Art. 3.
 
(( 1. La facolta' di pensionamento anticipato di cui all'articolo  ))
(( 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive              ))
(( modificazioni ed integrazioni (a), e' riconosciuta ai           ))
(( lavoratori dipendenti da imprese che diano comunicazioni al     ))
(( Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'esistenza  ))
(( di eccedenze strutturali di personale.                          ))
(( 1-bis. Gli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155  ))
(( (b), trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori    ))
(( con contratto a tempo indeterminato dipendenti dalle aziende    ))
(( edili che occupano piu' di cento lavoratori e per le quali il   ))
(( CIPI abbia accertato entro il 30 aprile 1988 la sussistenza di  ))
(( una crisi ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c),   ))
(( della legge 12 agosto 1977, n. 675 (c), nel limite di           ))
(( centocinquanta unita'.                                          ))
(( 1-ter. Le domande di ammissione al pensionamento anticipato     ))
(( devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di    ))
(( entrata in vigore della legge di conversione del presente       ))
(( decreto. Entro trenta giorni dalla predetta data il Ministro    ))
(( del lavoro e della previdenza sociale fissa con decreto i       ))
(( criteri di formazione della graduatoria tenendo conto           ))
(( dell'anzianita' anagrafica e di servizio nell'azienda, nonche'  ))
(( della entita' di eccedenza del personale.                       ))
(( 1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1- bis ))
(( del presente articolo, valutati in lire 6.300 milioni nel       ))
(( triennio 1988-1990, si provvede mediante corrispondente         ))
(( prelievo dalle disponibilita' della gestione speciale di cui    ))
(( all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (d).       ))
  2.  A decorrere dal 1 gennaio 1988 l'applicazione dell'articolo 2,
comma terzo,  della  legge  27  dicembre  1953,  n.  967  (e),  sulla
previdenza  dei  dirigenti  di aziende industriali e' disposta, (( in
coerenza con quanto previsto nell'articolo 21, comma 6,  della  legge
11 marzo 1988, n. 67 )) (f) , entro un limite massimo di retribuzione
lorda contributiva non inferiore al doppio della misura in vigore  al
31  dicembre  1987,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della
previdenza sociale, di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  su
proposta  del  consiglio  di amministrazione dell'INPDAI. Il predetto
decreto  determina  le  misure  dell'aliquota  contributiva   e   dei
trattamenti   pensionistici   relativi  alla  quota  di  retribuzione
eccedente il limite massimo in vigore al 31  dicembre  1987.  Per  le
successive   variazioni   del   limite   massimo  della  retribuzione
contributiva restano ferme le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2
della legge 15 marzo 1973, n. 44 (g).
(( 2-bis. L'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (f), si   ))
(( interpreta nel senso che la retribuzione pensionabile va        ))
(( calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e           ))
(( pensionabili, rivalutate a norma dell'undicesimo comma          ))
(( dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (h), e       ))
(( relative alle ultime duecentosessanta settimane di              ))
(( contribuzione. Ai fini della determinazione della retribuzione  ))
(( media pensionabile per il calcolo delle pensioni liquidate      ))
(( dall'INPDAI con decorrenza a partire dal 1 gennaio 1988, le    ))
(( retribuzioni annue di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile ))
(( 1969, n. 153 (i), relative al quinquennio precedente il 1      ))
(( gennaio 1988 sono prese in considerazione entro il limite pari  ))
(( al doppio dei massimali annui INPDAI in vigore nel suddetto     ))
(( quinquennio, secondo le modalita' applicative che saranno       ))
(( stabilite con il decreto del Ministro del lavoro e della        ))
(( previdenza sociale di cui al comma 2.                           ))
  3.  La  riserva di cui all'articolo 3 della legge 15 marzo 1973, n.
44 (g), e' stabilita in misura  pari  al  doppio  dell'importo  delle
prestazioni effettivamente erogate nel corso dell'anno precedente.
(( 3-bis Il comma 56 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988,   ))
(( n. 67 (f), e' sostituito dal seguente:                          ))
(( "56. La disciplina di cui all'articolo 1 della legge 31         ))
(( maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni ))
(( (a), continua a trovare applicazione dal 1 gennaio sino al 31  ))
(( dicembre 1988. Il relativo onere e' valutato in lire 350        ))
(( miliardi per l'anno 1988 e in lire 100 miliardi per ciascuno    ))
(( degli anni 1989 e 1990 )) ".                                    ))
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  1  della legge n. 193/1984 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 3:
             L'art.   1  della  legge  n.  193/1984  (Misure  per  la
          razionalizzazione del settore siderurgico e  di  intervento
          della GEPI S.p.a.) e' cosi' formulato:
             "Art.  1. - Il requisito di eta' previsto dagli articoli
          16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in  materia  di
          pensionamento  anticipato  e'  stabilito in 50 anni di eta'
          per i lavoratori che, alla data di entrata in vigore  della
          presente  legge, siano dipendenti dalle aziende industriali
          del settore siderurgico, dalle aziende che svolgono in modo
          continuativo   e   prevalente   attivita'   di  servizio  e
          manutenzione negli stabilimenti siderurgici, dalle  aziende
          che svolgono attivita' di produzione di carbone coke, dalle
          aziende produttrici di materiali refrattari, dalle  aziende
          produttrici   di   elettrodi  di  grafite  artificiale  per
          l'industria siderurgica nonche' dalle aziende che  occupano
          un  numero  di lavoratori superiore a 1000 ed esercitano la
          commercializzazione esclusivamente di prodotti siderurgici.
             I  lavoratori  dipendenti  dalle imprese di cui al primo
          comma, i quali al  momento  dell'entrata  in  vigore  della
          presente  legge  fruiscano del trattamento straordinario di
          integrazione salariale ovvero siano  stati  licenziati  per
          riduzione    di   personale   o   cessazione   dell'impresa
          successivamente al 1 gennaio 1981, possono essere  ammessi
          al  pensionamento  anticipato,  sussistendone  i requisiti,
          purche' presentino domanda entro novanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge.
             Le  disposizioni  di cui agli articoli 16, 17 e 18 della
          legge 23 aprile 1981, n.  155,  si  applicano  sino  al  31
          dicembre  1985.  Tale termine e' esteso al 31 dicembre 1986
          per i dipendenti delle aziende di cui al  primo  comma  del
          presente articolo.
             Il  trattamento  di  prepensionamento  di  cui  ai commi
          precedenti  e'  esteso,  sussistendone  i   requisiti,   ai
          lavoratori titolari di pensione di invalidita'. Ai predetti
          lavoratori  titolari  di  pensione  di  invalidita'  verra'
          corrisposto  un  supplemento  di pensione, commisurato alle
          mensilita' mancanti al raggiungimento  della  normale  eta'
          pensionabile   e   liquidato   secondo  le  norme  vigenti.
          L'anzianita'  contributiva   dei   dirigenti   di   aziende
          industriali ai quali e' dovuto l'assegno di cui all'art. 17
          della legge 23 aprile 1981, n.  155,  e'  aumentata  di  un
          periodo  pari  a quello compreso tra la data di risoluzione
          del rapporto di lavoro e quella del compimento del 60 anno
          di  eta'  se  uomo,  o  del  55  anno  di  eta'  se donna.
          Dall'entrata in vigore della presente legge e  fino  al  31
          dicembre  1986 per i lavoratori di cui agli articoli 16, 17
          e 18 della legge  23  aprile  1981,  n.  155,  non  trovano
          applicazione  l'art.  6 del decreto-legge 22 dicembre 1981,
          n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
          26 febbraio 1982, n. 54.
