Art. 7. 1. In attesa della riforma del trattamento di disoccupazione, delle integrazioni salariali, dell'eccedenza di personale, nonche' dei contratti di formazione e lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il solo 1988, l'importo dell'indennita' giornaliera di cui all'articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114 (a), e' fissato nella misura del 7,5 per cento della retribuzione. 2. (( La retribuzione di riferimento per la determinazione della indennita' giornaliera di disoccupazione e' quella media soggetta a contribuzione, e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria, dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, calcolata in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori di cui ai commi 3 e 4 la retribuzione di riferimento e' quella percepita nell'anno 1987 e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria. )) La percentuale di cui al comma 1 per i lavoratori agricoli a tempo determinato si applica sulla retribuzione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457 (b) , e per i lavoratori italiani rimpatriati di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402 (c) , sulla retribuzione convenzionale determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con riferimento ai contratti collettivi nazionali di categoria. 3. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 (d), e' estesa, per il solo anno 1988, anche ai lavoratori di cui all'articolo 40, ottavo e nono comma, del citato decreto-legge (d). Fermo restando il requisito dell'anzianita' assicurativa di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 (e), hanno diritto alla indennita' ordinaria di disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio, nell'anno 1987 abbiano prestato almeno settantotto giorni di attivita' lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria. I predetti lavoratori hanno diritto alla indennita' per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate. 4. Per i lavoratori agricoli che hanno conseguito il diritto alla indennita' ordinaria di disoccupazione e non quello relativo ai trattamenti speciali di disoccupazione, il trattamento di cui al comma 1 e' corrisposto per un numero di giornate pari a quelle lavorate nel 1987. Per i predetti lavoratori le giornate accreditabili ai fini pensionistici e quelle per le quali e' prevista la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono calcolate sulla base della previgente disciplina, ancorche' si tratti di giornate non lavorate ne' indennizzate. Per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non trova applicazione l'elevazione del trattamento di cui al comma 1. 5. Per essere ammessi a beneficiare della indennita' di disoccupazione i lavoratori di cui al comma 3 devono presentare alle sezioni circoscrizionali per l'impiego domanda, su apposito modulo predisposto dall'INPS, entro il 30 giugno 1988. (( I lavoratori che non possano far valere il )) (( requisito dell'anno di contribuzione di cui al comma 3 devono )) (( corredare la domanda con apposita dichiarazione rilasciata dai )) (( datori di lavoro attestante il numero delle giornate prestate )) (( nell'anno 1987 e la relativa retribuzione corrisposta. Il )) (( datore di lavoro che rifiuti di rilasciare ai lavoratori gia' )) (( occupati alle proprie dipendenze la predetta dichiarazione, )) (( ovvero dichiari dati infedeli, e' tenuto comunque al pagamento )) (( della somma di lire 200.000 a titolo di sanzione amministrativa )) (( per ogni lavoratore cui la dichiarazione si riferisce. )) (( 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente )) (( articolo, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1988, si )) (( provvede, quanto a lire 93 miliardi, mediante utilizzazione )) (( delle economie di gestione realizzate dalla separata )) (( contabilita' degli interventi straordinari di cassa )) (( integrazione guadagni degli operai dell'industria per effetto )) (( dell'attuazione dell'articolo 8, e, quanto a lire 207 miliardi, )) (( mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto )) (( al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del )) (( tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando )) (( l'accantonamento "Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in )) (( particolare nei territori del Mezzogiorno". )) 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(a) L'art. 13 del D.L. n. 30/1974 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali) e' cosi' formulato: "Art. 13 (( (Indennita' di disoccupazione ordinaria). )) - A decorrere dal 1 gennaio 1974, la misura della indennita' giornaliera di disoccupazione, di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 310, ivi comprese le indennita' poste in pagamento nell'anno medesimo in favore degli operai agricoli e riferite al 1973, e' elevata a L. 800". (b) Il testo dell'art. 3 della legge n. 457/1972 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (b) all'art. 7: L'art. 3 della legge n. 457/1972 (Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli) e' cosi' formulato: "Art. 3. - L'indennita' di cui al precedente articolo 1 e' determinata sulla base della retribuzione fissata secondo le modalita' di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Per i salariati fissi l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, della contingenza, delle indennita' in natura e fisse, e' costituito dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente. Per i giornalieri di campagna l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, contingenza, terzo elemento ed altre indennita' fisse, e' costituito dalla media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno. La media tra le retribuzioni delle diverse qualifiche e' determinata dividendo per sei il totale costituito dalla somma del salario previsto per il lavoratore comune, del doppio del salario previsto per il lavoratore qualificato, nonche' del triplo del salario previsto per il lavoratore specializzato. La retribuzione come sopra stabilita e' valida anche per la determinazione della indennita' giornaliera di maternita' di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. E' abrogato il sesto comma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Per i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della retribuzione media e' stabilita in misura pari a quella di cui al terzo comma. Fino alla emanazione dei relativi decreti ministeriali e' stabilita una retribuzione media di lire 3.250 giornaliere". (c) La legge n. 402/1975 reca: "Trattamenti di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati". (d) Il testo dell'art. 37 e dei commi ottavo e nono dell'art. 40 del R.D.L. n. 1827/1935 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (d) all'art. 7: L'art. 37 e l'art. 40, ottavo e nono comma, del R.D.L. n. 1827/1935, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, sono cosi' formulati: "Art. 37. - Le assicurazioni per l'invalidita' e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, salvo le esclusioni stabilite dal presente decreto, sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalita' che abbiano compiuta l'eta' di 15 anni e non superata quella di 65 anni, e che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri. Sono compresi nell'obbligo dell'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia e per la tubercolosi, in base ai criteri stabiliti dal regolamento, i lavoratori a domicilio che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri". "Art. 40, commi ottavo e nono. - Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria: 8 coloro che solo occasionalmente prestano l'opera loro alle dipendenze altrui; 9 coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi". (e) L'art. 19, primo comma, del R.D.L. n. 636/1939 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternita' con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialita' e natalita') e' cosi' formulato: "In caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, l'assicurato, qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto a una indennita' giornaliera fissata in relazione all'importo dei contributi per l'assicurazione disoccupazione versati nell'ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione".