Art. 4.
 
  1.  Il  periodo  di  12  mesi  di  cui all'articolo 6, comma 4, del
decreto-legge   30   dicembre   1987,   n.   536,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 (a), e' elevabile
a 18 mesi.
  2.  I trattamenti di integrazione salariale, previsti dai commi 1 e
2 dell'articolo  1  del  decreto-legge  4  settembre  1987,  n.  366,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 novembre 1987, n. 452
(b), sono prorogati al 30 giugno 1988.
  3.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo
nell'anno 1988, valutato in lire 240 miliardi, si provvede  a  carico
della  separata  contabilita'  degli interventi straordinari di Cassa
integrazione  guadagni  degli  operai  dell'industria,  con  parziale
utilizzo  del  contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (c).
  4.  Il  termine  di scadenza dell'autorizzazione alla continuazione
dell'esercizio  di  impresa,  per  le  imprese   in   amministrazione
straordinaria  ai  sensi  del  decreto-legge  30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95  (d),
che,  in  attuazione  dell'articolo  2,  comma 5, del decreto-legge 4
settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge  3
novembre  1987,  n. 452 (b), sono state individuate con delibera CIPI
del 21 gennaio 1988 ai fini  dell'intervento  ordinario  della  GEPI,
puo'  essere  prorogato  fino  al  31  dicembre  1988, per consentire
l'espletamento    delle    verifiche    necessarie     all'attuazione
dell'intervento stesso.
(( 4-bis. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio      ))
(( 1987, n. 56 (e), e' sostituito dal seguente:                    ))
(( "1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento         ))
(( autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere           ))
(( nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o piu'         ))
(( regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali ))
(( effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei ))
(( livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto il ))
(( titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, ))
(( sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste))
(( di collocamento ed in quelle di mobilita' che abbiano la       ))
(( professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti previsti ))
(( per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati            ))
(( numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie ))
(( risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente    ))
(( competenti".                                                    ))
(( 4-ter. L'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (e),   ))
(( trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo         ))
(( determinato previsti dal decreto del Presidente della           ))
(( Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (f), e dall'articolo 6 della   ))
(( legge 20 marzo 1975, n. 70 (g), nonche' in ogni altro caso di   ))
(( assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto         ))
(( ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unita' sanitarie  ))
(( locali.                                                         ))
(( 4-quater. All'emanazione del decreto previsto dall'articolo 16, ))
(( commi 4 e 5, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (e), si        ))
(( provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore   ))
(( della legge di conversione del presente decreto.                ))
(( 4-quinquies. Il comma 9 dell'articolo 16 della legge 28         ))
(( febbraio 1987, n. 56 (e), e' abrogato. Le disposizioni di cui   ))
(( al comma 4-bis del presente articolo entrano in vigore il 1    ))
(( gennaio 1989. Sino al 31 dicembre 1988 continua ad applicarsi   ))
(( la disciplina vigente.                                          ))
(( 4-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 28 ))
(( febbraio 1987, n. 56 (e), si applicano anche al personale non   ))
(( docente della scuola.                                           ))
  5. Fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina della
mobilita', i lavoratori che sono sospesi  dal  lavoro  e  godono  del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale senza rotazione
hanno facolta' di chiedere l'iscrizione alla prima classe delle liste
di  collocamento  ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56 (e). Per questi lavoratori, nonche' per
quelli  che  godono  del  trattamento  di disoccupazione speciale, si
osservano in  materia  di  limite  di  eta',  ai  fini  dei  predetti
avviamenti,  le  disposizioni  dell'articolo  2 della legge 22 agosto
1985, n. 444 (h).
  6.  All'articolo  1-  bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  1981,  n.  390,
come  modificato  dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41
(i) , e' aggiunto il seguente comma:
  "La  utilizzazione di cui al primo comma prosegue nei confronti dei
lavoratori che,  senza  soluzione  di  continuita'  sono  ammessi  al
trattamento  di  cui  all'articolo  8 della legge 5 novembre 1968, n.
1115, e successive modificazioni ed integrazioni (l), e deve  cessare
non  appena  sia terminato il godimento del medesimo trattamento. Nei
confronti dei predetti lavoratori continuano a  trovare  applicazione
le disposizioni dei commi precedenti".
  7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, limitatamente al
restante periodo di trattamento speciale di disoccupazione, anche nei
confronti  dei  lavoratori  per  i  quali, anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sia cessata l'utilizzazione in conseguenza della scadenza del periodo
di trattamento straordinario di Cassa integrazione guadagni.
