Art. 10.
  In  relazione  all'ipotesi  di  cui  all'art.  9,  nel  caso in cui
l'unita'  ufficiale  di  qualsiasi  valuta  componente  l'ECU   venga
alterata  per  combinazione  o  divisione,  il numero delle unita' di
quella valuta, come "componente", sara' diviso o  moltiplicato  nella
stessa proporzione.
  Nel  caso  in  cui  due  o  piu'  valute vengano consolidate in una
singola valuta, gli importi di tali valute come "componenti"  saranno
sostituiti  da  un  importo  in tale singola valuta uguale alla somma
degli importi delle valute componenti consolidate  espressa  in  tale
singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due
o piu' valute, l'importo  di  quella  valuta  come  componente  sara'
sostituito  dagli  importi  di tali due o piu' valute, ciascuna delle
quali sara' uguale all'importo  della  precedente  valuta  componente
diviso  per  il  numero delle valute nelle quali tale valuta e' stata
suddivisa.