Art. 6.
 
  1.  E' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro
e  della  previdenza  sociale  il  Fondo   per   il   rientro   dalla
disoccupazione.
  2.  Il  Fondo per il rientro dalla disoccupazione, amministrato dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha la  finalita'  di
promuovere  la creazione di occupazione, in particolare nei territori
del Mezzogiorno di cui al testo unico delle  leggi  sugli  interventi
nel   Mezzogiorno,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e a beneficio delle categorie per le
quali  e'  piu' accentuato il fenomeno della disoccupazione, mediante
il finanziamento o la partecipazione al  finanziamento  dei  piani  o
progetti  di  investimenti, di cui al comma 3, che presentano elevata
intensita' di nuova occupazione e con priorita' per quelli  attinenti
alla  tutela  dell'ambiente,  alla  manutenzione e valorizzazione dei
beni culturali, alle attivita' di  consulenza  e  assistenza  per  il
risparmio   energetico   e   per   i   progetti   finalizzati   delle
Amministrazioni pubbliche.
  3.  Le  disponibilita'  del  Fondo sono utilizzate per i piani ed i
progetti di investimento dello Stato, degli  altri  enti  pubblici  e
delle  aziende,  approvati dal Consiglio dei Ministri, dal CIPE o dai
comitati istituiti nel suo ambito (( sulla base degli elementi di cui
al  comma  4,  lettera  a)  ))  ,  ed  istruiti  in  conformita' alle
disposizioni di cui ai (( commi 4 e 5 ))  con  priorita'  per  quelli
immediatamente eseguibili.
  4.  Sentita  la commissione centrale per l'impiego, il Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  d'intesa   con   i   Ministri
competenti:
(( a) stabilisce i requisiti dei piani e progetti d'investimento   ))
(( di cui al comma 3 rilevanti per la valutazione dei parametri    ))
(( occupazionali, sotto il profilo quantitativo e, soprattutto,    ))
(( sotto quello qualitativo, con particolare riguardo              ))
(( all'efficacia formativa ed alla capacita' di sviluppare         ))
(( l'innovazione tecnologica;                                      ))
    b) definisce, con riguardo alla materia occupazionale, gli schemi
di convenzioni attuative dei piani e progetti d'investimento.
  5.  Gli schemi di convenzione di cui al comma 4, lettera b), devono
prevedere specifiche clausole volte a  determinare  puntualmente  gli
obblighi che vengono assunti in materia di occupazione.
  6.  Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con
i Ministri competenti, verifica il grado di rispondenza  dei  singoli
piani  e  progetti  d'intervento  agli  indirizzi e criteri di cui al
comma 4, lettera a).
  7.  Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con
il  Ministro  del  tesoro,  provvede,  con  proprio   decreto,   alla
determinazione  delle modalita' di erogazione dei finanziamenti, alla
cui eventuale assegnazione ai  capitoli  di  spesa,  anche  di  nuova
istituzione,  degli  stati di previsione dei Ministeri interessati si
provvede con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
  8.  E' istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, una commissione composta da  sei  membri  in  rappresentanza
delle   organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  dei
lavoratori e dei datori di lavoro e presieduta dal Ministro o  ((  da
un  Sottosegretario  di Stato da lui delegato. )) La comissione ha il
compito di concorrere ad individuare  gli  obiettivi  prioritari  del
Fondo  e  di  esprimere  preventivo  parere,  non  vincolante,  sulle
decisioni che il Ministro assume nella gestione del  predetto  Fondo.
Ogni   sei   mesi   il   Ministro   riferisce  alla  commissione  sul
funzionamento del Fondo e sui risultati occupazionali conseguiti.
  9.  Il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale riferisce
annualmente alle Camere sul funzionamento del Fondo e  sui  risultati
conseguiti.
  10. All'onere di lire (( 533 miliardi, )) derivante dall'attuazione
del  presente  articolo  per  l'anno  1988,  si   provvede   mediante
corrispondente  utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per  il  medesimo
anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento. Le
somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1988  possono  esserlo
nei due esercizi finanziari successivi.
  11.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.