Art. 3. (( 1. La facolta' di pensionamento anticipato di cui all'articolo )) (( 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive )) (( modificazioni ed integrazioni (a), e' riconosciuta ai )) (( lavoratori dipendenti da imprese che diano comunicazioni al )) (( Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'esistenza )) (( di eccedenze strutturali di personale. )) (( 1-bis. Gli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 )) (( (b), trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori )) (( con contratto a tempo indeterminato dipendenti dalle aziende )) (( edili che occupano piu' di cento lavoratori e per le quali il )) (( CIPI abbia accertato entro il 30 aprile 1988 la sussistenza di )) (( una crisi ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), )) (( della legge 12 agosto 1977, n. 675 (c), nel limite di )) (( centocinquanta unita'. )) (( 1-ter. Le domande di ammissione al pensionamento anticipato )) (( devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di )) (( entrata in vigore della legge di conversione del presente )) (( decreto. Entro trenta giorni dalla predetta data il Ministro )) (( del lavoro e della previdenza sociale fissa con decreto i )) (( criteri di formazione della graduatoria tenendo conto )) (( dell'anzianita' anagrafica e di servizio nell'azienda, nonche' )) (( della entita' di eccedenza del personale. )) (( 1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1- bis )) (( del presente articolo, valutati in lire 6.300 milioni nel )) (( triennio 1988-1990, si provvede mediante corrispondente )) (( prelievo dalle disponibilita' della gestione speciale di cui )) (( all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (d). )) 2. A decorrere dal 1 gennaio 1988 l'applicazione dell'articolo 2, comma terzo, della legge 27 dicembre 1953, n. 967 (e), sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali e' disposta, (( in coerenza con quanto previsto nell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 )) (f) , entro un limite massimo di retribuzione lorda contributiva non inferiore al doppio della misura in vigore al 31 dicembre 1987, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPDAI. Il predetto decreto determina le misure dell'aliquota contributiva e dei trattamenti pensionistici relativi alla quota di retribuzione eccedente il limite massimo in vigore al 31 dicembre 1987. Per le successive variazioni del limite massimo della retribuzione contributiva restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 marzo 1973, n. 44 (g). (( 2-bis. L'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (f), si )) (( interpreta nel senso che la retribuzione pensionabile va )) (( calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e )) (( pensionabili, rivalutate a norma dell'undicesimo comma )) (( dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (h), e )) (( relative alle ultime duecentosessanta settimane di )) (( contribuzione. Ai fini della determinazione della retribuzione )) (( media pensionabile per il calcolo delle pensioni liquidate )) (( dall'INPDAI con decorrenza a partire dal 1 gennaio 1988, le )) (( retribuzioni annue di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile )) (( 1969, n. 153 (i), relative al quinquennio precedente il 1 )) (( gennaio 1988 sono prese in considerazione entro il limite pari )) (( al doppio dei massimali annui INPDAI in vigore nel suddetto )) (( quinquennio, secondo le modalita' applicative che saranno )) (( stabilite con il decreto del Ministro del lavoro e della )) (( previdenza sociale di cui al comma 2. )) 3. La riserva di cui all'articolo 3 della legge 15 marzo 1973, n. 44 (g), e' stabilita in misura pari al doppio dell'importo delle prestazioni effettivamente erogate nel corso dell'anno precedente. (( 3-bis Il comma 56 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, )) (( n. 67 (f), e' sostituito dal seguente: )) (( "56. La disciplina di cui all'articolo 1 della legge 31 )) (( maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni )) (( (a), continua a trovare applicazione dal 1 gennaio sino al 31 )) (( dicembre 1988. Il relativo onere e' valutato in lire 350 )) (( miliardi per l'anno 1988 e in lire 100 miliardi per ciascuno )) (( degli anni 1989 e 1990 )) ". ))
(a) Il testo dell'art. 1 della legge n. 193/1984 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 3: L'art. 1 della legge n. 193/1984 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.) e' cosi' formulato: "Art. 1. - Il requisito di eta' previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in materia di pensionamento anticipato e' stabilito in 50 anni di eta' per i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano dipendenti dalle aziende industriali del settore siderurgico, dalle aziende che svolgono in modo continuativo e prevalente attivita' di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici, dalle aziende che svolgono attivita' di produzione di carbone coke, dalle aziende produttrici di materiali refrattari, dalle aziende produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica nonche' dalle aziende che occupano un numero di lavoratori superiore a 1000 ed esercitano la commercializzazione esclusivamente di prodotti siderurgici. I lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al primo comma, i quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero siano stati licenziati per riduzione di personale o cessazione dell'impresa