Art. 5. 1. La capacita' delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 (a), deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad esse assegnate per legge o per statuto, con esclusione di ogni atto o attivita' di natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche a favore di cooperative aderenti. Gli atti eccedenti i limiti predetti debbono intendersi affetti da nullita'. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 11 e all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452 (b), sono prorogate per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1988.
(a) Il testo dell'art. 5 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 5: L'art. 5 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947, recante provvedimenti per la cooperazione, e' cosi' formulato: "Art. 5 (Riconoscimento delle associazioni nazionali). - Il riconoscimento di cui all'articolo precedente viene concesso con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed e' produttivo anche degli effetti giuridici di cui all'art. 12 del codice civile. Per ottenere tale riconoscimento le associazioni nazionali debbono presentare apposita istanza al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, corredate da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione di non meno di mille enti cooperativi associati con la indicazione per cadauno del numero dei soci e da un documento da cui risulti il nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a trattare per conto dell'associazione richiedente. Le associazioni richiedenti debbono comprovare la loro efficienza centrale e periferica e presentare un elenco di revisori, formato secondo le prescrizioni che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale cui compete altresi' la facolta' di richiedere qualsiasi altra documentazione atta a fornire la dimostrazione della idoneita' delle associazioni ad assolvere le funzioni di vigilanza sulle cooperative associate". (b) Il testo delle disposizioni del D.L. n. 366/1987, alle quali il presente articolo fa rinvio, e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (b) all'art. 5: L'art. 10, commi 2, 3, 4, 5, l'art. 11 e l'art. 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.L. n. 366/1987 (per il titolo si veda in questa appendice il riferimento alla nota (b) all'art. 4) sono cosi' formulati: "Art. 10. - 2. Le societa' cooperative affidatarie dei lavori socialmente utili, in attuazione del programma previsto dal comma 1, sono sottoposte a gestione commissariale ai sensi del presente decreto, in deroga alle disposizioni previste dall'art. 2543 del codice civile e dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. 3. La nomina dei commissari governativi viene effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento, in deroga al disposto dell'art. 2400 del codice civile, si procede alla nomina dei sindaci, determinandone la durata in carica, da prescegliere fra dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'interno. 4. I poteri e la durata in carica dei commissari sono determinati, con lo stesso provvedimento, anche in deroga al disposto dell'art. 2543 del codice civile. 5. Fino alla cessazione delle gestioni commissariali non e' consentito alle cooperative di cui al presente articolo l'assunzione e lo svolgimento di attivita' diverse da quelle ad esse affidate dagli enti indicati al comma 1". "Art. 11. - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' nominato un commissario coordinatore, con il compito di coordinare, controllare e coadiuvare l'attivita' dei commissari governativi. 2. Il commissario coordinatore e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 3. Il commissario coordinatore gestisce un centro unico di servizi amministrativi, contabili e consultivi, di cui si avvalgono, in via esclusiva e obbligatoria, sulla base di apposita convenzione, i commissari governativi e le singole cooperative. 4. E' fatto divieto alle cooperative di utilizzare alcuno dei propri soci in servizi diversi da quelli ad esse affidatigli dagli enti di cui al comma 1 dell'articolo 10. I commissari governativi tuttavia, per straordinarie e incomprimibili esigenze specificamente motivate, possono, d'intesa con il commissario coordinatore, destinare alcuni soci a servizi diversi da quelli affidati alle cooperative interessate dagli enti di cui al comma 1 dell'articolo 10, nel limite massimo inderogabile del 5 per cento dei soci di tutte le cooperative in gestione commissariale. 5. E' fatto divieto alle cooperative di costituire strutture amministrative o contabili e di avvalersi di collaborazioni o servizi che non siano quelli del centro unico di servizi gestito dal commissario coordinatore. Ogni spesa per l'espletamento dei servizi affidati e' ad esclusivo carico della cooperativa interessata. Le eventuali spese generali e diverse sono rimborsate nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, su presentazione di comprovante documentazione di esborso, nel limite massimo del 5 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte nel corso dell'anno ai soci, comprensive della tredicesima mensilita', e comunque nel limite complessivo di cui al comma 11. 6. Il commissario coordinatore riferisce trimestralmente ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno ed al prefetto di Napoli sull'andamento delle gestioni sia sotto l'aspetto contabile amministrativo, sia sull'effettiva esecuzione dei lavori, in base alle relazioni trasmessegli dai commissari ai sensi del comma 7 ed alle notizie acquisite dagli enti locali interessati. 7. I commissari governativi presentano mensilmente relazione scritta al commissario coordinatore sull'attivita' delle cooperative da loro gestite, sui lavori effettivamente svolti, sull'applicazione delle convenzioni stipulate con il comune e la provincia di Napoli e sui connessi adempimenti amministrativo-contabili. La relazione e' vistata dal collegio sindacale. 8. In caso di assenza o impedimento di uno dei commissari governativi', il commissario coordinatore conferisce ad altro commissario governativo l'incarico di sostituirlo temporaneamente. 9. Il compenso spettante ai commissari governativi ed ai sindaci e' determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. 10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministro del tesoro, determina il compenso spettante al commissario coordinatore. 11. I compensi di cui ai commi 9 e 10, le spese di gestione, le spese generali e diverse, le spese per il centro unico di servizi gestito dal commissario coordinatore, nonche' ogni altra spesa non di personale attinente l'attivita' delle cooperative, gravano sul finanziamento di cui all'articolo 10 nel limite massimo del 5 per cento dello stanziamento complessivo. 12. Il pagamento delle spese di cui al comma 11 avviene su presentazione di regolari fatture o, ove non possibile, su presentazione di regolari scontrini fiscali o ricevute fiscali". "Art. 12. - 1. L'attuazione dei programmi per lavori socialmente utili da svolgere nel comune e nella provincia di Napoli e' affidata esclusivamente alle cooperative che alla data del 31 luglio 1986 avevano stipulato a tale fine apposite convenzioni con detti enti. 2. Possono avere avviati ai lavori di cui al comma 1 esclusivamente i soci iscritti, alla stessa data, sui libri paga e matricola. 3. I soci che risultano assenti dai posti di lavoro senza giustificato motivo sono automaticamente espulsi dalla cooperativa di appartenenza, con atto dovuto, dal commissario governativo. In ogni caso, l'assenza dal lavoro per un periodo superiore a quindici giorni anche non consecutivi, comporta l'esclusione dalla societa', nonche' l'impossibilita' di far parte di essa o di altra cooperativa interessata ai medesimi programmi di lavoro. Tale disposizione non si applica esclusivamente in caso di assenza per motivi di salute comprovati da apposito certificato rilasciato da medico del Servizio sanitario nazionale e fatto pervenire entro tre giorni al commissario governativo che, dopo cinque giorni, e' comunque tenuto a disporre la visita di controllo. 4. L'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio effettua controlli periodici in ordine all'osservanza delle norme del presente articolo. 5. Il comune e la provincia di Napoli effettuano i necessari controlli per accertare l'avvenuta esecuzione dei lavori".