Art. 6. 1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il rientro dalla disoccupazione. 2. Il Fondo per il rientro dalla disoccupazione, amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha la finalita' di promuovere la creazione di occupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e a beneficio delle categorie per le quali e' piu' accentuato il fenomeno della disoccupazione, mediante il finanziamento o la partecipazione al finanziamento dei piani o progetti di investimenti, di cui al comma 3, che presentano elevata intensita' di nuova occupazione e con priorita' per quelli attinenti alla tutela dell'ambiente, alla manutenzione e valorizzazione dei beni culturali, alle attivita' di consulenza e assistenza per il risparmio energetico e per i progetti finalizzati delle Amministrazioni pubbliche. 3. Le disponibilita' del Fondo sono utilizzate per i piani ed i progetti di investimento dello Stato, degli altri enti pubblici e delle aziende, approvati dal Consiglio dei Ministri, dal CIPE o dai comitati istituiti nel suo ambito (( sulla base degli elementi di cui al comma 4, lettera a) )) , ed istruiti in conformita' alle disposizioni di cui ai (( commi 4 e 5 )) con priorita' per quelli immediatamente eseguibili. 4. Sentita la commissione centrale per l'impiego, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri competenti: (( a) stabilisce i requisiti dei piani e progetti d'investimento )) (( di cui al comma 3 rilevanti per la valutazione dei parametri )) (( occupazionali, sotto il profilo quantitativo e, soprattutto, )) (( sotto quello qualitativo, con particolare riguardo )) (( all'efficacia formativa ed alla capacita' di sviluppare )) (( l'innovazione tecnologica; )) b) definisce, con riguardo alla materia occupazionale, gli schemi di convenzioni attuative dei piani e progetti d'investimento. 5. Gli schemi di convenzione di cui al comma 4, lettera b), devono prevedere specifiche clausole volte a determinare puntualmente gli obblighi che vengono assunti in materia di occupazione. 6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri competenti, verifica il grado di rispondenza dei singoli piani e progetti d'intervento agli indirizzi e criteri di cui al comma 4, lettera a). 7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, provvede, con proprio decreto, alla determinazione delle modalita' di erogazione dei finanziamenti, alla cui eventuale assegnazione ai capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati si provvede con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 8. E' istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una commissione composta da sei membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro e presieduta dal Ministro o (( da un Sottosegretario di Stato da lui delegato. )) La comissione ha il compito di concorrere ad individuare gli obiettivi prioritari del Fondo e di esprimere preventivo parere, non vincolante, sulle decisioni che il Ministro assume nella gestione del predetto Fondo. Ogni sei mesi il Ministro riferisce alla commissione sul funzionamento del Fondo e sui risultati occupazionali conseguiti. 9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce annualmente alle Camere sul funzionamento del Fondo e sui risultati conseguiti. 10. All'onere di lire (( 533 miliardi, )) derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1988 possono esserlo nei due esercizi finanziari successivi. 11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.