 
             (a)  Il  comma  4  dell'art.  6  del  D.L.  n.  536/1987
          (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli  sgravi
          contributivi  nel  Mezzogiorno,  interventi  per settori in
          crisi e  norme  in  materia  di  organizzazione  dell'INPS)
          prevede  che:  "La  normativa  di  cui  al decreto-legge 10
          giugno 1977, n. 291, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed
          integrazioni, trova applicazione fino alla data di  entrata
          in  vigore  della  legge  di  riforma  della  disciplina in
          materia di integrazione salariale e comunque non  oltre  il
          31  dicembre 1988. Il trattamento di integrazione salariale
          in corso alla data del 31 dicembre 1986 e' prorogabile  per
          un   periodo   di   dodici   mesi.  Ai  lavoratori  sospesi
          successivamente al 31 dicembre 1986 il predetto trattamento
          e'  corrisposto a condizione che essi abbiano un'anzianita'
          minima  di  sei  mesi  nel  settore  ed  abbiano   prestato
          attivita'  lavorativa  per  almeno tre mesi alle dipendenze
          dell'impresa che li ha sospesi".
             (b)  Il  testo  dei  commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. n.
          366/1987  e  del  comma  5  dell'art.  2  e'  riportato  in
          appendice.
                                   APPENDICE
           Con riferimento alla nota (b) all'art. 4:
             L'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 366/1987 (Proroga del
          trattamento straordinario  di  integrazione  salariale  dei
          lavoratori  dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego
          di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per
          la  soppressione  di  capacita'  produttive  di fonderie di
          ghisa e di acciaio, norme per il  finanziamento  di  lavori
          socialmente   utili   nell'area   napoletana   e   per   la
          manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio
          artistico  e  monumentale  della citta' di Palermo, nonche'
          interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori  di
          lavoro  privati  operanti  nelle  province  di Sondrio e di
          Bolzano interessate dagli  eventi  alluvionali  del  luglio
          1987) e l'art. 2, comma 5, sono cosi' formulati:
             "Art.  1,  commi  1  e  2.  - 1. A favore dei lavoratori
          dipendenti delle societa' costituite dalla GEPI  S.p.a.  ai
          sensi  dell'art.  1,  quarto comma, della legge 28 novembre
          1980, n. 784, dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge
          29  luglio  1982,  n.  482,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'art.  1,  comma
          2,  del  decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985,  n.  143,  e
          dell'art.  5,  quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n.
          193, il trattamento straordinario di integrazione salariale
          e' prorogato al 31 dicembre 1987.
             2.  E'  altresi'  prorogato  fino al 31 dicembre 1987 il
          trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale   a
          favore  dei lavoratori dipendenti delle societa' costituite
          dalla GEPI S.p.a. ai sensi dell'art. 4,  primo  comma,  del
          decreto-legge  22  dicembre  1981,  n. 807, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, nei casi in
          cui  il trattamento gia' concesso venga a scadere nel corso
          dell'anno 1987".
             "Art. 2, comma 5. - In deroga alla normativa vigente, la
          GEPI puo' effettuare, nei casi espressamente  previsti  dal
          CIPI  con  propria  delibera  da  adottarsi  entro sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente decreto, gli interventi previsti
          dall'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, a favore  di
          aziende  del  settore  tessile ubicate nel comune di Lucca,
          dell'azienda metalmeccanica del gruppo SIMA di  Iesi  e  di
          aziende  tessili (anche iuta), di media dimensione, ubicate
          in zone dell'Italia centrale, segnate da una  forte  caduta
          dei livelli di occupazione".
             (c)  L'art.  8,  comma 2, della legge n. 910/1986 (Legge
          finanziaria 1987) e' cosi' formulato: "2. E' autorizzata la
          concessione   di  un  contributo  alla  Cassa  integrazione
          guadagni  degli  operai  dell'industria,  da  versare  alla
          separata  contabilita' degli interventi straordinari di cui
          all'art. 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in ragione
          di  lire  3.000  miliardi  per  l'anno  1987, di lire 2.500
          miliardi per l'anno 1988  e  di  lire  2.000  miliardi  per
          l'anno  1989. A decorrere dall'anno 1990 si provvede con le
          modalita' di cui all'art. 19, quattordicesimo comma,  della
          legge  22 dicembre 1984, n. 887. Continuano ad applicarsi i
          criteri di cui al comma  4  dell'art.  19  della  legge  28
          febbraio  1986,  n.  41,  intendendosi  corrispondentemente
          sostituito il riferimento temporale ivi contenuto".
             (d)  Il D.L. n. 26/1979 reca: "Provvedimenti urgenti per
          l'amministrazione straordinaria  delle  grandi  imprese  in
          crisi".
             (e) Il testo vigente dell'art. 16 della legge n. 56/1987
          e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (e) all'art. 4:
             Il  testo  vigente  dell'art.  16 della legge n. 56/1987
          (Norme sull'organizzazione del mercato del  lavoro)  e'  il
          seguente:
(( "Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti          ))
(( pubblici). - 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad         ))
(( ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a         ))
(( carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o    ))
(( piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie       ))
(( locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare    ))
(( nei livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto ))
(( il titolo di studio superiore a quello della scuola             ))
(( dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli        ))
(( iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita'  ))
(( che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta e i     ))
(( requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono ))
(( avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle     ))
(( graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni         ))
(( territorialmente competenti. ))                                 ))
             2.  I  lavoratori  di  cui  al comma 1 hanno facolta' di
          iscriversi nella  lista  di  collocamento  di  una  seconda
          circoscrizione,   anche   di   altra   regione,  mantenendo
          l'iscrizione presso la prima. L'anzianita' maturata  presso
          quest'ultima  viene riconosciuta ai fini della graduatoria.
             3.  Gli  avviamenti  vengono effettuati sulla base delle
          graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di  enti  la
          cui   attivita'   si   esplichi   nel  territorio  di  piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento  alle  graduatorie  di  tutte le circoscrizioni
          della regione, secondo un  sistema  integrato  definito  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di cui al comma 4.
             4.  Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le
          modalita' e i criteri  delle  selezioni  tra  i  lavoratori
          avviati  sono  determinati  con  decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro  sei  mesi  dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, sentite le
          confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano nazionale.
             5.  Le  amministrazioni  centrali  dello Stato, gli enti
          pubblici non economici a carattere nazionale e  quelli  che
          svolgono   attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti  da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori  di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
          della   graduatoria   delle   domande   presentate    dagli
          interessati.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
          stabiliti i criteri per  la  formazione  della  graduatoria
          unica   nonche'   i   criteri   e   le   modalita'  per  la
          informatizzazione delle liste.
             6.   Le  offerte  di  lavoro  da  parte  della  pubblica
          amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la  cadenza  dei  bandi, secondo le direttive impartite dal
          Ministro per la funzione pubblica.
             7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore
          di principio e  di  indirizzo  per  la  legislazione  delle
          regioni a statuto ordinario.
             8.  Sono  escluse dalla disciplina del presente articolo
          le assunzioni presso le  Forze  armate  e  i  Corpi  civili
          militarmente ordinati".
             (f)  Il  D.P.R. n. 276/1971 reca: "Assunzioni temporanee
          di personale presso le amministrazioni dello Stato".
             (g)  Il  testo  dell'art.  6  della  legge n. 70/1975 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (g) all'art. 4:
             L'art.  6  della  legge  n.  70/1975  (Disposizioni  sul
          riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di  lavoro
          del personale dipendente) e' cosi' formulato:
             "Art.  6  (Personale straordinario). - Gli enti pubblici
          possono procedere, per esigenze  di  carattere  eccezionale
          adeguatamente   motivate,   ad   assunzioni  temporanee  di
          personale straordinario  con  l'osservanza  delle  seguenti
          condizioni e modalita':
               a) le assunzioni temporanee devono essere giustificate
          da esigenze indilazionabili e determinate nella durata;
               b)  il  personale straordinario non puo' essere tenuto
          in servizio per un periodo  di  tempo,  anche  discontinuo,
          complessivamente   superiore  a  novanta  giorni  nell'anno
          solare, al compimento dei quali il rapporto e'  risolto  di
          diritto;
               c)  il  personale cessato dal servizio non puo' essere
          nuovamente assunto alle dipendenze dello stesso ente se non
          siano  trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo
          complessivo indicato nella precedente lettera b).
             Per  l'assunzione  di  detto personale gli enti pubblici
          devono chiedere all'ufficio di collocamento competente  per
          territorio,  l'elenco  dei disoccupati della specialita' da
          assumere, per l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno
          la  facolta'  di  sottoporre  ad  opportuni  esperimenti il
          personale loro avviato per accertarne la capacita' tecnica.
             Ogni altra assunzione o conferma in servizio disposta in
          deroga  alle  disposizioni  di  cui  al  presente   ed   al
          precedente articolo od all'articolo 36 e' nulla di diritto,
          salvo la responsabilita' personale di chi l'ha disposta.
             Gli  incarichi  professionali,  che  non  danno  luogo a
          rapporti  di  lavoro  subordinato,   sono   esclusi   dalla
          disciplina della presente legge.
             Non   possono   comunque   essere  attribuiti  incarichi
          professionali  ai  dipendenti  dell'amministrazione   dello
          Stato,  anche ad ordinamento autonomo, che si siano avvalsi
          delle norme sull'esodo volontario, di cui  al  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 30 giugno 1972, n.  748, ed ai
          dirigenti di enti pubblici collocati a riposo".
             (h)  Il  testo  dell'art.  2  della legge n. 444/1985 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (h) all'art. 4:
             L'art.  2  della legge n. 444/1985 (Provvedimenti intesi
          al sostegno dell'occupazione mediante copertura  dei  posti
          disponibili   nelle   amministrazioni   statali,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  e  negli  enti  locali)  e'   cosi'
          formulato:
             "Art. 2 (Requisiti soggettivi). - Il personale di cui al
          primo  comma  dell'articolo  precedente,  per   beneficiare
          dell'assunzione  speciale  in  esso prevista, dovra' avere,
          alla scadenza del bando di cui al successivo art.  3,  eta'
          non superiore ai 45 anni ed essere in possesso di tutti gli
          altri requisiti soggettivi richiesti per le assunzioni  nei
          pubblici impieghi.
             Per  le  assunzioni a qualifiche o profili professionali
          appartenenti  a  qualifica  funzionale  o   categoria   non
          superiore alla quarta, si puo' prescindere dal possesso del
          titolo di studio, salvo che la peculiarita'  dell'attivita'
          da  svolgere  non  richieda un titolo di studio specifico o
          particolare diploma professionale.
             Il limite di eta' di cui al primo comma e' elevato di un
          anno per il coniuge e di un anno ancora  per  ciascuno  dei
          figli  minori  a  carico,  fino  al  massimo complessivo di
          cinque anni.
             Restano   salvi   il  possesso  di  specifici  requisiti
          soggettivi  e  le  particolari  modalita'  di  reclutamento
          previsti   per   talune   amministrazioni   dai  rispettivi
          ordinamenti".
             (i)  Il  testo  vigente  dell'art.  1-  bis  del D.L. n.
          244/1981 aggiunto dalla legge di conversione, e'  riportato
          in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (i) all'art. 4:
             Il  testo  vigente dell'art. 1- bis del D.L. n. 244/1981
          (Ulteriori   interventi   straordinari   di    integrazione
          salariale   in   favore   dei  lavoratori  delle  aree  del
          Mezzogiorno), aggiunto dalla legge di  conversione,  e'  il
          seguente:
             "Art.  1- bis. - Le commissioni regionali per l'impiego,
          qualora non sia possibile o necessario istituire  corsi  di
          qualificazione  e  di  riqualificazione professionale per i
          lavoratori che godono del trattamento  straordinario  della
          Cassa integrazione guadagni, di cui all'articolo 1, possono
          disporre l'utilizzazione temporanea dei lavoratori  stessi,
          in    attivita'    non    incompatibili    con    la   loro
          professionalita', per opere o servizi di pubblica utilita',
          ovvero,  quali  istruttori  per  iniziative  di  formazione
          professionale d'intesa  con  le  amministrazioni  pubbliche
          interessate.  Tale  utilizzazione  non  comporta, comunque,
          l'instaurazione di alcun tipo di  rapporto  di  lavoro  con
          queste  ultime  e  deve cessare non appena sia terminato il
          periodo di godimento del predetto trattamento.
(( Ai lavoratori di cui al precedente comma e' dovuta, a carico    ))
(( delle amministrazioni pubbliche interessate, una somma pari     ))
(( alla differenza tra la somma corrisposta dall'INPS a titolo di  ))
(( integrazione salariale e il salario o stipendio che sarebbe     ))
(( stato percepito in costanza del rapporto di lavoro e, comunque, ))
(( non superiore a quello dei lavoratori che nell'amministrazione  ))
(( pubblica interessata svolgono pari mansioni.                    ))
             I  lavoratori  che rifiutano di essere avviati a corsi o
          non li frequentano regolarmente, ovvero rifiutano di essere
          utilizzati  nelle  opere  o  nei servizi di cui al presente
          articolo, decadono dal diritto al godimento del trattamento
          di   integrazione   salariale   straordinario,  nonche'  da
          qualsiasi   erogazione   a    carattere    retributivo    o
          previdenziale  a  carica dell'azienda, salvi i diritti gia'
          maturati.
             I  lavoratori  avviati  ad  opere  o servizi di pubblica
          utilita' hanno diritto all'astensione dal lavoro in tutti i
          casi  di  inesigibilita'  della  prestazione previsti dalla
          legge in relazione al rapporto di lavoro subordinato.
(( La utilizzazione di cui al primo comma prosegue nei confronti   ))
(( dei lavoratori che, senza soluzione di continuita' sono ammessi ))
(( al trattamento di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre     ))
(( 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, e    ))
(( deve cessare non appena sia terminato il godimento del medesimo ))
(( trattamento. Nei confronti dei predetti lavoratori continuano a ))
(( trovare applicazione le disposizioni dei commi precedenti". ))  ))
             (l)  Il  testo  dell'art.  8 della legge n. 1115/1968 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (l) all'art. 4:
             L'art. 8 della legge n. 1115/1968 (Estensione, in favore
          dei lavoratori, degli interventi della  Cassa  integrazione
          guadagni,   della  gestione  dell'assicurazione  contro  la
          disoccupazione  e   della   Cassa   assegni   familiari   e
          provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati) e'
          cosi' formulato:
             "Art.  8.  -  Nel  caso  di  disoccupazione derivante da
          licenziamenti,  posteriori  all'entrata  in  vigore   della
          presente legge, da parte delle imprese industriali, diverse
          da quelle edili, per cessazione di attivita'  aziendali  di
          stabilimento  o  di  reparto,  non  stagionali  o  di breve
          durata,  o  per  riduzione  di  personale,  il   lavoratore
          impiegato  od  operaio,  qualora possa far valere almeno 13
          settimane o un trimestre  di  lavoro  retribuito,  prestato
          fino  alla  data del licenziamento con rapporto a carattere
          continuativo, e comunque non  a  termine,  alle  dipendenze
          della   stessa  impresa,  presso  aziende,  stabilimenti  o
          reparti permanenti  di  essa,  ha  diritto  al  trattamento
          speciale di cui alle disposizioni seguenti.
             L'importo giornaliero del trattamento speciale di cui al
          precedente comma e' determinato  dividendo  rispettivamente
          per trenta o per ventotto i due terzi della retribuzione di
          fatto  corrispondente  all'orario  contrattuale  ordinario,
          percepito  nell'ultimo  mese  di  lavoro,  in  caso di paga
          mensile, o nelle ultime quattro settimane, in caso di  paga
          settimanale,  al  netto  dei compensi, comunque denominati,
          che non abbiano carattere continuativo o siano collegati  a
          rischi  o  prestazioni  particolari,  e al netto, altresi',
          delle trattenute stabilite dalla legge per contribuzioni ed
          oneri sociali e fiscali.
             L'importo del trattamento speciale, in caso di godimento
          dell'indennita'    di    disoccupazione,    e'    diminuito
          dall'ammontare   della  medesima  al  netto  degli  assegni
          familiari eventualmente spettanti al lavoratore.
             Il  trattamento  speciale di cui al presente articolo e'
          corrisposto per un periodo massimo di 180 giorni,  comprese
          le  domeniche  e  gli  altri giorni festivi, osservando, in
          quanto compatibili, le norme  vigenti  per  il  trattamento
          ordinario   di  disoccupazione  e,  in  mancanza,  apposite
          disposizioni da emanarsi dal Ministro per il  lavoro  e  la
          previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
             Il  Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza sociale
          disporra', con proprio decreto, l'istituzione di  corsi  di
          qualificazione  o  riqualificazione  professionale,  di cui
          all'articolo 46 della legge  29  aprile  1949,  n.  264,  e
          all'articolo  4  della legge 2 aprile 1968, n.  424, quando
          almeno 15 lavoratori, che versino nelle condizioni previste
          dal   primo   comma  del  presente  articolo,  ne  facciano
          richiesta al competente ufficio provinciale  del  lavoro  e
          della massima occupazione.
             La   natura   dei   singoli  corsi  e'  determinata  dal
          competente ufficio provinciale del lavoro e  della  massima
          occupazione,  mediante aggiornamento del programma annuale,
          tenendo conto delle esigenze formative  e  della  qualifica
          professionale dei richiedenti.
             La  gestione  dei  corsi  e'  affidata dal Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale agli  enti  di  cui  alla
          legge 12 febbraio 1967, n.  36, e i relativi oneri di spesa
          sono assunti dal fondo  per  l'addestramento  professionale
          dei lavoratori".