successivamente al 1 gennaio 1981, possono essere ammessi al pensionamento anticipato, sussistendone i requisiti, purche' presentino domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, si applicano sino al 31 dicembre 1985. Tale termine e' esteso al 31 dicembre 1986 per i dipendenti delle aziende di cui al primo comma del presente articolo. Il trattamento di prepensionamento di cui ai commi precedenti e' esteso, sussistendone i requisiti, ai lavoratori titolari di pensione di invalidita'. Ai predetti lavoratori titolari di pensione di invalidita' verra' corrisposto un supplemento di pensione, commisurato alle mensilita' mancanti al raggiungimento della normale eta' pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti. L'anzianita' contributiva dei dirigenti di aziende industriali ai quali e' dovuto l'assegno di cui all'art. 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e' aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del 60 anno di eta' se uomo, o del 55 anno di eta' se donna. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1986 per i lavoratori di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, non trovano applicazione l'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per il Fondo medesimo, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti nella contabilita' separata relativa agli interventi straordinari. Inoltre la Cassa per l'integrazione guadagni, contabilita' relativa agli interventi straordinari, versera' annualmente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti un ammontare pari al numero delle mensilita' di pensione, esclusa la tredicesima mensilita', anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale eta' pensionabile, per l'importo massimo della integrazione salariale straordinaria di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427". (b) Il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 155/1981 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (b) all'art. 3: Il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 155/1981 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica) e' il seguente: "Art. 16 (Pensionamento anticipato). - Con effetto dal 14 febbraio 1980 e fino al 31 dicembre 1981 agli operai e agli impiegati in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di eta', se uomini, e 50, se donne, e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, spetta, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, il trattamento di pensione sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso fra la data della risoluzione dei rapporti e quella di compimento di 60 anni, se uomini, o 55, se donne. La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilita' separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari. I lavoratori interessati, che versino nella ipotesi di cui al primo comma, debbono presentare la domanda per la liquidazione della pensione prevista dal presente articolo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dal verificarsi degli eventi di cui al comma medesimo. I lavoratori ammessi in Cassa per l'integrazione guadagni, in caso di risoluzione del contratto di lavoro e verificandosi le condizioni di cui al primo comma, debbono presentare la domanda di pensione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale. Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella contabilita' relativa agli interventi straordinari. Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, e' dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1981. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianita' di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non e' compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione. Art. 17 (Dirigenti di aziende industriali). - Nei periodi previsti dalle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria in materia di pensionamento anticipato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ai dirigenti di aziende industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di eta', se uomini, o 50, se donne, e possano far valere almeno 15 anni di anzianita' contributiva presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, e' dovuto a carico dell'Istituto stesso, su domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, un assegno in misura pari alla pensione di vecchiaia che spetterebbe al compimento del 60 anno di eta' se uomini, o del 55 anno se donne. L'assegno di cui al comma precedente non e' cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, ne' con altri trattamenti di pensione, ne' con l'indennita' di disoccupazione ed e' corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono il 60 anno di eta' se uomini ed il 55 se donne. Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge. Ai titolari dell'assegno si applicano le disposizioni che regolano il riconoscimento delle maggiorazioni per carichi familiari nonche' quelle che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalita' di erogazione delle prestazioni secondo la normativa vigente per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali". (c) L'art. 2, comma quinto, lettera c), della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) e' cosi' formulato: "Il CIPI provvede: (( (Omissis); )) c) a stabilire, entro due mesi dal compimento degli accertamenti e dalla determinazione delle direttive anzidette, i settori e le attivita' il cui sviluppo assume interesse rilevante ai fini della crescita industriale e per i quali si ritiene necessario uno specifico quadro programmato di interventi, nonche' i settori per i quali si rendano necessari processi di ristrutturazione e riconversione in misura tale da comportare rilevanti modifiche dell'attuale assetto per cio' che attiene al numero e alla dimensione degli impianti, alla loro ubicazione sul territorio nazionale, alle loro caratteristiche tecnico-produttive, ai livelli occupazionali". (d) Il testo dell'art. 26 della legge n. 845/1978 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (d) all'art. 3: Il testo dell'art. 26 della legge n. 845/1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) e' il seguente: "Art. 26 (Finanziamento integrativo dei progetti speciali). - Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente e' versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicita' trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata in bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La dotazione di cui al comma precedente e' gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". (e) L'art. 2, comma terzo, della legge n. 967/1953 (Previdenza dei dirigenti di aziende industriali) cosi' dispone: "Le prestazioni di cui al primo comma del presente articolo consistono in pensioni di vecchiaia, pensioni di invalidita', pensioni ai superstiti e liquidazione in capitale. Le pensioni debbono essere non inferiori a quelle previste dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e per i superstiti". (f) La legge n. 67/1988 reca disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988). Il testo dell'art. 21 della predetta legge e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (f) all'art. 3: L'art. 21 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' cosi' formulato: "Art. 21. - 1. In attesa del riordino del sistema pensionistico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, in ordine al ripiano dei disavanzi patrimoniali del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e' autorizzata l'assunzione a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1988, a titolo di regolazione debitoria pregressa, di una ulteriore quota di lire 10.000 miliardi per ciascuna delle predette gestioni, in aggiunta a quella di pari importo disposta con il richiamato articolo 8. Le predette anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza oneri di interessi. 2. Il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, anche per far fronte all'onere conseguente all'attuazione dell'articolo 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140, al netto delle regolazioni debitorie pregresse per complessive lire 40.000 miliardi di cui al comma 1, e' fissato per l'anno 1988 in lire 36.000 miliardi. 3. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza e' fissato per l'anno 1988 un contributo straordinario di lire 16.504 miliardi a carico dello Stato a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.390 miliardi e delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori, rispettivamente per lire 877 miliardi, 849 miliardi, 2.385 miliardi e 3 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per lire 1.511 miliardi, 98 miliardi, 95 miliardi, 282 miliardi, per complessive lire 1.986 miliardi, del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per la gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per lire 410 miliardi, nonche' del finanziamento di cui all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.396 miliardi. 4. A decorrere dal 1 gennaio 1988 e' soppresso il concorso dello Stato di lire 105 miliardi al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, di cui all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, iscritto al capitolo n. 3591 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 5. In attesa del riordino del sistema pensionistico, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalita' di determinazione, per l'anno 1989, degli aumenti delle pensioni ai sensi dell'articolo 21, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, in relazione alla variazione media delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e pubblici verificatasi nei periodi di riferimento di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, al netto delle variazioni degli scatti di anzianita' e delle variazioni derivanti dai meccanismi di scala mobile e dei trattamenti di famiglia, comunque denominati. La perequazione complessiva delle pensioni non deve in ogni caso comportare un aumento percentuale di queste ultime superiore alla variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni medie contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e pubblici. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte, ove occorra, mediante corrispondenti aumenti delle aliquote contributive dovute alle rispettive gestioni secondo criteri determinati con il predetto decreto. 6. A decorrere dal 1 gennaio 1988 ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta e' computata secondo le aliquote di cui all'allegata tabella. La quota di pensione cosi' calcolata si somma alla pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a tutti gli effetti, parte integrante di essa. 7. A decorrere dal 1 gennaio 1988 sono soppressi il contributo di lire 100 milioni all'INPS per la gestione dei sussidi straordinari di disoccupazione, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, iscritto al capitolo 3579 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' l'autorizzazione di spesa di lire 8 milioni per le sistemazioni difensive nei porti, di cui al regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 147, e alla legge 27 dicembre 1973, n. 878, iscritta al capitolo 1556 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile. 8. A decorrere dal 1 gennaio 1988 e sino al 31 dicembre 1989, non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720. 9. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e dell'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i limiti di reddito ivi previsti sono rivalutati a decorrere dall'anno 1988 in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori. 10. Al fine di assicurare la correttezza delle prestazioni erogate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dello spettacolo gestita dall'ENPALS, e' stabilito, per l'anno 1988, a favore del suddetto ente un contributo straordinario di lire 120 miliardi. TABELLA Quote di retribuzione eccedenti Quote di pensione corri- il limite (espresse in percentuale spondenti per ogni anno del limite stesso) di anzianita' contributiva complessiva (*) __ __ sino al 33 per cento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 dal 33 per cento al 66 per cento . . . . . . . . . . . . . . . 1,25 oltre il 66 per cento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ___________ (*) Per i periodi di contribuzione inferiore all'anno la quota di pensione e' calcolata in misura proporzionale ai periodi stessi". (g) Il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 44/1973 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (g) all'art. 3: Il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 44/1973 (Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali) e' il seguente: "Art. 2 (Modifiche dei limiti di retribuzione e dell'aliquota contributiva). - I limiti di retribuzione e l'aliquota contributiva indicati nell'articolo precedente possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, in relazione alle risultanze annuali di gestione ed al fabbisogno dell'Istituto medesimo. Il decreto di cui al comma precedente portera' la stessa decorrenza degli accordi stipulati, in materia, dalle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative a base nazionale. Art. 3 (( (Sistema tecnico-finanziario della gestione). )) - La gestione della previdenza dei dirigenti di aziende industriali, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, e successive modificazioni, e' ordinata in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione. Nella gestione suddetta e' costituita una speciale riserva il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, non puo' essere inferiore al quadruplo dell'importo delle prestazioni effettivamente erogate nel corso dell'anno stesso. La percentuale di cui all'articolo 31, lettera d), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni, e' calcolata sull'incremento annuo della riserva di cui al precedente comma". (h) L'art. 3, undicesimo comma, della legge n. 297/1z982 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e' cosi' formulato: "La retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai sensi del precedente nono comma e' rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione". (i) Il testo dell'art. 12 della legge n. 153/1969 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (i) all'art. 3: Il testo dell'art. 12 della legge n. 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dalla legge 13 dicembre 1986, n. 876, e' il seguente: "Art. 12. - Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente: 'Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto cio' che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro. Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo: 1) di diaria o d'indennita' di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare (ai sensi dell'art. 31, comma 6, della legge n. 41/1986 le somme corrisposte a titolo di diaria o indennita' di trasferta sono escluse fino all'ammontare esente da imposizione fiscale, (( n.d.r. )) ); 2) di rimborsi a pie' di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione di lavoro; 3) di indennita' di anzianita'; 4) di indennita' di cassa; 5) di indennita' di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare; 6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalita', per eventi eccezionali e non ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale; (( 7) di emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, )) (( erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal )) (( datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni )) (( familiari a carico della Cassa unica assegni familiari. )) L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi. L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo. La retribuzione come sopra determinata e' presa, altresi', a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate'". Ai sensi del comma 19 dell'art. 6 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, nelle parole "assegni familiari" di cui al punto 7) dell'articolo soprariportato, sono comprese anche le maggiorazioni secondo la disciplina prevista dal decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni. L'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, stabilisce che: "A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ne ricorrano le condizioni, dall'assegno per il nucleo familiare".