Art. 7- bis.
 
(( 1. I lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera con   ))
(( contratto di lavoro stagionale hanno diritto ai trattamenti     ))
(( speciali di disoccupazione di cui alla legge 12 giugno 1984, n. ))
(( 228 (a), anche per i periodi di sosta                           ))
(( stagionale, a decorrere da quelli iniziati nel secondo semestre ))
(( dell'anno 1987. Detti trattamenti spettano per tutte le         ))
(( giornate di sosta fino ad un massimo di novanta, detratte       ))
(( quelle eventualmente retribuite dal datore di lavoro svizzero.  ))
(( 2. Per i periodi di sosta iniziati nel secondo semestre del     ))
(( 1987, la domanda di prestazione, redatta su apposito modulo,    ))
(( deve essere presentata alla competente sede provinciale         ))
(( dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro novanta ))
(( giorni dalla data di entrata in vigore della legge di           ))
(( conversione del presente decreto, corredata dallo stato di      ))
(( famiglia del lavoratore, dall'attestato del datore di lavoro    ))
(( utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione ))
(( da cui risultino la durata del rapporto di lavoro, i termini    ))
(( iniziale e finale della sosta stagionale, nonche' il numero     ))
(( delle giornate eventualmente retribuite, nel predetto periodo,  ))
(( dal datore di lavoro svizzero. Devono essere altresi' prodotti  ))
(( i permessi di lavoro frontaliero relativi agli anni 1987 e      ))
(( 1988. In caso di mancata iscrizione nelle liste di              ))
(( collocamento, i lavoratori interessati devono presentare una    ))
(( dichiarazione di responsabilita', resa ai sensi dell'articolo 4 ))
(( della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (b), attestante la mancata    ))
(( occupazione durante il periodo di sosta stagionale.             ))
(( 3. Per le domande di prestazione relative ai periodi di         ))
(( sosta stagionale successivi alla data di entrata in vigore      ))
(( della legge di conversione del presente decreto, si             ))
(( applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo ))
(( 5 della legge 12 giugno 1984, n. 228 (a). In ogni caso          ))
(( l'attestato rilasciato dal datore di lavoro, utilizzato         ))
(( nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, dovra'    ))
(( contenere l'indicazione dei termini iniziale e finale del       ))
(( periodo di sosta, nonche' il numero delle giornate              ))
(( eventualmente retribuite, nel predetto periodo, dal datore di   ))
(( lavoro svizzero.                                                ))
(( 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente          ))
(( articolo, si fa fronte con le disponibilita' della separata     ))
(( contabilita' di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 12     ))
(( giugno 1984, n. 228 (a), utilizzando anche le somme accantonate ))
(( ai sensi dell'articolo 9 della legge stessa )) (a).             ))
 
             (a) Il testo delle disposizioni della legge n. 228/1984,
          alle quali il presente articolo fa rinvio, e' riportato  in
          appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 7 - bis:
             Il  testo  delle  disposizioni  della  legge n. 228/1984
          (Trattamenti  speciali  di  disoccupazione  in  favore  dei
          lavoratori   frontalieri   italiani   in  Svizzera  rimasti
          disoccupati a seguito  della  cessazione  del  rapporto  di
          lavoro),  alle  quali il presente articolo fa rinvio, e' il
          seguente:
             "Art.  1,  comma  2.  -  Nell'ambito  dell'assicurazione
          obbligatoria contro la  disoccupazione  involontaria  viene
          istituita  per  l'intero  periodo di validita' del predetto
          accordo  una  separata  contabilita'  al  solo   scopo   di
          registrare  in entrata le somme che la Svizzera e' tenuta a
          versare all'Italia ai sensi dell'accordo stesso e in uscita
          le  prestazioni e le spese di cui ai successivi articoli 3,
          4, 6, 7 ed 8".
             "Art.  5.  -  1.  L'erogazione  del trattamento speciale
          previsto dai precedenti articoli 3 e 4 e' subordinata  alla
          condizione  che i lavoratori interessati abbiano effettuato
          l'iscrizione  all'ufficio  di  collocamento  del  luogo  di
          residenza   sul   territorio  italiano  nei  trenta  giorni
          successivi alla  data  della  estinzione  del  rapporto  di
          lavoro   nelle   ipotesi   previste   dall'articolo  2.  Il
          trattamento  speciale  di  cui  all'articolo   4   non   e'
          cumulabile  con  le provvidenze di cui alla legge 25 luglio
          1975, n. 402.
             2.  Le  domande  di  prestazioni,  dirette  all'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale,   devono   essere
          presentate  all'ufficio  di  collocamento  entro centoventi
          giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
          per  la  richiesta  delle  prestazioni di cui al precedente
          articolo  3  ed  entro  sessanta  giorni  dalla   data   di
          estinzione del rapporto di lavoro di cui al primo comma per
          la  richiesta  delle  prestazioni  di  cui  al   precedente
          articolo 4.
             3.  Le  domande  devono  essere corredate dallo stato di
          famiglia del lavoratore, dal permesso di lavoro frontaliero
          nonche'  dall'attestato  del  datore  di  lavoro utilizzato
          nell'assicurazione Svizzera contro  la  disoccupazione,  da
          cui  risultino  il  motivo  dell'estinzione e la durata del
          rapporto medesimo.
             4.  Per  le prestazioni di cui al precedente articolo 3,
          ove il predetto attestato non  possa  essere  prodotto  per
          accertata  impossibilita'  del  datore  di lavoro, dovranno
          essere   presentati   un   certificato   rilasciato   dalle
          competenti    casse    svizzere    di   compensazione   per
          l'assicurazione  vecchiaia  e   superstiti,   nonche'   una
          dichiarazione    di    responsabilita'    resa   ai   sensi
          dell'articolo  4  della  legge  4  gennaio  1968,  n.   15,
          attestante  la  qualifica  di  lavoratore  frontaliero e la
          sussistenza del motivo della estinzione del rapporto.
             5.  I  trattamenti speciali di disoccupazione, di cui ai
          precedenti  articoli  3  e  4,  decorrono  dal  giorno   di
          iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento".
             "Art.  9.  -  Le  somme  rimborsate  da  parte  svizzera
          relative al periodo 1 aprile 1977-31 dicembre dell'anno di
          entrata  in vigore della presente legge, che, per qualsiasi
          motivo,  non   abbiano   dato   luogo   all'erogazione   di
          prestazioni,  sono  accantonate,  previa  detrazione  delle
          spese di cui  al  precedente  articolo  8,  allo  scopo  di
          garantire la copertura di eventuali disavanzi di gestione".
             (b)  L'art.  4  della  legge  n.  15/1968  (Norme  sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione di firme) e' cosi' formulato:
             "Art.  4.  ((  (Dichiarazione  sostitutiva  dell'atto di
          notorieta') )) - L'atto di  notorieta'  concernente  fatti,
          stati  o  qualita' personali che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
          a ricevere la  documentazione,  o  dinanzi  ad  un  notaio,
          cancelliere,   segretario   comunale  o  altro  funzionario
          incaricato   dal   sindaco,   il   quale   provvede    alla
          autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle
          modalita' di cui all'art. 20".