             La   Cassa  per  l'integrazione  guadagni  degli  operai
          dell'industria corrisponde  al  Fondo  pensioni  lavoratori
          dipendenti    una   somma   pari   all'importo   risultante
          dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per
          il    Fondo   medesimo,   sull'importo   che   si   ottiene
          moltiplicando per i mesi di  anticipazione  della  pensione
          l'ultima   retribuzione   percepita   da   ogni  lavoratore
          interessato, rapportata a mese. I contributi versati  dalla
          Cassa  per  l'integrazione  guadagni vengono iscritti nella
          contabilita'    separata    relativa    agli     interventi
          straordinari.
             Inoltre    la   Cassa   per   l'integrazione   guadagni,
          contabilita'   relativa   agli   interventi   straordinari,
          versera'   annualmente   al   Fondo   pensioni   lavoratori
          dipendenti un ammontare pari al numero delle mensilita'  di
          pensione,     esclusa     la     tredicesima    mensilita',
          anticipatamente corrisposta fino  al  raggiungimento  della
          normale  eta'  pensionabile,  per  l'importo  massimo della
          integrazione salariale straordinaria di cui alla  legge  13
          agosto 1980, n. 427".
             (b)  Il  testo  degli  articoli  16  e 17 della legge n.
          155/1981 e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 3:
             Il  testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 155/1981
          (Adeguamento delle  strutture  e  delle  procedure  per  la
          liquidazione  urgente delle pensioni e per i trattamenti di
          disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e
          pensionistica) e' il seguente:
             "Art.  16  (Pensionamento anticipato). - Con effetto dal
          14 febbraio 1980 e fino al 31 dicembre 1981 agli  operai  e
          agli  impiegati  in  caso  di  risoluzione  del rapporto di
          lavoro con imprese industriali, diverse  da  quelle  edili,
          per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato
          dei  Ministri   per   il   coordinamento   della   politica
          industriale  (CIPI) ai sensi dell'articolo 2, quinto comma,
          lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977,  n.  675,  che
          abbiano  compiuto  55  anni  di  eta',  se uomini, e 50, se
          donne, e possano  far  valere  nell'assicurazione  generale
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti 180 contributi  mensili  ovvero  780  contributi
          settimanali  di  cui,  rispettivamente,  alle tabelle A e B
          allegate al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
          aprile  1968,  n.  488,  spetta, a domanda, a decorrere dal
          primo giorno del mese successivo  a  quello  stabilito  dai
          decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o  a  quello
          della   risoluzione   del   rapporto,   se  posteriore,  il
          trattamento  di   pensione   sulla   base   dell'anzianita'
          contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso
          fra la data della risoluzione  dei  rapporti  e  quella  di
          compimento di 60 anni, se uomini, o 55, se donne.
             La   Cassa  per  l'integrazione  guadagni  degli  operai
          dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica  una
          somma   pari   all'importo   risultante   dall'applicazione
          dell'aliquota  contributiva  in  vigore,  per  la  gestione
          medesima,  sull'importo  che si ottiene moltiplicando per i
          mesi di anticipazione della pensione l'ultima  retribuzione
          percepita  da  ogni  lavoratore  interessato,  rapportata a
          mese. I contributi versati dalla Cassa  per  l'integrazione
          guadagni  vengono iscritti per due terzi nella contabilita'
          separata relativa agli interventi  straordinari  e  per  il
          rimanente   terzo   in   quella  relativa  agli  interventi
          ordinari.
             I  lavoratori  interessati, che versino nella ipotesi di
          cui al primo comma, debbono presentare la  domanda  per  la
          liquidazione  della pensione prevista dal presente articolo
          entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge
          o  dal verificarsi degli eventi di cui al comma medesimo. I
          lavoratori ammessi in Cassa per l'integrazione guadagni, in
          caso di risoluzione del contratto di lavoro e verificandosi
          le condizioni di cui al primo comma, debbono presentare  la
          domanda  di pensione entro 60 giorni dall'entrata in vigore
          della  presente  legge  o  dalla  data  di  decorrenza  del
          trattamento di integrazione salariale.
