Art. 8.
 
(( 1. Le imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione ))
(( salariale straordinaria sono in ogni caso tenute al versamento  ))
(( del contributo addizionale di cui all'articolo 12, numero 2),   ))
(( della legge 20 maggio 1975, n. 164 (a), nella misura del 4,5    ))
(( per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri     ))
(( dipendenti, ridotta al 3 per cento per le imprese fino a        ))
(( cinquanta dipendenti.                                           ))
(( 1-bis. A decorrere dal primo periodo di paga successivo a       ))
(( quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di   ))
(( conversione del presente decreto, il contributo addizionale di  ))
(( cui all'articolo 16, quarto comma, della legge 23 aprile 1981,  ))
(( n. 155 (b), e' dovuto anche dalle imprese esercenti attivita'   ))
(( commerciale che occupano piu' di mille dipendenti.              ))
(( 2. Sono abrogati la lettera a) del numero 2) dell'articolo 1    ))
(( della legge 20 maggio 1975, n. 164 (a), e i commi quinto e      ))
(( sesto dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (c),  ))
(( fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, secondo comma,  ))
(( della legge 8 agosto 1972, n. 464 (d).                          ))
(( 2-bis. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del       ))
(( decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con          ))
(( modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 (e), e'     ))
(( sostituito dal seguente: "Le quote di accantonamento relative   ))
(( alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario   ))
(( di lavoro sono a carico della cassa integrazione guadagni".     ))
  3.  L'ammissione  del  lavoratore  ai  trattamenti  di integrazione
salariale  straordinaria  e'  subordinata  al  conseguimento  di  una
anzianita'  lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla
data della richiesta del trattamento.
  4.  Il  lavoratore  che  svolga  attivita'  di  lavoro  autonomo  o
subordinato durante il  periodo  di  integrazione  salariale  non  ha
diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
  5.  Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione
salariale nel caso in cui non  abbia  provveduto  a  dare  preventiva
comunicazione  alla  sede  provinciale  dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale dello svolgimento della predetta attivita'.
  6.  Il  datore  di  lavoro  che  occupi  un lavoratore titolare del
trattamento  di  integrazione  salariale,  di  disoccupazione  o   di
mobilita' in violazione delle norme in materia di collocamento, ferma
restando ogni altra sanzione  prevista,  e'  tenuto  a  versare  alla
gestione  della  assicurazione  obbligatoria  per  la  disoccupazione
involontaria  una  somma  pari  al  50  per  cento  del   trattamento
previdenziale  indebitamente  percepito dal lavoratore per il periodo
durante il quale questi e' stato occupato alle sue dipendenze.
  7.  Le  imprese che, nei limiti di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19 dicembre 1984, n. 863 (e), assumono con contratti di
formazione e lavoro,  mentre  hanno  in  atto  sospensioni  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (c), sono tenute a
corrispondere alla Cassa integrazione guadagni, per tutta  la  durata
delle  predette  sospensioni  e  per  ciascun  lavoratore assunto con
contratto di formazione e  lavoro  durante  il  predetto  periodo,  e
comunque  per un numero di essi non superiore a quello dei lavoratori
sospesi, un contributo mensile pari  ((  al  7  per  cento  dell'  ))
importo massimo del trattamento di integrazione salariale determinato
ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427  (f)  ((  .  La  presente
disposizione  trova  applicazione  per  i  contratti  di formazione e
lavoro stipulati in data successiva al 31 marzo 1988. ))
 8. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione per le
domande di integrazione  salariale  presentate  successivamente  alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto e per i relativi
periodi che siano successivi alla predetta data. Le  disposizioni  in
materia  di  contributo  addizionale  non  trovano applicazione per i
trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'articolo
1  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19  dicembre  1984,  n.  863  (e).  ((  La
disposizione  di  cui al comma 3 trova applicazione per le domande di
integrazione  salariale  presentate  successivamente  alla  data   di
entrata in vigore del presente decreto. ))
(( 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano   ))
(( alle societa' sottoposte alla procedura di amministrazione      ))
(( straordinaria nonche' alle societa' di reimpiego dei lavoratori ))
(( costituite dalla GEPI ai sensi dell'articolo 1, quarto comma,   ))
(( della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4 del       ))
(( decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con         ))
(( modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo   ))
(( 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482,     ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982,   ))
(( n. 684, dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio ))
(( 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22      ))
(( aprile 1985, n. 143, dell'articolo 5, quinto comma, della legge ))
(( 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 2 del decreto-legge 4   ))
(( settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla    ))
(( legge 3 novembre 1987, n. 452 (g). Il comma 1 non trova         ))
(( altresi' applicazione per le imprese sottoposte a procedure     ))
(( concorsuali, ivi compresa l'amministrazione controllata, e per  ))
(( quelle di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291,          ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n.    ))
(( 501, e successive modificazioni ed integrazioni )) (h) .        ))
 
             (a)   L'art.   12,   n.  2),  della  legge  n.  164/1975
          (Provvedimenti  per  la  garanzia  del  salario)  e'   cosi
          formulato:   "2)  contributo  addizionale  a  carico  delle
          imprese che si avvalgono degli interventi  di  integrazione
          salariale  nella  misura dell'8 per cento dell'integrazione
          salariale corrisposta ai propri dipendenti,  ridotta  al  4
          per  cento  per  le imprese fino a 50 dipendenti, che sara'
          versato, in sede di  conguaglio,  alla  Cassa  integrazione
          guadagni.  Il  contributo  addizionale non e' dovuto quando
          l'integrazione salariale e' corrisposta per  sospensione  o
          riduzione  dell'orario  di  lavoro  determinate  da  eventi
          oggettivamente non evitabili".
             La  lettera a) del n. 2 dell'art. 1 della predetta legge
          n.   164/1975  prevedeva  che  agli  operai  dipendenti  da
          imprese  industriali  che  fossero  sospesi  dal  lavoro  o
          effettuassero prestazioni di lavoro a orario ridotto  fosse
          dovuta  l'integrazione  salariale  straordinaria  per crisi
          economiche settoriali o locali.
             (b) Il quarto comma dell'art. 16 della legge n. 155/1981
          (Adeguamento delle  strutture  e  delle  procedure  per  la
          liquidazione  urgente delle pensioni e per i trattamenti di
          disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e
          pensionistica)  prevede  che:  "Il contributo addizionale a
          carico dei datori di lavoro ed  il  concorso  dello  Stato,
          previsti  dall'articolo  12 della legge 5 novembre 1968, n.
          1115, sono  devoluti  alla  Cassa  per  l'integrazione  dei
          guadagni  degli  operai  dell'industria  nella contabilita'
          relativa agli interventi straordinari".
             (c) Il testo dei commi quinto e sesto dell'art. 21 della
          legge n.  675/1977 e dell'art. 2 della  medesima  legge  e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (c) all'art. 8:
             L'art. 21, commi quinto e sesto, della legge n. 675/1977
          (Provvedimenti  per   il   coordinamento   della   politica
          industriale  la  ristrutturazione,  la  riconversione  e lo
          sviluppo del settore) era cosi' formulato:
             Ferma  restando  la  disciplina  vigente  in  materia di
          trattamento di quiescenza maturato dai singoli  lavoratori,
          sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 28:
               a)  le  quote  di  indennita'  di  anzianita' maturate
          durante  il   periodo   di   integrazione   salariale   per
          ristrutturazione  o  riconversione aziendale dei lavoratori
          che non vengano rioccupati nella stessa azienda al  termine
          di detto periodo per l'impossibilita' da parte dell'azienda
          medesima di mantenere il livello occupazionale;
               b)  il  contributo  addizionale previsto dall'articolo
          12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
             Le  agevolazioni  di cui alle precedenti lettere a) e b)
          si  applicano  anche   ai   lavoratori   posti   in   Cassa
          integrazione  guadagni  da  parte  di quelle aziende per le
          quali, sentite le organizzazioni sindacali, si  ravvisa  la
          necessita'   di   pervenire   ad   una   nuova   dimensione
          produttiva".
             Il   testo  dell'art.  2  della  medesima  legge  e'  il
          seguente:
             "Art.  2.  - Il CIPI determina gli indirizzi di politica
          industriale, i quali devono essere diretti: a  favorire  la
          riduzione  delle  importazioni  nette, mediante lo sviluppo
          delle esportazioni o la sostituzione delle importazioni con
          produzione    nazionale,   in   particolare   nel   settore
          agricolo-alimentare e nei  settori  legati  all'agricoltura
          sia   per  la  fornitura  dei  mezzi  tecnici  sia  per  la
          trasformazione  dei  prodotti  agricoli;  a  stimolare   la
          trasformazione,  l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema
          industriale  italiano,  sia   per   elevarne   il   livello
          tecnologico,  sia  per  adeguare  la struttura dell'offerta
          alle  esigenze  poste  da  una  migliore  collocazione  nei
          mercati  internazionali  e dallo sviluppo, all'interno, dei
          consumi  collettivi  e  sociali,  sia   per   favorire   il
          risanamento   ecologico   degli  impianti  e  dei  processi
          produttivi;   ad   attuare   una   politica   organica   di
          approvvigionamento  e di razionale utilizzazione di materie
          prime minerarie ed energetiche; ad  indirizzare  le  scelte
          degli  imprenditori  verso  sistemi  e settori produttivi a
          basso  tasso  di  consumo  energetico.  Gli  indirizzi   di
          politica industriale dovranno essere subordinati al vincolo
          di concentrare nel Mezzogiorno la creazione di  occupazione
          aggiuntiva.
             Il CIPI provvede:
               a)  ad  accertare  periodicamente,  almeno  una  volta
          l'anno,  sulla  base  di   una   relazione   del   Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  le
          condizioni dell'industria e  dell'occupazione  industriale,
          anche  sotto  l'aspetto  territoriale,  nonche' lo stato di
          attuazione e le disponibilita' finanziarie delle  leggi  di
          incentivazione industriale;
               b)  a  fissare  contestualmente  le  direttive  per la
          riorganizzazione e lo sviluppo del sistema industriale  nel
          suo   complesso,   per  la  crescita  dell'occupazione  nel
          Mezzogiorno e per la  difesa  dei  livelli  di  occupazione
          nelle   aree  indicate  dall'articolo  8  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;
               c)  a  stabilire,  entro due mesi dal compimento degli
          accertamenti  e  dalla   determinazione   delle   direttive
          anzidette,  i settori e le attivita' il cui sviluppo assume
          interesse rilevante ai fini della  crescita  industriale  e
          per  i  quali  si  ritiene  necessario uno specifico quadro
          programmato di interventi, nonche' i settori per i quali si
          rendano    necessari   processi   di   ristrutturazione   e
          riconversione  in  misura  tale  da  comportare   rilevanti
          modifiche  dell'attuale  assetto  per  cio'  che attiene al
          numero  e  alla  dimensione  degli  impianti,   alla   loro
          ubicazione    sul    territorio    nazionale,   alle   loro
          caratteristiche     tecnico-produttive,     ai      livelli
          occupazionali;
               d)  ad indicare i fabbisogni globali di finanziamento,
          con le relative scadenze e gli impegni da assumere al  fine
          di garantire la operativita' delle leggi di incentivazione,
          nonche' un'allocazione di risorse tra le medesime  coerente
          con gli indirizzi della politica industriale; a determinare
          i criteri  di  priorita',  gli  indirizzi  e  le  procedure
          amministrative,  in  base  alle direttive e ai programmi di
          cui alle lettere precedenti, per l'applicazione delle leggi
          di incentivazione all'industria;
               e)  a  determinare  le  direttive cui dovra' attenersi
          l'IMI nella gestione del "Fondo  speciale  per  la  ricerca
          applicata", anche ai fini dell'imputazione di finanziamenti
          alla quota riservata al Mezzogiorno dall'articolo  3  della
          legge 14 ottobre 1974, n. 652;
               f)  a  determinare  i  limiti  ed  i  criteri  per  la
          classificazione delle piccole e  medie  imprese,  anche  in
          rapporto  al  numero  degli  occupati  e  all'ammontare del
          capitale  investito,  ai   fini   dell'applicazione   della
          presente legge.
             Per l'attuazione degli indirizzi di politica industriale
          sopra indicati  il  CIPI,  su  proposta  del  Ministro  per
          l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato,  approva  un
          programma annuale di  ripartizione  del  fondo  di  cui  al
          successivo   articolo   3,   distinguendo  fra  le  risorse
          finanziarie destinate ai progetti di riconversione e quelle
          destinate  ai progetti di ristrutturazione; emana direttive
          concernenti la destinazione settoriale  e  territoriale  di
          tutti  i finanziamenti agevolati comunque previsti a favore
          delle industrie manifatturiere.
             Entro  quattro  mesi  dalla  scadenza del termine di cui
          alla lettera c) del precedente secondo comma,  il  Ministro
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, d'intesa
          con  il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari   nel
          Mezzogiorno,   sottopone  all'approvazione  del  CIPI,  per
          ciascuno dei settori e delle attivita' indicati,  programmi
          finalizzati  agli  obiettivi  previsti dalla presente legge
          articolati  per  singoli  comparti  e  coordinati   con   i
          programmi  degli  altri  settori  economici. Tali programmi
          devono contenere direttive in  ordine  alla  localizzazione
          dei  progetti di riconversione in rapporto alle esigenze di
          settore e coerenti con l'indirizzo  generale  di  priorita'
          dello  sviluppo  del  Mezzogiorno;  devono  tenere altresi'
          conto  della  necessita'  di  favorire   l'occupazione   di
          manodopera  femminile e giovanile nonche' delle esigenze di
          sviluppo  delle  piccole  e  medie   imprese   industriali,
          condotte anche in forma cooperativa, in rapporto alla quota
          di finanziamenti da riservarsi alle stesse.
             Il  CIPI,  su  proposta  del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale:
               a) accerta la sussistenza delle cause di intervento di
          cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115,  e
          successive modificazioni;
               b)   accerta   lo   stato   di   crisi   occupazionale
          determinandone  l'ambito  territoriale  ed  i  termini   di
          durata;
               c)    accerta    la   sussistenza,   ai   fini   della
          corresponsione del  trattamento  previsto  dall'articolo  2
          della  legge  5  novembre  1968,  n.   1115,  e  successive
          modificazioni, di specifici casi  di  crisi  aziendale  che
          presentino  particolare rilevanza sociale in relazione alla
          situazione  occupazionale   locale   ed   alla   situazione
          produttiva del settore;
               d) accerta, anche in relazione alle direttive previste
          dalla lettera b) del secondo comma del presente articolo:
               1) su proposta della commissione centrale costituita a
          norma del successivo articolo 26, le esigenze di  mobilita'
          interregionale  di  manodopera  e  i relativi fabbisogni di
          intervento  a  carico  del  fondo  istituito  a  norma  del
          successivo articolo 28;
               2)  su proposta della commissione regionale costituita
          a  norma  del  successivo  articolo  22,  le  esigenze   di
          mobilita'   regionale   della   manodopera  ed  i  relativi
          fabbisogni di intervento a carico  del  fondo  istituito  a
          norma del successivo articolo 28.
             Il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
          adotta:
              1)  sulla base degli accertamenti previsti alle lettere
          (( a), b),  e  c)  ))  del  precedente  comma,  con  propri
          decreti,  i conseguenti provvedimenti, indicandone l'ambito
          territoriale di  applicazione  ed  i  limiti  temporali  di
          efficacia;
              2)  sulla base delle esigenze determinate a norma della
          lettera d) del precedente comma  i  conseguenti  ordini  di
          pagamento.
             Il  CIPI,  su  proposta del Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato, determina  le  direttive  per
          l'attivita'  della  Gepi  S.p.a., sia per la gestione delle
          partecipazioni  acquisite,  sia  per  i  nuovi   interventi
          previsti  dal  successivo  articolo  15  nei  territori ivi
          indicati  e  stabilisce  la  quota   da   riservarsi   agli
          interventi nelle regioni a statuto speciale del Mezzogiorno
          in concorso con enti regionali di promozione industriale.
             In  sede  di  prima  attuazione  della presente legge il
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          presenta  la  relazione  di cui alla lettera a) del secondo
          comma del presente articolo, entro due mesi  dalla  entrata
          in vigore della presente legge.
             Sulle  proposte  di  deliberazione  di  cui  al presente
          articolo il CIPI  acquisisce  i  pareri  della  commissione
          interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio
          1970, n. 281, e delle organizzazioni dei lavoratori e degli
          imprenditori  di  cui  al  precedente  articolo  1, settimo
          comma, lettera b), che dovranno farli  pervenire  entro  il
          termine   di   30   giorni   dalla   richiesta.   Tutte  le
          deliberazioni   di   cui   al   presente   articolo    sono
          immediatamente trasmesse al Parlamento".
             (d)  L'art.  2,  secondo  comma, della legge n. 464/1972
          (Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre  1968,  n.
          1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento
          speciale di disoccupazione)  e'  cosi'  formulato:  "Per  i
          lavoratori   licenziati   al   termine   del   periodo   di
          integrazione salariale, le aziende  possono  richiedere  il
          rimborso  alla  Cassa integrazione guadagni dell'indennita'
          di anzianita' corrisposta agli  interessati,  limitatamente
          alla quota maturata durante il periodo predetto".
             (e)  Il  testo  delle disposizioni del D.L. n. 726/1984,
          modificate o alle quali il presente articolo fa rinvio,  e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (e) all'art. 8:
             L'art. 1 del D.L. n. 726/1984 (Misure urgenti a sostegno
          e ad incremento dei livelli occupazionali), come modificato
          dal  presente articolo, e il comma 1 dell'art. 3 sono cosi'
          formulati:
             "Art.  1. - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale, acquisito il parere di cui al successivo comma  3,
          e  comunque  scaduto  il  termine  ivi previsto, concede il
          trattamento di integrazione salariale, di cui al successivo
          comma  2,  agli  operai  ed  agli  impiegati  delle imprese
          industriali e di quelle di cui all'articolo 23 della  legge
          23  aprile  1981,  n.  155, e all'articolo 35 della legge 5
          agosto 1981, n. 416, le quali abbiano  stipulato  contratti
          collettivi   aziendali,   con  i  sindacati  aderenti  alle
          confederazioni  maggiormente  rappresentative   sul   piano
          nazionale,  che  stabiliscano  una riduzione dell'orario di
          lavoro al  fine  di  evitare,  in  tutto  o  in  parte,  la
          riduzione  o  la  dichiarazione di esuberanza del personale
          anche attraverso un suo piu' razionale impiego.
             2. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale
          di cui al comma 1 e' determinato nella misura del cinquanta
          per cento del trattamento retributivo perso a seguito della
          riduzione di orario. Il trattamento  retributivo  perso  va
          determinato  inizialmente  non  tenendo conto degli aumenti
          retributivi previsti da contratti collettivi aziendali  nel
          periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di
          solidarieta'.  Il  predetto  trattamento  di   integrazione
          salariale,   che  grava  sulla  contabilita'  separata  dei
          trattamenti straordinari della Cassa integrazione guadagni,
          viene   corrisposto   per   un   periodo  non  superiore  a
          ventiquattro  mesi  ed  il  suo  ammontare  e'  ridotto  in
          corrispondenza  di eventuali successivi aumenti retributivi
          intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
             3.  L'ufficio  regionale  del  lavoro  e  della  massima
          occupazione, accertata la  finalizzazione  della  riduzione
          concordata  in orario al riassorbimento della esuberanza di
          personale, entro trenta giorni dalla  data  di  ricevimento
          della   domanda   di   concessione   del   trattamento   di
          integrazione salariale di cui al presente articolo, esprime
          su di essa parere motivato.
             4.   Il  periodo  per  il  quale  viene  corrisposto  il
          trattamento di integrazione salariale, di cui al precedente
          comma  2,  e'  riconosciuto  utile di ufficio ai fini della
          acquisizione del diritto, della determinazione della misura
          della  pensione  e  del  conseguimento  dei  supplementi di
          pensione   da   liquidarsi   a   carico   della    gestione
          pensionistica  cui  sono iscritti i lavoratori interessati.
          Il contributo figurativo e'  a  carico  della  contabilita'
          separata  dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni ed
          e' commisurato al trattamento retributivo perso  a  seguito
          della riduzione di orario.
             5.   Ai   fini   della  determinazione  delle  quote  di
          accantonamento relative al  trattamento  di  fine  rapporto
          trovano  applicazione le disposizioni di cui al comma terzo
          dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.  ((  Le
          quote  di accantonamento relative alla retribuzione persa a
          seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico
          della Cassa integrazione guadagni. ))
             6.  Per  quanto  non  previsto dal presente articolo, al
          trattamento di  integrazione  salariale  di  cui  ai  commi
          precedenti   si   applicano,   in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni della legge  5  novembre  1968,  n.   1115,  e
          successive modificazioni ed integrazioni".
             "Art.  3, comma 1. - I lavoratori di eta' compresa fra i
          quindici  ed  i  ventinove  anni  possono  essere   assunti
          nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma
          3, con contratto di formazione e  lavoro  non  superiore  a
          ventiquattro  mesi  e  non rinnovabile, dagli enti pubblici
          economici e dalle imprese e loro consorzi  che  al  momento
          della  richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto
          ai sensi dell'articolo 2 della legge  12  agosto  1977,  n.
          675,  ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale
          nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa,  salvo  che
          l'assunzione    non    avvenga    per   l'acquisizione   di
          professionalita'   diverse   da   quelle   dei   lavoratori
          interessati   alle  predette  sospensioni  e  riduzioni  di
          personale".
             (f)   Si  trascrive  l'articolo  unico  della  legge  n.
          427/1980  (Modifica  della   disciplina   dell'integrazione
          salariale  straordinaria  relativa alle categorie operaie e
          impiegatizie):
             " Articolo unico. - Nei casi di intervento straordinario
          della Cassa integrazione guadagni  agli  impiegati  sospesi
          dal  lavoro  e' corrisposta una integrazione salariale pari
          all'80 per cento della retribuzione  che  sarebbe  spettata
          per le ore di lavoro non prestate.
             L'importo   dell'integrazione  salariale,  sia  per  gli
          operai che  per  gli  impiegati,  calcolato  tenendo  conto
          dell'orario  di  ciascuna  settimana  indipendentemente dal
          periodo di paga, non puo' superare l'ammontare  mensile  di
          L.  600.000;  detto  importo massimo va comunque rapportato
          alle ore di integrazione autorizzate. Con  effetto  dal  1
          gennaio  di  ciascun anno, a partire dal 1981 detto importo
          massimo e'  aumentato  in  misura  pari  all'80  per  cento
          dell'aumento della indennita' di contingenza dei lavoratori
          dipendenti maturato nell'anno precedente".
             (g)  Il  testo  delle  disposizioni richiamate nel primo
          periodo  del  presente  comma  8-  bis  e'   riportato   in
          appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (g) all'art. 8:
             Si  trascrive il testo dell'art. 1, comma 4, della legge
          n.  784/1980 (Norme per la ricapitalizzazione  della  GEPI,
          per  la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria
          chimica, per la salvaguardia dell'unita' funzionale,  della
          continuita'   della   produzione  e  della  gestione  degli
          impianti  del  gruppo  Liquigas-Liquichimica   e   per   la
          realizzazione  del  progetto  di metanizzazione): "Nei casi
          espressamente definiti  dal  CIPI,  con  propria  delibera,
          entra  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge,  sulla  base  della  gravita'  delle  crisi
          aziendali,  espressamente  specificate per singole aziende,
          in relazione alla situazione economica di singoli comuni  e
          province,  nell'ambito dei territori del Mezzogiorno di cui
          all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi
          per  il  Mezzogiorno,  approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonche' in relazione
          ai  punti di crisi del piano di risanamento fibre approvato
          dal CIPI l'8 luglio 1980 ed ubicati in territorio  depresso
          immediatamente  limitrofo  alle  aree  prima delimitate, la
          GEPI  e'  autorizzata  a  costituire  societa'  aventi  per
          oggetto  la  promozione  di  iniziative produttive idonee a
          consentire  il  reimpiego  di  lavoratori   delle   aziende
          anzidette".
             L'art. 4 del D.L. n. 807/1z981 (Autorizzazione alla GEPI
          S.p.a. ad intervenire nel settore dell'elettronica dei beni
          di  consumo  e  della  connessa  componentistica)  e' cosi'
          formulato:
             "Art.  4.  -  Il  CIPI, con delibera di approvazione dei
          piani specifici di  cui  all'ultimo  comma  del  precedente
          articolo  1, puo' autorizzare la GEPI a costituire societa'
          aventi per oggetto la promozione di  iniziative  produttive
          idonee   a   consentire   il   reimpiego   dei   lavoratori
          eventualmente eccedenti il fabbisogno delle imprese  o  dei
          rami  aziendali  del  settore  dell'elettronica  di beni di
          consumo  e  della  componentistica  connessa,  ubicati  nei
          territori di cui all'art.  1, del testo unico approvato con
          D.P.R. 6 marzo 1978, n.  218,  nonche'  nei  territori  dei
          comuni  aventi  aree  comprese  nei  territori dell'art.  1
          dello stesso testo unico.
             Il CIPI provvedera', altresi', con apposite delibere, ad
          individuare le  iniziative  piu'  idonee  per  favorire  il
          reimpiego   dei   lavoratori  eventualmente  eccedenti  nei
          settori  di  cui  al  presente  decreto  per  il   restante
          territorio nazionale".
             L'art.  1,  secondo comma, del D.L. n. 482/1982 (Proroga
          del termine per gli interventi della GEPI  ai  sensi  della
          legge  28  novembre  1980, n. 784, concernente norme per la
          ricapitalizzazione della GEPI, e  del  termine  di  cui  al
          sesto  comma  dell'art.  1  della  medesima  legge),  quale
          risulta modificato dall'art. 1 della legge n. 944/1982,  e'
          il  seguente:  "La  GEPI  e'  autorizzata  a  promuovere le
          iniziative di cui al comma precedente anche  nei  confronti
          di aziende, espressamente indicate con propria delibera dal
          CIPI, le quali siano localizzate nel comune di  Spoleto  ed
          abbiano  un  numero  di  addetti  non  inferiore a 500". Si
          trascrive il testo dell'art. 3 del medesimo decreto:  "Art.
          3.   -  Le  somme  occorrenti  per  la  corresponsione  del
          trattamento di cui al  precedente  articolo  2  affluiscono
          alla  contabilita' separata per gli interventi straordinari
          della gestione ordinaria della Cassa per l'integrazione dei
          guadagni degli operai dell'industria".
             Il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  del D.L. n. 23/1985
          (Disposizioni urgenti in materia di interventi nei  settori
          dell'industria  e  della  distribuzione  commerciale) e' il
          seguente: "2. In deroga alla  normativa  vigente,  la  GEPI
          S.p.a.  e' autorizzata, nei casi espressamente definiti dal
          Comitato  interministeriale  per  il  coordinamento   della
          politica  industriale  (CIPI)  con  propria  delibera entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  ad effettuare gli
          interventi anche  con  carattere  parziale  e  sostitutivo,
          nonche'   a  costituire  societa'  aventi  per  oggetto  la
          promozione di iniziative produttive idonee a consentire  il
          reimpiego  di  dipendenti licenziati da imprese del settore
          meccanico localizzate in provincia di Latina  con  piu'  di
          novecento  addetti e di dipendenti in cassa integrazione di
          imprese del settore abbigliamento in provincia  di  Salerno
          con  piu'  di  novecento  addetti,  nonche'  da imprese del
          settore meccanico localizzate nelle province di Arezzo e di
          Terni con piu' di trecento addetti".
             Il  quinto  comma  dell'art.  5  della legge n. 193/1984
          (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico  e
          di  intervento  della GEPI S.p.a.) cosi' recita: "In deroga
          alla normativa vigente la GEPI S.p.a  e'  autorizzata,  nei
          casi  espressamente  definiti dal CIPI con propria delibera
          entro  sessanta  giorni  dalla  entrata  in  vigore   della
          presente legge, a costituire societa' aventi per oggetto la
          promozione di iniziative produttive idonee a consentire  il
          reimpiego  di lavoratori di aziende appartenenti al settore
          delle  fibre  sintetiche  ed  ubicate  nella  provincia  di
          Novara".
             L'art.  2 del D.L. n. 366/1987 (per il titolo si veda in
          questa appendice il riferimento alla nota (b)  all'art.  4)
          e' cosi' formulato:
             "Art.   2.   -  1.  La  GEPI  e'  autorizzata  nei  casi
          espressamente previsti dal CIPI  con  propria  delibera  da
          adottarsi  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto,  a
          costituire  societa'  aventi  per  oggetto la promozione di
          iniziative idonee a consentire il reimpiego  di  dipendenti
          licenziati da imprese ubicate nei territori di cui all'art.
          1 del testo unico  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218, per un massimo
          complessivo  di  6.500  unita',  delle  quali  4.000  nella
          regione  Campania  e  2.500 nelle altre regioni, nonche' di
          dipendenti  licenziati,  nei  territori  sopra  citati,  da
          imprese in amministrazione straordinaria nel limite massimo
          globale non superiore a 3.000 unita'.
             2.  La  GEPI  provvede,  altresi', nel caso ricorrano le
          condizioni definite dal CIPI con  la  delibera  di  cui  al
          comma  1,  all'acquisizione,  delle  societa' o imprese che
          procedono ai licenziamenti, dei mezzi  produttivi  e  degli
          immobili  pertinenti, utilizzabili ai fini delle iniziative
          di reimpiego di cui al comma 1.
             3.  Le  deliberazioni del CIPI di cui al comma 1, devono
          indicare espressamente le societa' di  appartenenza  ed  il
          numero    dei   dipendenti   dei   quali   e'   autorizzata
          l'assunzione.
             4.   Ai   dipendenti  di  cui  ai  precedenti  commi  e'
          riconosciuto,  per  un  periodo  massimo  di  un  anno,  il
          trattamento  previsto  dall'art.  2  della legge 5 novembre
          1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni.
             5.  In  deroga  alla  normativa  vigente,  la  GEPI puo'
          effettuare, nei casi espressamente previsti  dal  CIPI  con
          propria  delibera  da adottarsi entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  gli interventi previsti dall'articolo 5
          della legge 22 marzo 1971, n. 184, a favore di aziende  del
          settore  tessile  ubicate nel comune di Lucca, dell'azienda
          metalmeccanica del gruppo SIMA di Iesi e di aziende tessili
          (anche   iuta),   di  media  dimensione,  ubicate  in  zone
          dell'Italia centrale,  segnate  da  una  forte  caduta  dei
          livelli di occupazione".
             (h)  Il  D.L. n. 291/1977 reca: "Provvedimenti in favore
          dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali".