AVVERTENZA: Il testo coordinato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( .... )) Art. 1. 1. L'erogazione dei contributi di cui al decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297 (a) , recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attivita' di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonche' per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, e' prorogata per gli anni 1988, 1989 e 1990. (( L'ammontare complessivo della spesa per i contributi, da erogarsi con le modalita' di cui al predetto decreto come modificato dalla legge di conversione, e' determinato in lire 19.200 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. )) (( 1-bis. La documentazione e la domanda da parte dei soggetti )) (( destinatari dei contributi devono essere inoltrate, tramite i )) (( comuni competenti per territorio, entro novanta giorni dalla )) (( data di entrata in vigore della legge di conversione del )) (( predetto decreto per l'anno 1988 ed entro i primi novanta )) (( giorni dell'anno per gli anni 1989 e 1990. )) (( 1-ter. Il Ministro dell'interno presenta ogni anno al )) (( Parlamento una relazione sulle attivita' di cui al comma 1. )) 2. La commissione prevista dall'articolo 1- bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297 (a) , e' integrata con un rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli affari (( sociali. )) (( 2-bis. La somma di lire 200 milioni iscritta nello stato di )) (( previsione della spesa del Ministero dell'interno, in virtu' )) (( dell'articolo 103, terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, )) (( n. 685 (b), e' aumentata a lire 1.000 milioni. )) 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. --------------------------------------------------
(a) Il testo dell'art. 1- bis del D.L. n. 144/1985, aggiunto dalla legge di conversione, e' il seguente: "Art. 1-bis. - 1. I contributi, di cui all'articolo 1, sono destinati ai comuni, alle unita' sanitarie locali, nonche' ad altri enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro e con le specifiche finalita' di cui all'articolo 1, che si coordinino con le strutture delle unita' sanitarie locali con apposite convenzioni e che non impieghino forme di intervento che non rispettino il diritto all'autodeterminazione dei tossicodipendenti con interventi violenti o coattivi contrari allo spirito e alle norme dell'ordinamento. 2. I contributi di cui al presente decreto vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione dei servizi e delle iniziative attivate e con il parere dell'ente locale competente per territorio. 3. I soggetti di cui ai commi precedenti sono tenuti a trasmettere i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore. 4. I contributi vengono ripartiti sulla base dei dati forniti dall'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno e dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Segretario del Consiglio dei Ministri e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministri dell'interno, della sanita', di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale nonche' da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. La commissione, sulla base dei criteri e dei requisiti, formula la proposta al Ministro dell'interno riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate". (b) Il terzo comma della legge n. 685/1975 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) prevede che: "Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della sanita', dell'interno e delle finanze sono stanziati appositi fondi per il finanziamento delle attivita' di cui alla presente legge: per l'anno finanziario 1975, rispettivamente, lire 800 milioni, lire 100 milioni e lire 100 milioni; per l'anno finanziario 1976, rispettivamente, lire 3.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni e, per gli anni finanziari successivi, rispettivamente, lire 4.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni".