cui  al  presente  articolo non
          spettano per i lavoratori che:
               a)   non   siano   stati   deunciati   agli   istituti
          previdenziali;
               b)  siano  stati  denunciati  con  orari o giornate di
          lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;
               c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a
          quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali e
          provinciali  a decorrere dal periodo di paga in corso al 1
          gennaio 1986.
             12.   Le   disposizioni  di  cui  al  comma  11  operano
          limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle
          condizioni previste dal comma stesso.
             13.  Le  riduzioni  di  cui  al  presente  articolo  non
          spettano,  sino  al  ripristino  dei  luoghi,   ovvero   al
          risarcimento  a  favore  dello  Stato, nel limite del danno
          accertato, per i lavoratori dipendenti  delle  aziende  nei
          confronti  dei  cui  titolari  o rappresentanti legali, per
          fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate
          definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente,
          commesse successivamente all'entrata in vigore del presente
          decreto  e  che  comportino danno ai sensi dell'articolo 18
          della legge 8 luglio 1986, n. 349 (m);  ove  le  violazioni
          comportino  rilevante  danno  ambientale,  il  Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro
          dell'ambiente,   puo'  disporre  la  sospensione  totale  o
          parziale  del  beneficio  in  attesa  della   definitivita'
          dell'accertamento".
             (c)   L'art.  18  della  legge  n.  64/1986  (Disciplina
          organica  degli  interventi  nel   Mezzogiorno)   reca   le
          disposizioni   finanziarie   per   provvedere   agli  oneri
          derivanti dall'applicazione di detta legge.
             (d)  L'art.  6,  primo comma, lettera a), della legge n.
          669/1967 fissava in L.  30.000  la  misura  del  contributo
          annuo  a  carico  di ciascun sacerdote di culto cattolico o
          ministro di culto delle altre confessioni religiose.
             L'art.  22  della  legge  n. 25/1955 fissava in L. 60 la
          misura del contributo settimanale per  ogni  apprendista  a
          carico del datore di lavoro.
            L'art.   11,   lettera   a),   della  legge  n.  250/1958
          determinava in L.  600 la misura del contributo  mensile  a
          carico  delle cooperative, delle compagnie e dei lavoratori
          autonomi  per  ciascun  pescatore   della   piccola   pesca
          marittima e delle acque interne.
             (e)  Il  testo  dell'art.  4  della legge n. 302/1969 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (e) all'art. 2:
             L'art. 4 della legge n. 302/1969 (Norme per l'assistenza
          sanitaria ai familiari residenti in Italia  degli  emigrati
          italiani  in Svizzera e ai lavoratori frontalieri) e' cosi'
          formulato:
             "Art.  4. - Agli oneri derivanti dall'applicazione della
          presente legge all'Istituto nazionale  per  l'assicurazione
          contro  le  malattie  e  alle  Casse  mutue  provinciali di
          malattia di Trento e di Bolzano si provvede:
              con  un  contributo  a carico dei lavoratori emigrati o
          frontalieri da corrispondersi  in  quote  mensili  di  lire
          1.250  per  i familiari e di lire 1.000 per l'assicurazione
          propria del lavoratore frontaliero;
              con  un contributo annuale a carico dello Stato di lire
          4.500 milioni, da  iscriversi  nello  stato  di  previsione
          della  spesa  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
          sociale.
             Il  contributo dello Stato di cui al precedente comma e'
          ripartito  tra  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
          contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia
          di Trento e di Bolzano, con decreto  del  Ministro  per  il
          lavoro  e la previdenza sociale, di concerto con quelli per
          gli affari esteri e per il tesoro, in relazione  al  numero
          degli  assistibili  dagli  enti  suddetti per effetto della
          presente legge.
             All'onere  derivante dal contributo a carico dello Stato
          per l'intero anno 1969 si provvede con  riduzione  di  lire
          4.500 milioni del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato
          di previsione della spesa  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno finanziario 1969.
             Il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato ad apportare
          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".
             (f)  L'art.  9,  comma  5, della legge n. 67/1988 (Legge
          finanziaria 1988) e' ora cosi' formulato: "5.  A  decorrere
          dal  1 gennaio 1988, i premi ed i contributi relativi alle
          gestioni  previdenziali  ed   assistenziali,   cosi'   come
          determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni
          generali obbligatorie, sono dovuti nella misura del 15  per
          cento   dai  datori  di  lavoro  agricolo  per  il  proprio
          personale dipendente, occupato a tempo  indeterminato  e  a
          tempo  determinato  nei territori montani di cui all'art. 9
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 601. I predetti premi e contributi sono dovuti per
          i  medesimi  lavoratori  dai  datori  di  lavoro   agricolo
          operanti  nelle  zone  agricole svantaggiate, delimitate ai
          sensi dell'articolo 15 della legge  27  dicembre  1977,  n.
          984,  nella misura del 40 per cento, e dai datori di lavoro
          operanti nelle  zone  agricole  svantaggiate  comprese  nei
          territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi
          sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  6  marzo 1978, n. 218, nella
          misura del 20 per cento".
             (g)  L'art.  1, comma 1, lettera d) del D.L. n. 317/1987
          (Norme  in  materia  di  tutela  dei  lavoratori   italiani
          operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle
          pensioni erogate  dai  fondi  speciali  gestiti  dall'INPS)
          riguarda  l'obbligatorieta'  dell'assicurazione  contro gli
          infortuni sul lavoro e  le  malattie  professionali  per  i
          lavoratori   italiani   operanti   all'estero,   in   Paesi
          extracomunitari con i quali non sono in vigore  accordi  di
          sicurezza  sociale,  alle  dipendenze  di  datori di lavoro
          italiani e stranieri.