Art. 4. 1. Il periodo di 12 mesi di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 (a), e' elevabile a 18 mesi. 2. I trattamenti di integrazione salariale, previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452 (b), sono prorogati al 30 giugno 1988. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nell'anno 1988, valutato in lire 240 miliardi, si provvede a carico della separata contabilita' degli interventi straordinari di Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (c). 4. Il termine di scadenza dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa, per le imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (d), che, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452 (b), sono state individuate con delibera CIPI del 21 gennaio 1988 ai fini dell'intervento ordinario della GEPI, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 1988, per consentire l'espletamento delle verifiche necessarie all'attuazione dell'intervento stesso. (( 4-bis. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio )) (( 1987, n. 56 (e), e' sostituito dal seguente: )) (( "1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento )) (( autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere )) (( nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o piu' )) (( regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali )) (( effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei )) (( livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto il )) (( titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, )) (( sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste)) (( di collocamento ed in quelle di mobilita' che abbiano la )) (( professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti previsti )) (( per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati )) (( numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie )) (( risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente )) (( competenti". )) (( 4-ter. L'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (e), )) (( trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo )) (( determinato previsti dal decreto del Presidente della )) (( Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (f), e dall'articolo 6 della )) (( legge 20 marzo 1975, n. 70 (g), nonche' in ogni altro caso di )) (( assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto )) (( ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unita' sanitarie )) (( locali. )) (( 4-quater. All'emanazione del decreto previsto dall'articolo 16, )) (( commi 4 e 5, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (e), si )) (( provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore )) (( della legge di conversione del presente decreto. )) (( 4-quinquies. Il comma 9 dell'articolo 16 della legge 28 )) (( febbraio 1987, n. 56 (e), e' abrogato. Le disposizioni di cui )) (( al comma 4-bis del presente articolo entrano in vigore il 1 )) (( gennaio 1989. Sino al 31 dicembre 1988 continua ad applicarsi )) (( la disciplina vigente. )) (( 4-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 28 )) (( febbraio 1987, n. 56 (e), si applicano anche al personale non )) (( docente della scuola. )) 5. Fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina della mobilita', i lavoratori che sono sospesi dal lavoro e godono del trattamento straordinario di integrazione salariale senza rotazione hanno facolta' di chiedere l'iscrizione alla prima classe delle liste di collocamento ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (e). Per questi lavoratori, nonche' per quelli che godono del trattamento di disoccupazione speciale, si osservano in materia di limite di eta', ai fini dei predetti avviamenti, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444 (h). 6. All'articolo 1- bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, come modificato dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (i) , e' aggiunto il seguente comma: "La utilizzazione di cui al primo comma prosegue nei confronti dei lavoratori che, senza soluzione di continuita' sono ammessi al trattamento di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni (l), e deve cessare non appena sia terminato il godimento del medesimo trattamento. Nei confronti dei predetti lavoratori continuano a trovare applicazione le disposizioni dei commi precedenti". 7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, limitatamente al restante periodo di trattamento speciale di disoccupazione, anche nei confronti dei lavoratori per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia cessata l'utilizzazione in conseguenza della scadenza del periodo di trattamento straordinario di Cassa integrazione guadagni.
(a) Il comma 4 dell'art. 6 del D.L. n. 536/1987 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS) prevede che: "La normativa di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, trova applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina in materia di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 1988. Il trattamento di integrazione salariale in corso alla data del 31 dicembre 1986 e' prorogabile per un periodo di dodici mesi. Ai lavoratori sospesi successivamente al 31 dicembre 1986 il predetto trattamento e' corrisposto a condizione che essi abbiano un'anzianita' minima di sei mesi nel settore ed abbiano prestato attivita' lavorativa per almeno tre mesi alle dipendenze dell'impresa che li ha sospesi". (b) Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. n. 366/1987 e del comma 5 dell'art. 2 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (b) all'art. 4: L'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 366/1987 (Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacita' produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della citta' di Palermo, nonche' interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987) e l'art. 2, comma 5, sono cosi' formulati: "Art. 1, commi 1 e 2. - 1. A favore dei lavoratori dipendenti delle societa' costituite dalla GEPI S.p.a. ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dell'art. 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, il trattamento straordinario di integrazione salariale e' prorogato al 31 dicembre 1987. 2. E' altresi' prorogato fino al 31 dicembre 1987 il trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti delle societa' costituite dalla GEPI S.p.a. ai sensi dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, nei casi in cui il trattamento gia' concesso venga a scadere nel corso dell'anno 1987". "Art. 2, comma 5. - In deroga alla normativa vigente, la GEPI puo' effettuare, nei casi espressamente previsti dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interventi previsti dall'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, a favore di aziende del settore tessile ubicate nel comune di Lucca, dell'azienda metalmeccanica del gruppo SIMA di Iesi e di aziende tessili (anche iuta), di media dimensione, ubicate in zone dell'Italia centrale, segnate da una forte caduta dei livelli di occupazione". (c) L'art. 8, comma 2, della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) e' cosi' formulato: "2. E' autorizzata la concessione di un contributo alla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, da versare alla separata contabilita' degli interventi straordinari di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.500 miliardi per l'anno 1988 e di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno 1990 si provvede con le modalita' di cui all'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Continuano ad applicarsi i criteri di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, intendendosi corrispondentemente sostituito il riferimento temporale ivi contenuto". (d) Il D.L. n. 26/1979 reca: "Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi". (e) Il testo vigente dell'art. 16 della legge n. 56/1987 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (e) all'art. 4: Il testo vigente dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e' il seguente: (( "Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti )) (( pubblici). - 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad )) (( ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a )) (( carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o )) (( piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie )) (( locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare )) (( nei livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto )) (( il titolo di studio superiore a quello della scuola )) (( dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli )) (( iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' )) (( che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta e i )) (( requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono )) (( avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle )) (( graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni )) (( territorialmente competenti. )) )) 2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facolta' di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianita' maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria. 3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4. 4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste. 6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario. 8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i Corpi civili militarmente ordinati". (f) Il D.P.R. n. 276/1971 reca: "Assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato". (g) Il testo dell'art. 6 della legge n. 70/1975 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (g) all'art. 4: L'art. 6 della legge n. 70/1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) e' cosi' formulato: "Art. 6 (Personale straordinario). - Gli enti pubblici possono procedere, per esigenze di carattere eccezionale adeguatamente motivate, ad assunzioni temporanee di personale straordinario con l'osservanza delle seguenti condizioni e modalita': a) le assunzioni temporanee devono essere giustificate da esigenze indilazionabili e determinate nella durata; b) il personale straordinario non puo' essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento dei quali il rapporto e' risolto di diritto; c) il personale cessato dal servizio non puo' essere nuovamente assunto alle dipendenze dello stesso ente se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato nella precedente lettera b). Per l'assunzione di detto personale gli enti pubblici devono chiedere all'ufficio di collocamento competente per territorio, l'elenco dei disoccupati della specialita' da assumere, per l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno la facolta' di sottoporre ad opportuni esperimenti il personale loro avviato per accertarne la capacita' tecnica. Ogni altra assunzione o conferma in servizio disposta in deroga alle disposizioni di cui al presente ed al precedente articolo od all'articolo 36 e' nulla di diritto, salvo la responsabilita' personale di chi l'ha disposta. Gli incarichi professionali, che non danno luogo a rapporti di lavoro subordinato, sono esclusi dalla disciplina della presente legge. Non possono comunque essere attribuiti incarichi professionali ai dipendenti dell'amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che si siano avvalsi delle norme sull'esodo volontario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed ai dirigenti di enti pubblici collocati a riposo". (h) Il testo dell'art. 2 della legge n. 444/1985 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (h) all'art. 4: L'art. 2 della legge n. 444/1985 (Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali) e' cosi' formulato: "Art. 2 (Requisiti soggettivi). - Il personale di cui al primo comma dell'articolo precedente, per beneficiare dell'assunzione speciale in esso prevista, dovra' avere, alla scadenza del bando di cui al successivo art. 3, eta' non superiore ai 45 anni ed essere in possesso di tutti gli altri requisiti soggettivi richiesti per le assunzioni nei pubblici impieghi. Per le assunzioni a qualifiche o profili professionali appartenenti a qualifica funzionale o categoria non superiore alla quarta, si puo' prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo che la peculiarita' dell'attivita' da svolgere non richieda un titolo di studio specifico o particolare diploma professionale. Il limite di eta' di cui al primo comma e' elevato di un anno per il coniuge e di un anno ancora per ciascuno dei figli minori a carico, fino al massimo complessivo di cinque anni. Restano salvi il possesso di specifici requisiti soggettivi e le particolari modalita' di reclutamento previsti per talune amministrazioni dai rispettivi ordinamenti". (i) Il testo vigente dell'art. 1- bis del D.L. n. 244/1981 aggiunto dalla legge di conversione, e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (i) all'art. 4: Il testo vigente dell'art. 1- bis del D.L. n. 244/1981 (Ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno), aggiunto dalla legge di conversione, e' il seguente: "Art. 1- bis. - Le commissioni regionali per l'impiego, qualora non sia possibile o necessario istituire corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale per i lavoratori che godono del trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni, di cui all'articolo 1, possono disporre l'utilizzazione temporanea dei lavoratori stessi, in attivita' non incompatibili con la loro professionalita', per opere o servizi di pubblica utilita', ovvero, quali istruttori per iniziative di formazione professionale d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate. Tale utilizzazione non comporta, comunque, l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro con queste ultime e deve cessare non appena sia terminato il periodo di godimento del predetto trattamento. (( Ai lavoratori di cui al precedente comma e' dovuta, a carico )) (( delle amministrazioni pubbliche interessate, una somma pari )) (( alla differenza tra la somma corrisposta dall'INPS a titolo di )) (( integrazione salariale e il salario o stipendio che sarebbe )) (( stato percepito in costanza del rapporto di lavoro e, comunque, )) (( non superiore a quello dei lavoratori che nell'amministrazione )) (( pubblica interessata svolgono pari mansioni. )) I lavoratori che rifiutano di essere avviati a corsi o non li frequentano regolarmente, ovvero rifiutano di essere utilizzati nelle opere o nei servizi di cui al presente articolo, decadono dal diritto al godimento del trattamento di integrazione salariale straordinario, nonche' da qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carica dell'azienda, salvi i diritti gia' maturati. I lavoratori avviati ad opere o servizi di pubblica utilita' hanno diritto all'astensione dal lavoro in tutti i casi di inesigibilita' della prestazione previsti dalla legge in relazione al rapporto di lavoro subordinato. (( La utilizzazione di cui al primo comma prosegue nei confronti )) (( dei lavoratori che, senza soluzione di continuita' sono ammessi )) (( al trattamento di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre )) (( 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, e )) (( deve cessare non appena sia terminato il godimento del medesimo )) (( trattamento. Nei confronti dei predetti lavoratori continuano a )) (( trovare applicazione le disposizioni dei commi precedenti". )) )) (l) Il testo dell'art. 8 della legge n. 1115/1968 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (l) all'art. 4: L'art. 8 della legge n. 1115/1968 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati) e' cosi' formulato: "Art. 8. - Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamenti, posteriori all'entrata in vigore della presente legge, da parte delle imprese industriali, diverse da quelle edili, per cessazione di attivita' aziendali di stabilimento o di reparto, non stagionali o di breve durata, o per riduzione di personale, il lavoratore impiegato od operaio, qualora possa far valere almeno 13 settimane o un trimestre di lavoro retribuito, prestato fino alla data del licenziamento con rapporto a carattere continuativo, e comunque non a termine, alle dipendenze della stessa impresa, presso aziende, stabilimenti o reparti permanenti di essa, ha diritto al trattamento speciale di cui alle disposizioni seguenti. L'importo giornaliero del trattamento speciale di cui al precedente comma e' determinato dividendo rispettivamente per trenta o per ventotto i due terzi della retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario, percepito nell'ultimo mese di lavoro, in caso di paga mensile, o nelle ultime quattro settimane, in caso di paga settimanale, al netto dei compensi, comunque denominati, che non abbiano carattere continuativo o siano collegati a rischi o prestazioni particolari, e al netto, altresi', delle trattenute stabilite dalla legge per contribuzioni ed oneri sociali e fiscali. L'importo del trattamento speciale, in caso di godimento dell'indennita' di disoccupazione, e' diminuito dall'ammontare della medesima al netto degli assegni familiari eventualmente spettanti al lavoratore. Il trattamento speciale di cui al presente articolo e' corrisposto per un periodo massimo di 180 giorni, comprese le domeniche e gli altri giorni festivi, osservando, in quanto compatibili, le norme vigenti per il trattamento ordinario di disoccupazione e, in mancanza, apposite disposizioni da emanarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale disporra', con proprio decreto, l'istituzione di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 46 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e all'articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424, quando almeno 15 lavoratori, che versino nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo, ne facciano richiesta al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La natura dei singoli corsi e' determinata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, mediante aggiornamento del programma annuale, tenendo conto delle esigenze formative e della qualifica professionale dei richiedenti. La gestione dei corsi e' affidata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli enti di cui alla legge 12 febbraio 1967, n. 36, e i relativi oneri di spesa sono assunti dal fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori".