Art. 8. (( 1. Le imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione )) (( salariale straordinaria sono in ogni caso tenute al versamento )) (( del contributo addizionale di cui all'articolo 12, numero 2), )) (( della legge 20 maggio 1975, n. 164 (a), nella misura del 4,5 )) (( per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri )) (( dipendenti, ridotta al 3 per cento per le imprese fino a )) (( cinquanta dipendenti. )) (( 1-bis. A decorrere dal primo periodo di paga successivo a )) (( quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di )) (( conversione del presente decreto, il contributo addizionale di )) (( cui all'articolo 16, quarto comma, della legge 23 aprile 1981, )) (( n. 155 (b), e' dovuto anche dalle imprese esercenti attivita' )) (( commerciale che occupano piu' di mille dipendenti. )) (( 2. Sono abrogati la lettera a) del numero 2) dell'articolo 1 )) (( della legge 20 maggio 1975, n. 164 (a), e i commi quinto e )) (( sesto dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (c), )) (( fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, secondo comma, )) (( della legge 8 agosto 1972, n. 464 (d). )) (( 2-bis. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del )) (( decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 (e), e' )) (( sostituito dal seguente: "Le quote di accantonamento relative )) (( alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario )) (( di lavoro sono a carico della cassa integrazione guadagni". )) 3. L'ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e' subordinata al conseguimento di una anzianita' lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento. 4. Il lavoratore che svolga attivita' di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. 5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attivita'. 6. Il datore di lavoro che occupi un lavoratore titolare del trattamento di integrazione salariale, di disoccupazione o di mobilita' in violazione delle norme in materia di collocamento, ferma restando ogni altra sanzione prevista, e' tenuto a versare alla gestione della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria una somma pari al 50 per cento del trattamento previdenziale indebitamente percepito dal lavoratore per il periodo durante il quale questi e' stato occupato alle sue dipendenze. 7. Le imprese che, nei limiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 (e), assumono con contratti di formazione e lavoro, mentre hanno in atto sospensioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (c), sono tenute a corrispondere alla Cassa integrazione guadagni, per tutta la durata delle predette sospensioni e per ciascun lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro durante il predetto periodo, e comunque per un numero di essi non superiore a quello dei lavoratori sospesi, un contributo mensile pari (( al 7 per cento dell' )) importo massimo del trattamento di integrazione salariale determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427 (f) (( . La presente disposizione trova applicazione per i contratti di formazione e lavoro stipulati in data successiva al 31 marzo 1988. )) 8. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione per le domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i relativi periodi che siano successivi alla predetta data. Le disposizioni in materia di contributo addizionale non trovano applicazione per i trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 (e). (( La disposizione di cui al comma 3 trova applicazione per le domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. )) (( 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano )) (( alle societa' sottoposte alla procedura di amministrazione )) (( straordinaria nonche' alle societa' di reimpiego dei lavoratori )) (( costituite dalla GEPI ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, )) (( della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4 del )) (( decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo )) (( 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, )) (( n. 684, dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio )) (( 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 )) (( aprile 1985, n. 143, dell'articolo 5, quinto comma, della legge )) (( 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 2 del decreto-legge 4 )) (( settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 3 novembre 1987, n. 452 (g). Il comma 1 non trova )) (( altresi' applicazione per le imprese sottoposte a procedure )) (( concorsuali, ivi compresa l'amministrazione controllata, e per )) (( quelle di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. )) (( 501, e successive modificazioni ed integrazioni )) (h) . ))
(a) L'art. 12, n. 2), della legge n. 164/1975 (Provvedimenti per la garanzia del salario) e' cosi formulato: "2) contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale nella misura dell'8 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 4 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti, che sara' versato, in sede di conguaglio, alla Cassa integrazione guadagni. Il contributo addizionale non e' dovuto quando l'integrazione salariale e' corrisposta per sospensione o riduzione dell'orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili". La lettera a) del n. 2 dell'art. 1 della predetta legge n. 164/1975 prevedeva che agli operai dipendenti da imprese industriali che fossero sospesi dal lavoro o effettuassero prestazioni di lavoro a orario ridotto fosse dovuta l'integrazione salariale straordinaria per crisi economiche settoriali o locali. (b) Il quarto comma dell'art. 16 della legge n. 155/1981 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica) prevede che: "Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella contabilita' relativa agli interventi straordinari". (c) Il testo dei commi quinto e sesto dell'art. 21 della legge n. 675/1977 e dell'art. 2 della medesima legge e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (c) all'art. 8: L'art. 21, commi quinto e sesto, della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) era cosi' formulato: Ferma restando la disciplina vigente in materia di trattamento di quiescenza maturato dai singoli lavoratori, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 28: a) le quote di indennita' di anzianita' maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione o riconversione aziendale dei lavoratori che non vengano rioccupati nella stessa azienda al termine di detto periodo per l'impossibilita' da parte dell'azienda medesima di mantenere il livello occupazionale; b) il contributo addizionale previsto dall'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. Le agevolazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) si applicano anche ai lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni da parte di quelle aziende per le quali, sentite le organizzazioni sindacali, si ravvisa la necessita' di pervenire ad una nuova dimensione produttiva". Il testo dell'art. 2 della medesima legge e' il seguente: "Art. 2. - Il CIPI determina gli indirizzi di politica industriale, i quali devono essere diretti: a favorire la riduzione delle importazioni nette, mediante lo sviluppo delle esportazioni o la sostituzione delle importazioni con produzione nazionale, in particolare nel settore agricolo-alimentare e nei settori legati all'agricoltura sia per la fornitura dei mezzi tecnici sia per la trasformazione dei prodotti agricoli; a stimolare la trasformazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema industriale italiano, sia per elevarne il livello tecnologico, sia per adeguare la struttura dell'offerta alle esigenze poste da una migliore collocazione nei mercati internazionali e dallo sviluppo, all'interno, dei consumi collettivi e sociali, sia per favorire il risanamento ecologico degli impianti e dei processi produttivi; ad attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione di materie prime minerarie ed energetiche; ad indirizzare le scelte degli imprenditori verso sistemi e settori produttivi a basso tasso di consumo energetico. Gli indirizzi di politica industriale dovranno essere subordinati al vincolo di concentrare nel Mezzogiorno la creazione di occupazione aggiuntiva. Il CIPI provvede: a) ad accertare periodicamente, almeno una volta l'anno, sulla base di una relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le condizioni dell'industria e dell'occupazione industriale, anche sotto l'aspetto territoriale, nonche' lo stato di attuazione e le disponibilita' finanziarie delle leggi di incentivazione industriale; b) a fissare contestualmente le direttive per la riorganizzazione e lo sviluppo del sistema industriale nel suo complesso, per la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno e per la difesa dei livelli di occupazione nelle aree indicate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902; c) a stabilire, entro due mesi dal compimento degli accertamenti e dalla determinazione delle direttive anzidette, i settori e le attivita' il cui sviluppo assume interesse rilevante ai fini della crescita industriale e per i quali si ritiene necessario uno specifico quadro programmato di interventi, nonche' i settori per i quali si rendano necessari processi di ristrutturazione e riconversione in misura tale da comportare rilevanti modifiche dell'attuale assetto per cio' che attiene al numero e alla dimensione degli impianti, alla loro ubicazione sul territorio nazionale, alle loro caratteristiche tecnico-produttive, ai livelli occupazionali; d) ad indicare i fabbisogni globali di finanziamento, con le relative scadenze e gli impegni da assumere al fine di garantire la operativita' delle leggi di incentivazione, nonche' un'allocazione di risorse tra le medesime coerente con gli indirizzi della politica industriale; a determinare i criteri di priorita', gli indirizzi e le procedure amministrative, in base alle direttive e ai programmi di cui alle lettere precedenti, per l'applicazione delle leggi di incentivazione all'industria; e) a determinare le direttive cui dovra' attenersi l'IMI nella gestione del "Fondo speciale per la ricerca applicata", anche ai fini dell'imputazione di finanziamenti alla quota riservata al Mezzogiorno dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652; f) a determinare i limiti ed i criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese, anche in rapporto al numero degli occupati e all'ammontare del capitale investito, ai fini dell'applicazione della presente legge. Per l'attuazione degli indirizzi di politica industriale sopra indicati il CIPI, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, approva un programma annuale di ripartizione del fondo di cui al successivo articolo 3, distinguendo fra le risorse finanziarie destinate ai progetti di riconversione e quelle destinate ai progetti di ristrutturazione; emana direttive concernenti la destinazione settoriale e territoriale di tutti i finanziamenti agevolati comunque previsti a favore delle industrie manifatturiere. Entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera c) del precedente secondo comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sottopone all'approvazione del CIPI, per ciascuno dei settori e delle attivita' indicati, programmi finalizzati agli obiettivi previsti dalla presente legge articolati per singoli comparti e coordinati con i programmi degli altri settori economici. Tali programmi devono contenere direttive in ordine alla localizzazione dei progetti di riconversione in rapporto alle esigenze di settore e coerenti con l'indirizzo generale di priorita' dello sviluppo del Mezzogiorno; devono tenere altresi' conto della necessita' di favorire l'occupazione di manodopera femminile e giovanile nonche' delle esigenze di sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, condotte anche in forma cooperativa, in rapporto alla quota di finanziamenti da riservarsi alle stesse. Il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale: a) accerta la sussistenza delle cause di intervento di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni; b) accerta lo stato di crisi occupazionale determinandone l'ambito territoriale ed i termini di durata; c) accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore; d) accerta, anche in relazione alle direttive previste dalla lettera b) del secondo comma del presente articolo: 1) su proposta della commissione centrale costituita a norma del successivo articolo 26, le esigenze di mobilita' interregionale di manodopera e i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo articolo 28; 2) su proposta della commissione regionale costituita a norma del successivo articolo 22, le esigenze di mobilita' regionale della manodopera ed i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo articolo 28. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta: 1) sulla base degli accertamenti previsti alle lettere (( a), b), e c) )) del precedente comma, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, indicandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia; 2) sulla base delle esigenze determinate a norma della lettera d) del precedente comma i conseguenti ordini di pagamento. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina le direttive per l'attivita' della Gepi S.p.a., sia per la gestione delle partecipazioni acquisite, sia per i nuovi interventi previsti dal successivo articolo 15 nei territori ivi indicati e stabilisce la quota da riservarsi agli interventi nelle regioni a statuto speciale del Mezzogiorno in concorso con enti regionali di promozione industriale. In sede di prima attuazione della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta la relazione di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Sulle proposte di deliberazione di cui al presente articolo il CIPI acquisisce i pareri della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui al precedente articolo 1, settimo comma, lettera b), che dovranno farli pervenire entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. Tutte le deliberazioni di cui al presente articolo sono immediatamente trasmesse al Parlamento". (d) L'art. 2, secondo comma, della legge n. 464/1972 (Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione) e' cosi' formulato: "Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennita' di anzianita' corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto". (e) Il testo delle disposizioni del D.L. n. 726/1984, modificate o alle quali il presente articolo fa rinvio, e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (e) all'art. 8: L'art. 1 del D.L. n. 726/1984 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), come modificato dal presente articolo, e il comma 1 dell'art. 3 sono cosi' formulati: "Art. 1. - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisito il parere di cui al successivo comma 3, e comunque scaduto il termine ivi previsto, concede il trattamento di integrazione salariale, di cui al successivo comma 2, agli operai ed agli impiegati delle imprese industriali e di quelle di cui all'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le quali abbiano stipulato contratti collettivi aziendali, con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo piu' razionale impiego. 2. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 e' determinato nella misura del cinquanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarieta'. Il predetto trattamento di integrazione salariale, che grava sulla contabilita' separata dei trattamenti straordinari della Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi ed il suo ammontare e' ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. 3. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, accertata la finalizzazione della riduzione concordata in orario al riassorbimento della esuberanza di personale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale di cui al presente articolo, esprime su di essa parere motivato. 4. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale, di cui al precedente comma 2, e' riconosciuto utile di ufficio ai fini della acquisizione del diritto, della determinazione della misura della pensione e del conseguimento dei supplementi di pensione da liquidarsi a carico della gestione pensionistica cui sono iscritti i lavoratori interessati. Il contributo figurativo e' a carico della contabilita' separata dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni ed e' commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. 5. Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui al comma terzo dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. (( Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della Cassa integrazione guadagni. )) 6. Per quanto non previsto dal presente articolo, al trattamento di integrazione salariale di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni". "Art. 3, comma 1. - I lavoratori di eta' compresa fra i quindici ed i ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di professionalita' diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale". (f) Si trascrive l'articolo unico della legge n. 427/1980 (Modifica della disciplina dell'integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie operaie e impiegatizie): " Articolo unico. - Nei casi di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni agli impiegati sospesi dal lavoro e' corrisposta una integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. L'importo dell'integrazione salariale, sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non puo' superare l'ammontare mensile di L. 600.000; detto importo massimo va comunque rapportato alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1981 detto importo massimo e' aumentato in misura pari all'80 per cento dell'aumento della indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell'anno precedente". (g) Il testo delle disposizioni richiamate nel primo periodo del presente comma 8- bis e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (g) all'art. 8: Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 4, della legge n. 784/1980 (Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unita' funzionale, della continuita' della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione): "Nei casi espressamente definiti dal CIPI, con propria delibera, entra novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della gravita' delle crisi aziendali, espressamente specificate per singole aziende, in relazione alla situazione economica di singoli comuni e province, nell'ambito dei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonche' in relazione ai punti di crisi del piano di risanamento fibre approvato dal CIPI l'8 luglio 1980 ed ubicati in territorio depresso immediatamente limitrofo alle aree prima delimitate, la GEPI e' autorizzata a costituire societa' aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende anzidette". L'art. 4 del D.L. n. 807/1z981 (Autorizzazione alla GEPI S.p.a. ad intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica) e' cosi' formulato: "Art. 4. - Il CIPI, con delibera di approvazione dei piani specifici di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, puo' autorizzare la GEPI a costituire societa' aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori eventualmente eccedenti il fabbisogno delle imprese o dei rami aziendali del settore dell'elettronica di beni di consumo e della componentistica connessa, ubicati nei territori di cui all'art. 1, del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, nonche' nei territori dei comuni aventi aree comprese nei territori dell'art. 1 dello stesso testo unico. Il CIPI provvedera', altresi', con apposite delibere, ad individuare le iniziative piu' idonee per favorire il reimpiego dei lavoratori eventualmente eccedenti nei settori di cui al presente decreto per il restante territorio nazionale". L'art. 1, secondo comma, del D.L. n. 482/1982 (Proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, concernente norme per la ricapitalizzazione della GEPI, e del termine di cui al sesto comma dell'art. 1 della medesima legge), quale risulta modificato dall'art. 1 della legge n. 944/1982, e' il seguente: "La GEPI e' autorizzata a promuovere le iniziative di cui al comma precedente anche nei confronti di aziende, espressamente indicate con propria delibera dal CIPI, le quali siano localizzate nel comune di Spoleto ed abbiano un numero di addetti non inferiore a 500". Si trascrive il testo dell'art. 3 del medesimo decreto: "Art. 3. - Le somme occorrenti per la corresponsione del trattamento di cui al precedente articolo 2 affluiscono alla contabilita' separata per gli interventi straordinari della gestione ordinaria della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria". Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 23/1985 (Disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale) e' il seguente: "2. In deroga alla normativa vigente, la GEPI S.p.a. e' autorizzata, nei casi espressamente definiti dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) con propria delibera entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare gli interventi anche con carattere parziale e sostitutivo, nonche' a costituire societa' aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese del settore meccanico localizzate in provincia di Latina con piu' di novecento addetti e di dipendenti in cassa integrazione di imprese del settore abbigliamento in provincia di Salerno con piu' di novecento addetti, nonche' da imprese del settore meccanico localizzate nelle province di Arezzo e di Terni con piu' di trecento addetti". Il quinto comma dell'art. 5 della legge n. 193/1984 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.) cosi' recita: "In deroga alla normativa vigente la GEPI S.p.a e' autorizzata, nei casi espressamente definiti dal CIPI con propria delibera entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a costituire societa' aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori di aziende appartenenti al settore delle fibre sintetiche ed ubicate nella provincia di Novara". L'art. 2 del D.L. n. 366/1987 (per il titolo si veda in questa appendice il riferimento alla nota (b) all'art. 4) e' cosi' formulato: "Art. 2. - 1. La GEPI e' autorizzata nei casi espressamente previsti dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a costituire societa' aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese ubicate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per un massimo complessivo di 6.500 unita', delle quali 4.000 nella regione Campania e 2.500 nelle altre regioni, nonche' di dipendenti licenziati, nei territori sopra citati, da imprese in amministrazione straordinaria nel limite massimo globale non superiore a 3.000 unita'. 2. La GEPI provvede, altresi', nel caso ricorrano le condizioni definite dal CIPI con la delibera di cui al comma 1, all'acquisizione, delle societa' o imprese che procedono ai licenziamenti, dei mezzi produttivi e degli immobili pertinenti, utilizzabili ai fini delle iniziative di reimpiego di cui al comma 1. 3. Le deliberazioni del CIPI di cui al comma 1, devono indicare espressamente le societa' di appartenenza ed il numero dei dipendenti dei quali e' autorizzata l'assunzione. 4. Ai dipendenti di cui ai precedenti commi e' riconosciuto, per un periodo massimo di un anno, il trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni. 5. In deroga alla normativa vigente, la GEPI puo' effettuare, nei casi espressamente previsti dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interventi previsti dall'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, a favore di aziende del settore tessile ubicate nel comune di Lucca, dell'azienda metalmeccanica del gruppo SIMA di Iesi e di aziende tessili (anche iuta), di media dimensione, ubicate in zone dell'Italia centrale, segnate da una forte caduta dei livelli di occupazione". (h) Il D.L. n. 291/1977 reca: "Provvedimenti in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali".