Art. 9.
 
(( 1. Fino alla data del 31 dicembre 1989, il Ministero del lavoro ))
(( e della previdenza sociale, al fine di provvedere alle          ))
(( necessita' di ammodernamento e potenziamento dei propri servizi ))
(( centrali e periferici per l'attuazione di quanto previsto dalla ))
(( legge 28 febbraio 1987, n. 56 (a), anche mediante l'utilizzo    ))
(( delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema           ))
(( informatico sull'intero territorio nazionale, puo' stipulare    ))
(( direttamente contratti e convenzioni per l'acquisizione di      ))
(( impianti e attrezzature, programmi e consulenza progettuale e   ))
(( tecnico-organizzativa, con soggetti pubblici, universita',      ))
(( centri di ricerca o soggetti privati di comprovata esperienza   ))
(( nel settore specifico e di documentata idoneita' tecnica, anche ))
(( in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, alla ))
(( legge 30 marzo 1981, n. 113 (b), al decreto-legge 7 novembre    ))
(( 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784   ))
(( (c), con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.   ))
(( 2. Al fine di fronteggiare urgenti ed indilazionabili esigenze  ))
(( funzionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione  ))
(( e delle loro sezioni circoscrizionali, connesse con             ))
(( l'approntamento dei mezzi strumentali per realizzare il sistema ))
(( informatico delle procedure di avviamento al lavoro ed in       ))
(( particolare di quelle previste dal decreto del Presidente del   ))
(( Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392 (d), emanato   ))
(( in attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. ))
(( 56 (a), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e'    ))
(( autorizzato ad assumere, in via eccezionale, con contratto di   ))
(( diritto privato di durata non superiore a dodici mesi, duemila  ))
(( unita' di personale da                                          ))
(( adibire a mansioni impiegatizie. All'assunzione delle predette  ))
(( unita' si provvede mediante concorsi, su base regionale, per    ))
(( titoli e colloquio su materie attinenti alle mansioni da        ))
(( svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e delle    ))
(( materie oggetto del colloquio si provvede con decreto del       ))
(( Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con ))
(( il Ministro per la funzione pubblica. Il bando di concorso e'   ))
(( emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore     ))
(( della legge di conversione del presente decreto. Le procedure   ))
(( concorsuali devono concludersi entro novanta giorni dalla data  ))
(( di insediamento delle commissioni esaminatrici. In quanto       ))
(( compatibili trovano applicazione le disposizioni del decreto    ))
(( del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 (e),   ))
(( pubblicato nella )) Gazzetta Ufficiale (( n. 190 del 18 agosto  ))
(( 1986, in materia di snellimento delle procedure concorsuali. I  ))
(( lavoratori sono assunti nel numero di mille unita' per lo       ))
(( svolgimento di mansioni attinenti al IV livello funzionale e    ))
(( nel numero di mille unita' per lo svolgimento di mansioni       ))
(( attinenti al VI livello funzionale, secondo la ripartizione     ))
(( territoriale determinata con decreto del Ministro del lavoro e  ))
(( della previdenza sociale. Essi devono avere eta' compresa tra i ))
(( 18 e i 35 anni, fatti salvi i casi di elevazione del limite di  ))
(( eta' previsti dalle norme vigenti ed essere in possesso di      ))
(( diploma di scuola media inferiore se da destinare a mansioni    ))
(( corrispondenti a quelle del IV livello retributivo-funzionale o ))
(( del diploma di scuola media superiore se da destinare a         ))
(( mansioni corrispondenti a quelle del VI livello                 ))
(( retributivo-funzionale. Il trattamento economico ad essi        ))
(( spettante e' quello previsto rispettivamente per il IV ed il VI ))
(( livello retributivo di cui all'articolo 46, comma 2, del        ))
(( decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266   ))
(( (f).                                                            ))
  (Il comma 3 e' stato soppresso dalla legge di conversione).
(( 3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale        ))
(( riferisce al Parlamento, entro sessanta giorni dalla            ))
(( conclusione del periodo di dodici mesi previsto per             ))
(( l'effettuazione delle attivita' alle quali sono destinate le    ))
(( duemila unita' di personale da assumere ai sensi del comma 2,   ))
(( sullo stato di attuazione del programma di informatizzazione    ))
(( degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e   ))
(( della previdenza sociale, nonche' sui risultati conseguiti      ))
(( mediante la stipula dei contratti e l'affidamento delle         ))
(( convenzioni di cui al comma 1.                                  ))
  4.  Per  la  piena  attuazione  della politica attiva dell'impiego,
secondo le disposizioni contenute nella legge 28 febbraio 1987, n. 56
(a),  sulla  riforma  del mercato del lavoro, nonche' per il recupero
dell'evasione  contributiva  e  per  lo  sviluppo  dell'attivita'  di
vigilanza  sulla  corretta  applicazione  delle  norme  in materia di
lavoro, e' attivato il Fondo di incentivazione previsto dal combinato
disposto dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
1 febbraio 1986, n. 13 (g),  e  dell'articolo  50  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 (f), in favore del
personale dipendente del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale.  Detto  Fondo  e'  iscritto  nello  stato  di previsione del
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  a   decorrere
dall'anno  finanziario  1988.  Sul  Fondo gravano anche i compensi da
corrispondere al personale dirigente e dei ruoli ad  esaurimento  per
le  esigenze di cui al presente comma. Le modalita' di attribuzione e
ripartizione   del   Fondo   sono   determinate   d'intesa   con   le
organizzazioni   sindacali   maggiormente   rappresentative  in  sede
nazionale, con decreto del Ministro del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  tenendo  conto  della  professionalita' e delle particolari
condizioni di impiego, di disagio e di rischio del personale.
  5.  Ai  fini  della corresponsione dei benefici economici derivanti
dall'applicazione del (( comma 4 ))  e  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 (f), si osserva l'articolo 172
della legge 11 luglio 1980, n. 312 (h).
  6.  All'onere  di  lire  80  miliardi,  per  l'anno 1988, derivante
dall'attuazione dei commi 2 e 4, nella rispettiva misura di  lire  50
miliardi  per  il  comma  2  e di lire 30 miliardi per il comma 4, si
provvede  a  carico   delle   disponibilita'   finanziarie   di   cui
all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (i), il suddetto
importo e' versato su apposito capitolo  dello  stato  di  previsione
dell'entrata  dello  Stato per l'anno finanziario 1988, ai fini della
sua iscrizione nello stato di previsione del Ministero del  lavoro  e
della previdenza sociale.
(( 6-bis. Le somme non impegnate nel corrente anno possono essere  ))
(( impegnate nell'anno 1989. ))
  7.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
             (a)  Per il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 si
          veda in appendice il riferimento alla nota (e) all'art.  4.
             (b)  La  legge  n.  113/1981 reca: "Norme di adeguamento
          delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture
          alla  direttiva  della Comunita' economica europea n. 77/62
          del 21 dicembre 1976".
             (c) Il D.L. n. 631/1981 reca modificazioni alla legge n.
          113/1981 di cui sopra.
             (d)  Il  D.P.C.M. n. 392/1987, concernente: "Modalita' e
          criteri per l'avviamento e la selezione dei  lavoratori  ai
          sensi  dell'art.  16  della  legge 28 febbraio 1987, n. 56,
          recante norme sull'organizzazione del mercato  del  lavoro"
          e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale - n. 223 del 24 settembre 1987.
             (e)  Il  D.P.C.M. 10 giugno 1986 concerne lo snellimento
          delle procedure dei concorsi di  ammissione  agli  impieghi
          nelle amministrazioni statali.
             (f) Il testo del comma 2 dell'art. 46 e dell'art. 50 del
          D.P.R. n.  226/1987 e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (f) all'art. 9:
             Il  comma  2  dell'art.  46  e  l'art.  50 del D.P.R. n.
          266/1987  (Norme  risultanti  dalla   disciplina   prevista
          dall'accordo  del 26 marzo 1987 concernente il comparto del
          personale dipendente dai Ministeri) sono cosi' formulati:
             "Art.  46,  comma  2.  -  Pertanto,  a  decorrere dal 1
          gennaio 1988, i valori stipendiali di cui  all'art.  3  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
          344, sono cosi' modificati:
 
          Livello IV   . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.500.000
          Livello VI   . . . . . . . . . . . . . . . . "  7.200.000".
 
            "Art.   50   (Fondo   di   incentivazione,   progetti  di
          produttivita', efficienza del lavoro). -  1.  Il  fondo  di
          incentivazione  previsto  dall'articolo  14 del decreto del
          Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13,  sara'
          utilizzato  allo  scopo  di  promuovere  una piu' razionale
          organizzazione del lavoro, per  incrementare  l'efficienza,
          per  ampliare  e  migliorare  la  qualita'  dei  servizi  a
          vantaggio degli  utenti,  anche  in  relazione  a  progetti
          espressamente  finalizzati  a  questi  obiettivi,  ai sensi
          dell'art. 12 del suddetto decreto.
             2.   Le  azioni,  le  modalita'  e  i  piani  idonei  al
          perseguimento dei predetti fini saranno individuati,  dalle
          organizzazioni  stipulanti  l'accordo  di  cui  al presente
          decreto,  attraverso  iniziative  concordate   ai   livelli
          nazionali  di  comparto  nonche' ai livelli di negoziazione
          decentrata per Ministeri, per  unita'  periferiche  o  loro
          insiemi  e  per  aree  territoriali  (si  veda  in calce al
          presente articolo).
             3.   A  livello  di  comparto  e/o  il  Ministero  sara'
          concordato un piano di progetti, di carattere strumentale e
          di  risultato,  secondo  quanto  previsto  dall'art. 12 del
          decreto del Presidente della Repubblica 1  febbraio  1986,
          n. 13, il cui obiettivo e' l'incremento della produttivita'
          e dell'efficacia dell'attivita'  amministrativa  attraverso
          la  programmazione  di obiettivi quantitativi e qualitativi
          da raggiungere entro tempi prestabiliti.
             4.  A  tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni
          in amministrazioni e servizi  concordati,  con  particolare
          riferimento,  a  titolo  esemplificativo  e prioritario, in
          tema di eliminazione di arretrati, accelerazione dei  tempi
          di   risposta   alle  domande  degli  utenti  (rilascio  di
          permessi,  autorizzazioni,  licenze,  ecc.),   accertamenti
          fiscali.
             5. La definizione dei progetti a livello di comparto e/o
          di  singole  amministrazioni  centrali  o  periferiche   si
          accompagnera' all'indicazione e valutazione sperimentali di
          nuovi standards medi di produttivita', procedure, modalita'
          di  esecuzione,  in  modo  da  costituire  anche modelli di
          riferimento  per  l'attivita'  di  riorganizzazione   delle
          amministrazioni ai diversi livelli.
             6.  A  tal fine, sono costituiti a livello di comparto e
          di    Ministero    appositi    nuclei    di     valutazione
          (amministrazione sindacato) che potranno anche avvalersi di
          centri specializzati esterni, prioritariamente a  carattere
          pubblico,  con  compiti  di  progettazione,  valutazione  e
          verifica dei risultati dei progetti stessi.
             7.  I  nuclei  di  cui al precedente comma sono composti
          pariteticamente    di    cinque    rappresentanti     delle
          amministrazioni  interessate,  e  di  cinque rappresentanti
          delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
          nel  comparto  in  proporzione ai suffragi conseguiti nelle
          elezioni   per   la   rappresentanza   nei   consigli    di
          amministrazione  e  sono  presieduti  dal  funzionario piu'
          elevato in grado.
             8.    Il   premio   di   produttivita'   connesso   alla
          realizzazione dei progetti  sara'  corrisposto  sulla  base
          degli  obiettivi  raggiunti  con  riferimento ai lavoratori
          effettivamente coinvolti nella loro esecuzione, ai tempi di
          realizzazione,  agli  incrementi  di  efficienza realizzati
          nonche' all'impegno individuale e collettivo in termini  di
          professionalita',   di   partecipazione,  di  capacita'  di
          iniziativa dei lavoratori interessati al progetto.
             9.   Nella   programmazione   dei  singoli  progetti  si
          determineranno le modalita' di distribuzione del premio  di
          produttivita'  sia sulla base degli elementi sopraindicati,
          sia   in   relazione   alla   valutazione   del   dirigente
          responsabile del progetto stesso, tenendo conto dei criteri
          preventivamente   definiti   dagli   appositi   nuclei   di
          valutazione.
             10. Per progetti di rilevante significato il comitato di
          valutazione   nazionale   potra'   richiedere   il   parere
          dell'Osservatorio del pubblico impiego.
             11.  Oltre  ai progetti di produttivita' di cui al comma
          precedente e ai progetti pilota regolati dall'art.  13  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986,
          n. 13, si procedera', a partire dalla data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  in  tutte  le  sedi  della
          negoziazione  decentrata,  a  negoziare  quelle   modifiche
          dell'organizzazione   del  lavoro  previste  negli  accordi
          intercompartimentale e di comparto che risultino funzionali
          ad  una  piu'  razionale  ed  efficacia  utilizzazione  del
          lavoro, al conseguimento di una maggiore  efficienza,  alla
          realizzazione  di una maggiore fruibilita' dei servizi, sia
          dal punto di vista quantitativo che qualitativo.
             12.  A tal fine devono essere tenuti presenti i seguenti
          elementi:  flessibilita' dell'orario di lavoro; istituzione
          di  nuovi  turni;  reperibilita'; applicazione di regole di
          mobilita'; funzionamento per un arco  di  tempo  prolungato
          dei  servizi  aperti al pubblico; particolare condizione di
          lavoro e rischio; piu' rapido espletamento  delle  pratiche
          ed   ogni  altro  obiettivo  corrispondente  alle  medesime
          finalita'  di  crescita  verificabile   nell'efficienza   e
          nell'efficacia del lavoro.
             13.  In conformita' alle disposizioni di cui all'art. 14
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  1  febbraio
          1986,  n. 13, relative al "fondo di incentivazione" ed alle
          norme dell'art. 14 della legge-quadro sul pubblico  impiego
          29   marzo   1983,  n.  93,  in  ordine  alla  negoziazione
          decentrata, il perseguimento  degli  obiettivi  di  cui  ai
          commi   precedenti   sara'   finanziato  con  il  fondo  di
          incentivazione costituito dallo 0,80 per  cento  del  monte
          salari  relativo a ciascuna struttura propria del comparto,
          dal risparmio di una  quota  di  lavoro  straordinario  non
          inferiore a cinque ore medie annue nonche' da altre risorse
          relative ai compensi, ai premi o  indennita'  previsti  per
          finalita' analoghe.
             14.  A  titolo  sperimentale  per  il biennio 1987-88 il
          fondo  complessivo  sara'  attribuito,  di  norma,  per  il
          cinquanta  per cento ai progetti di cui ai precedenti commi
          3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e per il rimanente  cinquanta  per
          cento al finanziamento degli obiettivi di cui ai commi 11 e
          12.
             15.  Dopo  tre  mesi dall'entrata in vigore del presente
          decreto ed in  prosieguo  periodicamente,  sara'  compiuto,
          dalle   organizzazioni   sindacali   di  comparto  e  dalle
          confederazioni maggiormente rappresentative,  unitamente  a
          rappresentanti  delle associazioni degli utenti individuate
          di intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attivita'
          di  programmazione  svolta,  dei  risultati ottenuti, degli
          eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di  rimuoverli  e
          di  dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle
          intese  intercompartimentali  e  di  comparto  tendenti  ad
          accrescere  la  produttivita',  l'efficienza  e l'efficacia
          dell'azione amministrativa".
             Il  comma 2 dell'art. 50 soprariportato, non ammesso, in
          un primo momento, al "visto" della Corte dei conti e' stato
          poi recepito con l'art. 14 del D.P.R. 17 settembre 1987, n.
          494, ammesso al "visto"  e  registrato  con  riserva  dalla
          Corte dei conti.
             (g)  Il  testo  dell'art.  14  del  D.P.R. n. 13/1986 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (g) all'art. 9:
             L'art.  14 del D.P.R. n. 13/1986 (Norme risultanti dalla
          disciplina prevista  dall'accordo  intercompartimentale  di
          cui  all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29
          marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87)  e'  cosi'
          formulato:
             "Art.  14  (Fondo di incentivazione). - 1. Allo scopo di
          promuovere una piu' razionale ed efficace utilizzazione del
          lavoro  e di favorire i necessari processi di innovazione e
          di riorganizzazione dei servizi  -  anche  in  relazione  a
          progetti  finalizzati  al recupero di efficienza e qualita'
          delle prestazioni - al  fine  altresi'  di  realizzare  una
          maggiore  fruibilita'  dei  servizi in favore dei cittadini
          utenti, si costituira' per ciascun  comparto  un  fondo  di
          incentivazione che sara' alimentato con una quota, a carico
          del  bilancio  dello  Stato  e  aggiuntiva  rispetto   agli
          ammontari  definiti  nel successivo art. 15, dello 0,80 per
          cento  del  monte  salari  relativo  a  ciascun  ente,   da
          iscrivere    annualmente    a    decorrere   dall'esercizio
          finanziario  1987  nei  bilanci  dei  singoli  enti  e  con
          eventuali   quote   di  lavoro  straordinario  e  di  altre
          eventuali indennita' da definire negli accordi di comparto.
             2.  Tale  fondo,  da  gestire  in sede di contrattazione
          decentrata,  a  norma  degli  articoli  11   e   14   della
          legge-quadro  sul  pubblico  impiego  29 marzo 1983, n. 93,
          sulla base di criteri stabiliti nell'accordo  di  comparto,
          dovra'  concorrere  a  finanziare  gli  oneri  derivanti da
          processi di mobilita' e turnazione, nonche'  riconoscimenti
          retributivi  conseguenti  alla  realizzazione  di  progetti
          speciali di produttivita' e a incrementi di efficienza".
             (h)  Il  testo  dell'art. 172 della legge n. 312/1980 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (h) all'art. 9:
             Il  testo  dell'art.  172 della legge n. 312/1980 (Nuovo
          assetto  retributivo-funzionale  del  personale  civile   e
          militare dello Stato) e' il seguente:
             "Art.  172  (Disposizioni  per la sollecita liquidazione
          del  nuovo  trattamento  economico).  -  Gli   uffici   che
          liquidano  gli  stipendi  sono  autorizzati a provvedere al
          pagamento  dei  nuovi   trattamenti   economici,   in   via
          provvisoria  e  fino  al  perfezionamento dei provvedimenti
          formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
          base  dei  dati  in  possesso  o  delle comunicazioni degli
          uffici presso cui presta servizio il personale  interessato
          relative  agli elementi necessari per la determinazione del
          trattamento stesso".
             (i) Per il testo dell'art. 26 della legge n. 845/1978 si
          veda in appendice il riferimento alla nota (d) all'art.  3.