Art. 9. (( 1. Fino alla data del 31 dicembre 1989, il Ministero del lavoro )) (( e della previdenza sociale, al fine di provvedere alle )) (( necessita' di ammodernamento e potenziamento dei propri servizi )) (( centrali e periferici per l'attuazione di quanto previsto dalla )) (( legge 28 febbraio 1987, n. 56 (a), anche mediante l'utilizzo )) (( delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema )) (( informatico sull'intero territorio nazionale, puo' stipulare )) (( direttamente contratti e convenzioni per l'acquisizione di )) (( impianti e attrezzature, programmi e consulenza progettuale e )) (( tecnico-organizzativa, con soggetti pubblici, universita', )) (( centri di ricerca o soggetti privati di comprovata esperienza )) (( nel settore specifico e di documentata idoneita' tecnica, anche )) (( in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, alla )) (( legge 30 marzo 1981, n. 113 (b), al decreto-legge 7 novembre )) (( 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784 )) (( (c), con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. )) (( 2. Al fine di fronteggiare urgenti ed indilazionabili esigenze )) (( funzionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione )) (( e delle loro sezioni circoscrizionali, connesse con )) (( l'approntamento dei mezzi strumentali per realizzare il sistema )) (( informatico delle procedure di avviamento al lavoro ed in )) (( particolare di quelle previste dal decreto del Presidente del )) (( Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392 (d), emanato )) (( in attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. )) (( 56 (a), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' )) (( autorizzato ad assumere, in via eccezionale, con contratto di )) (( diritto privato di durata non superiore a dodici mesi, duemila )) (( unita' di personale da )) (( adibire a mansioni impiegatizie. All'assunzione delle predette )) (( unita' si provvede mediante concorsi, su base regionale, per )) (( titoli e colloquio su materie attinenti alle mansioni da )) (( svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e delle )) (( materie oggetto del colloquio si provvede con decreto del )) (( Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con )) (( il Ministro per la funzione pubblica. Il bando di concorso e' )) (( emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore )) (( della legge di conversione del presente decreto. Le procedure )) (( concorsuali devono concludersi entro novanta giorni dalla data )) (( di insediamento delle commissioni esaminatrici. In quanto )) (( compatibili trovano applicazione le disposizioni del decreto )) (( del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 (e), )) (( pubblicato nella )) Gazzetta Ufficiale (( n. 190 del 18 agosto )) (( 1986, in materia di snellimento delle procedure concorsuali. I )) (( lavoratori sono assunti nel numero di mille unita' per lo )) (( svolgimento di mansioni attinenti al IV livello funzionale e )) (( nel numero di mille unita' per lo svolgimento di mansioni )) (( attinenti al VI livello funzionale, secondo la ripartizione )) (( territoriale determinata con decreto del Ministro del lavoro e )) (( della previdenza sociale. Essi devono avere eta' compresa tra i )) (( 18 e i 35 anni, fatti salvi i casi di elevazione del limite di )) (( eta' previsti dalle norme vigenti ed essere in possesso di )) (( diploma di scuola media inferiore se da destinare a mansioni )) (( corrispondenti a quelle del IV livello retributivo-funzionale o )) (( del diploma di scuola media superiore se da destinare a )) (( mansioni corrispondenti a quelle del VI livello )) (( retributivo-funzionale. Il trattamento economico ad essi )) (( spettante e' quello previsto rispettivamente per il IV ed il VI )) (( livello retributivo di cui all'articolo 46, comma 2, del )) (( decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 )) (( (f). )) (Il comma 3 e' stato soppresso dalla legge di conversione). (( 3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale )) (( riferisce al Parlamento, entro sessanta giorni dalla )) (( conclusione del periodo di dodici mesi previsto per )) (( l'effettuazione delle attivita' alle quali sono destinate le )) (( duemila unita' di personale da assumere ai sensi del comma 2, )) (( sullo stato di attuazione del programma di informatizzazione )) (( degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e )) (( della previdenza sociale, nonche' sui risultati conseguiti )) (( mediante la stipula dei contratti e l'affidamento delle )) (( convenzioni di cui al comma 1. )) 4. Per la piena attuazione della politica attiva dell'impiego, secondo le disposizioni contenute nella legge 28 febbraio 1987, n. 56 (a), sulla riforma del mercato del lavoro, nonche' per il recupero dell'evasione contributiva e per lo sviluppo dell'attivita' di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme in materia di lavoro, e' attivato il Fondo di incentivazione previsto dal combinato disposto dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 (g), e dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 (f), in favore del personale dipendente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Detto Fondo e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a decorrere dall'anno finanziario 1988. Sul Fondo gravano anche i compensi da corrispondere al personale dirigente e dei ruoli ad esaurimento per le esigenze di cui al presente comma. Le modalita' di attribuzione e ripartizione del Fondo sono determinate d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenendo conto della professionalita' e delle particolari condizioni di impiego, di disagio e di rischio del personale. 5. Ai fini della corresponsione dei benefici economici derivanti dall'applicazione del (( comma 4 )) e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 (f), si osserva l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (h). 6. All'onere di lire 80 miliardi, per l'anno 1988, derivante dall'attuazione dei commi 2 e 4, nella rispettiva misura di lire 50 miliardi per il comma 2 e di lire 30 miliardi per il comma 4, si provvede a carico delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (i), il suddetto importo e' versato su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1988, ai fini della sua iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (( 6-bis. Le somme non impegnate nel corrente anno possono essere )) (( impegnate nell'anno 1989. )) 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(a) Per il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 si veda in appendice il riferimento alla nota (e) all'art. 4. (b) La legge n. 113/1981 reca: "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunita' economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976". (c) Il D.L. n. 631/1981 reca modificazioni alla legge n. 113/1981 di cui sopra. (d) Il D.P.C.M. n. 392/1987, concernente: "Modalita' e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 24 settembre 1987. (e) Il D.P.C.M. 10 giugno 1986 concerne lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali. (f) Il testo del comma 2 dell'art. 46 e dell'art. 50 del D.P.R. n. 226/1987 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (f) all'art. 9: Il comma 2 dell'art. 46 e l'art. 50 del D.P.R. n. 266/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri) sono cosi' formulati: "Art. 46, comma 2. - Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1988, i valori stipendiali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, sono cosi' modificati: Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.500.000 Livello VI . . . . . . . . . . . . . . . . " 7.200.000". "Art. 50 (Fondo di incentivazione, progetti di produttivita', efficienza del lavoro). - 1. Il fondo di incentivazione previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, sara' utilizzato allo scopo di promuovere una piu' razionale organizzazione del lavoro, per incrementare l'efficienza, per ampliare e migliorare la qualita' dei servizi a vantaggio degli utenti, anche in relazione a progetti espressamente finalizzati a questi obiettivi, ai sensi dell'art. 12 del suddetto decreto. 2. Le azioni, le modalita' e i piani idonei al perseguimento dei predetti fini saranno individuati, dalle organizzazioni stipulanti l'accordo di cui al presente decreto, attraverso iniziative concordate ai livelli nazionali di comparto nonche' ai livelli di negoziazione decentrata per Ministeri, per unita' periferiche o loro insiemi e per aree territoriali (si veda in calce al presente articolo). 3. A livello di comparto e/o il Ministero sara' concordato un piano di progetti, di carattere strumentale e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, il cui obiettivo e' l'incremento della produttivita' e dell'efficacia dell'attivita' amministrativa attraverso la programmazione di obiettivi quantitativi e qualitativi da raggiungere entro tempi prestabiliti. 4. A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni in amministrazioni e servizi concordati, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e prioritario, in tema di eliminazione di arretrati, accelerazione dei tempi di risposta alle domande degli utenti (rilascio di permessi, autorizzazioni, licenze, ecc.), accertamenti fiscali. 5. La definizione dei progetti a livello di comparto e/o di singole amministrazioni centrali o periferiche si accompagnera' all'indicazione e valutazione sperimentali di nuovi standards medi di produttivita', procedure, modalita' di esecuzione, in modo da costituire anche modelli di riferimento per l'attivita' di riorganizzazione delle amministrazioni ai diversi livelli. 6. A tal fine, sono costituiti a livello di comparto e di Ministero appositi nuclei di valutazione (amministrazione sindacato) che potranno anche avvalersi di centri specializzati esterni, prioritariamente a carattere pubblico, con compiti di progettazione, valutazione e verifica dei risultati dei progetti stessi. 7. I nuclei di cui al precedente comma sono composti pariteticamente di cinque rappresentanti delle amministrazioni interessate, e di cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto in proporzione ai suffragi conseguiti nelle elezioni per la rappresentanza nei consigli di amministrazione e sono presieduti dal funzionario piu' elevato in grado. 8. Il premio di produttivita' connesso alla realizzazione dei progetti sara' corrisposto sulla base degli obiettivi raggiunti con riferimento ai lavoratori effettivamente coinvolti nella loro esecuzione, ai tempi di realizzazione, agli incrementi di efficienza realizzati nonche' all'impegno individuale e collettivo in termini di professionalita', di partecipazione, di capacita' di iniziativa dei lavoratori interessati al progetto. 9. Nella programmazione dei singoli progetti si determineranno le modalita' di distribuzione del premio di produttivita' sia sulla base degli elementi sopraindicati, sia in relazione alla valutazione del dirigente responsabile del progetto stesso, tenendo conto dei criteri preventivamente definiti dagli appositi nuclei di valutazione. 10. Per progetti di rilevante significato il comitato di valutazione nazionale potra' richiedere il parere dell'Osservatorio del pubblico impiego. 11. Oltre ai progetti di produttivita' di cui al comma precedente e ai progetti pilota regolati dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, si procedera', a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutte le sedi della negoziazione decentrata, a negoziare quelle modifiche dell'organizzazione del lavoro previste negli accordi intercompartimentale e di comparto che risultino funzionali ad una piu' razionale ed efficacia utilizzazione del lavoro, al conseguimento di una maggiore efficienza, alla realizzazione di una maggiore fruibilita' dei servizi, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. 12. A tal fine devono essere tenuti presenti i seguenti elementi: flessibilita' dell'orario di lavoro; istituzione di nuovi turni; reperibilita'; applicazione di regole di mobilita'; funzionamento per un arco di tempo prolungato dei servizi aperti al pubblico; particolare condizione di lavoro e rischio; piu' rapido espletamento delle pratiche ed ogni altro obiettivo corrispondente alle medesime finalita' di crescita verificabile nell'efficienza e nell'efficacia del lavoro. 13. In conformita' alle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, relative al "fondo di incentivazione" ed alle norme dell'art. 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, in ordine alla negoziazione decentrata, il perseguimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti sara' finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascuna struttura propria del comparto, dal risparmio di una quota di lavoro straordinario non inferiore a cinque ore medie annue nonche' da altre risorse relative ai compensi, ai premi o indennita' previsti per finalita' analoghe. 14. A titolo sperimentale per il biennio 1987-88 il fondo complessivo sara' attribuito, di norma, per il cinquanta per cento ai progetti di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e per il rimanente cinquanta per cento al finanziamento degli obiettivi di cui ai commi 11 e 12. 15. Dopo tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ed in prosieguo periodicamente, sara' compiuto, dalle organizzazioni sindacali di comparto e dalle confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate di intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attivita' di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttivita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa". Il comma 2 dell'art. 50 soprariportato, non ammesso, in un primo momento, al "visto" della Corte dei conti e' stato poi recepito con l'art. 14 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, ammesso al "visto" e registrato con riserva dalla Corte dei conti. (g) Il testo dell'art. 14 del D.P.R. n. 13/1986 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (g) all'art. 9: L'art. 14 del D.P.R. n. 13/1986 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87) e' cosi' formulato: "Art. 14 (Fondo di incentivazione). - 1. Allo scopo di promuovere una piu' razionale ed efficace utilizzazione del lavoro e di favorire i necessari processi di innovazione e di riorganizzazione dei servizi - anche in relazione a progetti finalizzati al recupero di efficienza e qualita' delle prestazioni - al fine altresi' di realizzare una maggiore fruibilita' dei servizi in favore dei cittadini utenti, si costituira' per ciascun comparto un fondo di incentivazione che sara' alimentato con una quota, a carico del bilancio dello Stato e aggiuntiva rispetto agli ammontari definiti nel successivo art. 15, dello 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascun ente, da iscrivere annualmente a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 nei bilanci dei singoli enti e con eventuali quote di lavoro straordinario e di altre eventuali indennita' da definire negli accordi di comparto. 2. Tale fondo, da gestire in sede di contrattazione decentrata, a norma degli articoli 11 e 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sulla base di criteri stabiliti nell'accordo di comparto, dovra' concorrere a finanziare gli oneri derivanti da processi di mobilita' e turnazione, nonche' riconoscimenti retributivi conseguenti alla realizzazione di progetti speciali di produttivita' e a incrementi di efficienza". (h) Il testo dell'art. 172 della legge n. 312/1980 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (h) all'art. 9: Il testo dell'art. 172 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e' il seguente: "Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso". (i) Per il testo dell'art. 26 della legge n. 845/1978 si veda in appendice il riferimento alla nota (d) all'art. 3.