             Il  contributo addizionale a carico dei datori di lavoro
          ed il concorso dello Stato, previsti dall'articolo 12 della
          legge  5  novembre  1968, n. 1115, sono devoluti alla Cassa
          per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria
          nella contabilita' relativa agli interventi straordinari.
             Il  contributo  addizionale, di cui al precedente comma,
          e' dovuto a decorrere dal  periodo  di  paga  successivo  a
          quello  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge fino al 31 dicembre 1981.
             Agli  effetti  del cumulo del trattamento di pensione di
          cui al presente articolo con la retribuzione  si  applicano
          le  norme  relative  alla  pensione  di  anzianita'  di cui
          all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
             Il  trattamento  di pensione di cui al presente articolo
          non  e'   compatibile   con   le   prestazioni   a   carico
          dell'assicurazione contro la disoccupazione.
             Art.  17  (Dirigenti  di  aziende  industriali).  -  Nei
          periodi previsti dalle norme  vigenti  per  l'assicurazione
          generale   obbligatoria   in   materia   di   pensionamento
          anticipato in caso di risoluzione del rapporto  di  lavoro,
          ai  dirigenti  di  aziende  industriali,  diverse da quelle
          edili, per le quali sia intervenuta una  deliberazione  del
          CIPI  ai  sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e
          c), della  legge  12  agosto  1977,  n.  675,  che  abbiano
          compiuto  55  anni  di  eta',  se uomini, o 50, se donne, e
          possano  far  valere   almeno   15   anni   di   anzianita'
          contributiva  presso l'Istituto nazionale di previdenza per
          i dirigenti di aziende  industriali,  e'  dovuto  a  carico
          dell'Istituto  stesso,  su  domanda,  a decorrere dal primo
          giorno del mese successivo a quello stabilito  dai  decreti
          adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
          sulla base degli accertamenti del CIPI  o  a  quello  della
          risoluzione  del  rapporto,  se  posteriore,  un assegno in
          misura pari alla pensione di vecchiaia che  spetterebbe  al
          compimento  del  60 anno di eta' se uomini, o del 55 anno
          se donne.
             L'assegno  di  cui al comma precedente non e' cumulabile
          con la retribuzione percepita in costanza  di  rapporto  di
          lavoro,  ne'  con  altri  trattamenti  di pensione, ne' con
          l'indennita' di disoccupazione ed  e'  corrisposto  fino  a
          tutto  il  mese nel quale i lavoratori compiono il 60 anno
          di eta' se uomini ed il 55 se donne. Dal divieto di cumulo
          sono  escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti
          a queste assimilabili per disposizioni di legge.
             Ai  titolari  dell'assegno  si applicano le disposizioni
          che regolano  il  riconoscimento  delle  maggiorazioni  per
          carichi   familiari   nonche'  quelle  che  disciplinano  i
          ricorsi, le controversie e le modalita' di erogazione delle
          prestazioni  secondo  la  normativa  vigente per l'Istituto
          nazionale  di  previdenza  per  i  dirigenti   di   aziende
          industriali".
             (c)  L'art.  2, comma quinto, lettera c), della legge n.
          675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica
          industriale,  la  ristrutturazione,  la  riconversione e lo
          sviluppo del settore) e' cosi' formulato:
             "Il CIPI provvede:
               (( (Omissis); ))
              c)  a  stabilire,  entro  due mesi dal compimento degli
          accertamenti  e  dalla   determinazione   delle   direttive
          anzidette,  i settori e le attivita' il cui sviluppo assume
          interesse rilevante ai fini della  crescita  industriale  e
          per  i  quali  si  ritiene  necessario uno specifico quadro
          programmato di interventi, nonche' i settori per i quali si
          rendano    necessari   processi   di   ristrutturazione   e
          riconversione  in  misura  tale  da  comportare   rilevanti
          modifiche  dell'attuale  assetto  per  cio'  che attiene al
          numero  e  alla  dimensione  degli  impianti,   alla   loro
          ubicazione    sul    territorio    nazionale,   alle   loro
          caratteristiche     tecnico-produttive,     ai      livelli
          occupazionali".
             (d)  Il  testo  dell'art.  26 della legge n. 845/1978 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (d) all'art. 3:
             Il   testo   dell'art.   26   della  legge  n.  845/1978
          (Legge-quadro in materia di formazione professionale) e' il
          seguente:
             "Art.   26   (Finanziamento   integrativo  dei  progetti
          speciali).  - Un terzo  delle  maggiori  entrate  derivanti
          dall'aumento   contributivo   di   cui   al   quarto  comma
          dell'articolo precedente e' versato dall'Istituto nazionale
          della  previdenza sociale, con periodicita' trimestrale, in
          un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello
          Stato,   per  la  successiva  acquisizione  all'entrata  in
          bilancio statale e  contemporanea  iscrizione  ad  apposito
          capitolo  di  spesa dello stato di previsione del Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare
          il  finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo
          36 del decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio
          1977,  n.  616,  eseguiti  dalle  regioni,  per  ipotesi di
          rilevante squilibrio  locale  tra  domanda  ed  offerta  di
          lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
          marzo 1978, n. 218.
             La  dotazione  di cui al comma precedente e' gestita con
          amministrazione   autonoma   fuori   bilancio   ai    sensi
          dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
             Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             (e)  L'art.  2,  comma  terzo,  della  legge n. 967/1953
          (Previdenza dei dirigenti  di  aziende  industriali)  cosi'
          dispone: "Le prestazioni di cui al primo comma del presente
          articolo consistono in pensioni di vecchiaia,  pensioni  di
          invalidita',  pensioni  ai  superstiti  e  liquidazione  in
          capitale. Le pensioni debbono essere non inferiori a quelle
          previste  dall'assicurazione  generale  obbligatoria per la
          invalidita', la vecchiaia e per i superstiti".
             (f)  La  legge  n.  67/1988  reca  disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge  finanziaria  1988).   Il  testo  dell'art. 21 della
          predetta legge e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (f) all'art. 3:
             L'art.  21  della  legge  n.  67/1988 (Legge finanziaria
          1988) e' cosi' formulato:
             "Art.  21.  -  1.  In  attesa  del  riordino del sistema
          pensionistico,   ad   integrazione   di   quanto   disposto
          dall'articolo  8, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n.
          910, in ordine al ripiano dei  disavanzi  patrimoniali  del
          Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti  e  della  gestione
          speciale dei coltivatori diretti,  mezzadri  e  coloni,  e'
          autorizzata  l'assunzione a carico del bilancio dello Stato
          per  l'anno  1988,  a  titolo  di   regolazione   debitoria
          pregressa,  di  una ulteriore quota di lire 10.000 miliardi
          per ciascuna delle predette gestioni, in aggiunta a  quella
          di  pari  importo disposta con il richiamato articolo 8. Le
          predette anticipazioni di tesoreria sono autorizzate  senza
          oneri di interessi.
             2.  Il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS,
          a titolo di pagamenti di bilancio  e  di  anticipazioni  di
          tesoreria,  anche  per  far  fronte  all'onere  conseguente
          all'attuazione dell'articolo 7 della legge 15 aprile  1985,
          n.  140, al netto delle regolazioni debitorie pregresse per
          complessive lire 40.000 miliardi di  cui  al  comma  1,  e'
          fissato per l'anno 1988 in lire 36.000 miliardi.
             3.   Al   fine   di  proseguire  nella  separazione  tra
          previdenza e assistenza  e'  fissato  per  l'anno  1988  un
          contributo  straordinario  di lire 16.504 miliardi a carico
          dello  Stato  a  favore  del  Fondo   pensioni   lavoratori
          dipendenti  per  lire  12.390  miliardi  e  delle  gestioni
          speciali  degli  artigiani,   degli   esercenti   attivita'
          commerciali,  dei  coltivatori diretti, coloni e mezzadri e
          dei minatori, rispettivamente per lire  877  miliardi,  849
          miliardi,  2.385  miliardi e 3 miliardi, con riassorbimento
          dei   finanziamenti   relativi   agli    oneri    derivanti
          dall'applicazione    per   le   gestioni   suddette   delle
          disposizioni di cui all'articolo 1 della  legge  21  luglio
          1965,  n.   903, e successive modificazioni e integrazioni,
          rispettivamente per lire 1.511 miliardi,  98  miliardi,  95
          miliardi,   282   miliardi,   per  complessive  lire  1.986
          miliardi, del finanziamento di cui  all'articolo  20  della
          legge   3   giugno  1975,  n.  160,  per  la  gestione  dei
          coltivatori  diretti,  coloni  e  mezzadri  per  lire   410
          miliardi,  nonche' del finanziamento di cui all'articolo 11
          della legge 15 aprile 1985, n. 140, per il  Fondo  pensioni
          lavoratori   dipendenti   per   lire  3.000  miliardi,  per
          complessive lire 5.396 miliardi.
             4.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1988 e' soppresso il
          concorso dello Stato di lire 105 miliardi al  finanziamento
          delle  gestioni  speciali  pensionistiche degli artigiani e
          degli esercenti attivita' commerciali, di cui  all'articolo
          27  della  legge  21  dicembre  1978,  n.  843, iscritto al
          capitolo n. 3591 dello stato di  previsione  del  Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale.
             5. In attesa del riordino del sistema pensionistico, con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su
          proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
          e  del  Ministro  del  tesoro,  sentito  il  parere   delle
          competenti   commissioni  parlamentari,  sono  stabiliti  i
          criteri e le modalita' di determinazione, per l'anno  1989,
          degli  aumenti  delle  pensioni  ai sensi dell'articolo 21,
          settimo comma, della legge 27 dicembre  1983,  n.  730,  in
          relazione   alla   variazione   media   delle  retribuzioni
          contrattuali dei lavoratori dipendenti privati  e  pubblici
          verificatasi nei periodi di riferimento di cui all'articolo
          9, secondo comma, della legge 3 giugno 1975,  n.   160,  al
          netto  delle  variazioni degli scatti di anzianita' e delle
          variazioni derivanti dai meccanismi di scala mobile  e  dei
          trattamenti    di   famiglia,   comunque   denominati.   La
          perequazione complessiva delle pensioni non  deve  in  ogni
          caso  comportare  un  aumento  percentuale di queste ultime
          superiore alla  variazione  percentuale  dell'indice  delle
          retribuzioni  medie  contrattuali dei lavoratori dipendenti
          privati e pubblici. All'onere derivante dal presente  comma
          si  fa fronte, ove occorra, mediante corrispondenti aumenti
          delle aliquote contributive dovute alle rispettive gestioni
          secondo criteri determinati con il predetto decreto.
            6.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1988  ai  fini  della
          determinazione  della  misura  delle  pensioni   a   carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti,  la
          retribuzione  imponibile  eccedente  il  limite  massimo di
          retribuzione    annua     pensionabile     previsto     per
          l'assicurazione  predetta  e' computata secondo le aliquote
          di cui all'allegata tabella. La  quota  di  pensione  cosi'
          calcolata  si  somma  alla  pensione determinata in base al
          limite massimo suddetto e diviene,  a  tutti  gli  effetti,
          parte integrante di essa.
             7.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1988 sono soppressi il
          contributo di lire 100 milioni all'INPS per la gestione dei
          sussidi  straordinari  di disoccupazione, di cui alla legge
          29 aprile 1949, n. 264, iscritto  al  capitolo  3579  dello
          stato  di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e della
          previdenza sociale, nonche' l'autorizzazione  di  spesa  di
          lire  8 milioni per le sistemazioni difensive nei porti, di
          cui al regio decreto-legge  19  settembre  1935,  n.  1836,
          convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 147, e alla legge
          27 dicembre 1973, n. 878, iscritta al capitolo  1556  dello
          stato  di previsione del Ministero della marina mercantile.
             8. A decorrere dal 1 gennaio 1988 e sino al 31 dicembre
          1989, non si  applicano  le  disposizioni  contemplate  nel
          secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto
          1982, n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge
          29 ottobre 1984, n. 720.
             9.  Ai  sensi dell'articolo 23, comma 1, e dell'articolo
          28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i  limiti
          di   reddito  ivi  previsti  sono  rivalutati  a  decorrere
          dall'anno 1988 in  ragione  del  tasso  d'inflazione  annuo
          programmato,  con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.
             10.   Al   fine   di  assicurare  la  correttezza  delle
          prestazioni erogate a  carico  dell'assicurazione  generale
          obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
          dei lavoratori dello  spettacolo  gestita  dall'ENPALS,  e'
          stabilito,  per  l'anno 1988, a favore del suddetto ente un
          contributo straordinario di lire 120 miliardi.
 
                                                             TABELLA
 Quote di retribuzione eccedenti           Quote di pensione corri-
il limite (espresse in percentuale          spondenti per ogni anno
       del limite stesso)                 di anzianita' contributiva
                                                complessiva (*)
         __                                             __
sino al 33 per cento   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50
dal 33 per cento al 66 per cento   . . . . . . . . . . . . . . . 1,25
oltre il 66 per cento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
___________
 
   (*)  Per i periodi di contribuzione inferiore all'anno la quota di
pensione e' calcolata in misura proporzionale ai periodi stessi".
             (g) Il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 44/1973
          e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (g) all'art. 3:
             Il  testo  degli  articoli  2 e 3 della legge n. 44/1973
          (Norme integrative della legge 27 dicembre  1953,  n.  967,
          sulla  previdenza  dei dirigenti di aziende industriali) e'
          il seguente:
             "Art.   2   (Modifiche  dei  limiti  di  retribuzione  e
          dell'aliquota contributiva). - I limiti di  retribuzione  e
          l'aliquota  contributiva  indicati nell'articolo precedente
          possono essere modificati con decreto del Presidente  della
          Repubblica,  su  proposta  del  Ministro per il lavoro e la
          previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro   per
          l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato,  sentito  il
          consiglio di  amministrazione  dell'Istituto  nazionale  di
          previdenza  per  i  dirigenti  di  aziende  industriali, in
          relazione  alle  risultanze  annuali  di  gestione  ed   al
          fabbisogno dell'Istituto medesimo.
             Il decreto di cui al comma precedente portera' la stessa
          decorrenza  degli  accordi  stipulati,  in  materia,  dalle
          organizzazioni  sindacali di categoria piu' rappresentative
          a base nazionale.
             Art.  3 (( (Sistema tecnico-finanziario della gestione).
          )) - La gestione della previdenza dei dirigenti di  aziende
          industriali,  di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, e
          successive modificazioni, e' ordinata in  base  al  sistema
          tecnico-finanziario della ripartizione.
             Nella  gestione  suddetta  e'  costituita  una  speciale
          riserva il cui ammontare, alla fine di  ciascun  anno,  non
          puo'  essere  inferiore  al  quadruplo  dell'importo  delle
          prestazioni  effettivamente  erogate  nel  corso  dell'anno
          stesso.
             La  percentuale  di cui all'articolo 31, lettera d), del
          regolamento approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   17   agosto   1955,   n.   914,  e  successive
          modificazioni, e'  calcolata  sull'incremento  annuo  della
          riserva di cui al precedente comma".
             (h) L'art. 3, undicesimo comma, della legge n. 297/1z982
          (Disciplina del trattamento di fine  rapporto  e  norme  in
          materia pensionistica) e' cosi' formulato: "La retribuzione
          media settimanale determinata per ciascun  anno  solare  ai
          sensi  del  precedente  nono  comma e' rivalutata in misura
          corrispondente alla variazione dell'indice annuo del  costo
          della  vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile
          delle  retribuzioni  dei  lavoratori  dell'industria,   tra
          l'anno  solare  cui  la  retribuzione si riferisce e quello
          precedente la decorrenza della pensione".
             (i)  Il  testo  dell'art.  12 della legge n. 153/1969 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (i) all'art. 3:
             Il testo dell'art. 12 della legge n. 153/1969 (Revisione
          degli ordinamenti  pensionistici  e  norme  in  materia  di
          sicurezza sociale), come modificato dalla legge 13 dicembre
          1986, n. 876, e' il seguente:
             "Art.  12.  -  Gli  articoli  1 e 2 del decreto-legge 1
          agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27  e  28  del
          testo  unico delle norme sugli assegni familiari, approvato
          con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'art.  29  del  testo
          unico  delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e
          le malattie professionali, approvato con decreto 30  giugno
          1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:
             'Per  la  determinazione  della  base  imponibile per il
          calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale,
          si  considera  retribuzione  tutto  cio'  che il lavoratore
          riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo
          di  qualsiasi  ritenuta,  in  dipendenza  del  rapporto  di
          lavoro.
             Sono  escluse  dalla  retribuzione  imponibile  le somme
          corrisposte al lavoratore a titolo:
              1)  di  diaria  o  d'indennita'  di  trasferta in cifra
          fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare (ai
          sensi  dell'art.   31,  comma  6, della legge n. 41/1986 le
          somme corrisposte  a  titolo  di  diaria  o  indennita'  di
          trasferta   sono   escluse  fino  all'ammontare  esente  da
          imposizione fiscale, (( n.d.r. )) );
              2)  di  rimborsi  a  pie'  di  lista  che costituiscano
          rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione
          o in occasione di lavoro;
              3) di indennita' di anzianita';
              4) di indennita' di cassa;
              5)  di  indennita' di panatica per i marittimi a terra,
          in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente  al
          60 per cento del suo ammontare;
              6)  di gratificazione o elargizione concessa una tantum
          a titolo di  liberalita',  per  eventi  eccezionali  e  non
          ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al
          rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale;
(( 7) di emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati,   ))
(( erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal      ))
(( datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni ))
(( familiari a carico della Cassa unica assegni familiari.         ))
             L'art.  74  del  testo unico delle norme concernenti gli
          assegni familiari, approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' abrogato. Per i
          produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa  dalla
          retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali
          attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50
          per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.
             L'elencazione  degli  elementi esclusi dal calcolo della
          retribuzione imponibile ha carattere tassativo.
             La   retribuzione   come  sopra  determinata  e'  presa,
          altresi', a riferimento per il calcolo delle prestazioni  a
          carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale
          interessate'".
             Ai  sensi  del comma 19 dell'art. 6 del D.L. 30 dicembre
          1987, n.  536, convertito, con modificazioni,  nella  legge
          29  febbraio 1988, n.  48, nelle parole "assegni familiari"
          di cui  al  punto  7)  dell'articolo  soprariportato,  sono
          comprese  anche  le  maggiorazioni  secondo  la  disciplina
          prevista  dal  decreto-legge  29  gennaio  1983,   n.   17,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983,
          n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni.
             L'art.  2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
          modificazioni,  nella  legge  13  maggio  1988,   n.   153,
          stabilisce  che:  "A decorrere dal periodo di paga in corso
          al 1 gennaio 1988, gli  assegni  familiari,  le  quote  di
          aggiunta  di  famiglia,  ogni altro trattamento di famiglia
          comunque denominato e la maggiorazione di  cui  all'art.  5
          del  decreto-legge  29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di
          essere  corrisposti  e sono sostituiti, ove ne ricorrano le
          condizioni, dall'assegno per il nucleo familiare".