Art. 12.
  Il  tasso  base  (massimo)  di  collocamento  dei  buoni  di cui al
presente decreto e' stabilito nella misura dell'8,20% e le  eventuali
riduzioni dovranno essere pari a 5 centesimi o ad un multiplo di tale
cifra. Le diminuzioni contenenti  frazioni  diverse  da  5  centesimi
verranno arrotondate per difetto.