Art. 7- bis. (( 1. I lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera con )) (( contratto di lavoro stagionale hanno diritto ai trattamenti )) (( speciali di disoccupazione di cui alla legge 12 giugno 1984, n. )) (( 228 (a), anche per i periodi di sosta )) (( stagionale, a decorrere da quelli iniziati nel secondo semestre )) (( dell'anno 1987. Detti trattamenti spettano per tutte le )) (( giornate di sosta fino ad un massimo di novanta, detratte )) (( quelle eventualmente retribuite dal datore di lavoro svizzero. )) (( 2. Per i periodi di sosta iniziati nel secondo semestre del )) (( 1987, la domanda di prestazione, redatta su apposito modulo, )) (( deve essere presentata alla competente sede provinciale )) (( dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro novanta )) (( giorni dalla data di entrata in vigore della legge di )) (( conversione del presente decreto, corredata dallo stato di )) (( famiglia del lavoratore, dall'attestato del datore di lavoro )) (( utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione )) (( da cui risultino la durata del rapporto di lavoro, i termini )) (( iniziale e finale della sosta stagionale, nonche' il numero )) (( delle giornate eventualmente retribuite, nel predetto periodo, )) (( dal datore di lavoro svizzero. Devono essere altresi' prodotti )) (( i permessi di lavoro frontaliero relativi agli anni 1987 e )) (( 1988. In caso di mancata iscrizione nelle liste di )) (( collocamento, i lavoratori interessati devono presentare una )) (( dichiarazione di responsabilita', resa ai sensi dell'articolo 4 )) (( della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (b), attestante la mancata )) (( occupazione durante il periodo di sosta stagionale. )) (( 3. Per le domande di prestazione relative ai periodi di )) (( sosta stagionale successivi alla data di entrata in vigore )) (( della legge di conversione del presente decreto, si )) (( applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo )) (( 5 della legge 12 giugno 1984, n. 228 (a). In ogni caso )) (( l'attestato rilasciato dal datore di lavoro, utilizzato )) (( nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, dovra' )) (( contenere l'indicazione dei termini iniziale e finale del )) (( periodo di sosta, nonche' il numero delle giornate )) (( eventualmente retribuite, nel predetto periodo, dal datore di )) (( lavoro svizzero. )) (( 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente )) (( articolo, si fa fronte con le disponibilita' della separata )) (( contabilita' di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 12 )) (( giugno 1984, n. 228 (a), utilizzando anche le somme accantonate )) (( ai sensi dell'articolo 9 della legge stessa )) (a). ))
(a) Il testo delle disposizioni della legge n. 228/1984, alle quali il presente articolo fa rinvio, e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 7 - bis: Il testo delle disposizioni della legge n. 228/1984 (Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro), alle quali il presente articolo fa rinvio, e' il seguente: "Art. 1, comma 2. - Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria viene istituita per l'intero periodo di validita' del predetto accordo una separata contabilita' al solo scopo di registrare in entrata le somme che la Svizzera e' tenuta a versare all'Italia ai sensi dell'accordo stesso e in uscita le prestazioni e le spese di cui ai successivi articoli 3, 4, 6, 7 ed 8". "Art. 5. - 1. L'erogazione del trattamento speciale previsto dai precedenti articoli 3 e 4 e' subordinata alla condizione che i lavoratori interessati abbiano effettuato l'iscrizione all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano nei trenta giorni successivi alla data della estinzione del rapporto di lavoro nelle ipotesi previste dall'articolo 2. Il trattamento speciale di cui all'articolo 4 non e' cumulabile con le provvidenze di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402. 2. Le domande di prestazioni, dirette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, devono essere presentate all'ufficio di collocamento entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la richiesta delle prestazioni di cui al precedente articolo 3 ed entro sessanta giorni dalla data di estinzione del rapporto di lavoro di cui al primo comma per la richiesta delle prestazioni di cui al precedente articolo 4. 3. Le domande devono essere corredate dallo stato di famiglia del lavoratore, dal permesso di lavoro frontaliero nonche' dall'attestato del datore di lavoro utilizzato nell'assicurazione Svizzera contro la disoccupazione, da cui risultino il motivo dell'estinzione e la durata del rapporto medesimo. 4. Per le prestazioni di cui al precedente articolo 3, ove il predetto attestato non possa essere prodotto per accertata impossibilita' del datore di lavoro, dovranno essere presentati un certificato rilasciato dalle competenti casse svizzere di compensazione per l'assicurazione vecchiaia e superstiti, nonche' una dichiarazione di responsabilita' resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la qualifica di lavoratore frontaliero e la sussistenza del motivo della estinzione del rapporto. 5. I trattamenti speciali di disoccupazione, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, decorrono dal giorno di iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento". "Art. 9. - Le somme rimborsate da parte svizzera relative al periodo 1 aprile 1977-31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, che, per qualsiasi motivo, non abbiano dato luogo all'erogazione di prestazioni, sono accantonate, previa detrazione delle spese di cui al precedente articolo 8, allo scopo di garantire la copertura di eventuali disavanzi di gestione". (b) L'art. 4 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e' cosi' formulato: "Art. 4. (( (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta') )) - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20".