Art. 16.
  L'assegnazione  dei  buoni  verra'  effettuata al tasso d'interesse
piu'   elevato   tra   quelli   offerti   dai   concorrenti   rimasti
aggiudicatari, anche se pro-quota.
  Nel  caso di offerte al tasso d'interesse marginale che non possono
essere  totalmente  accolte  si  procede  al  riparto   proporzionale
dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da
regolare in lire che su quella da regolare in ECU.
  Qualora  fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una
della  Banca  d'Italia,  la  Banca  medesima   non   partecipa   alla
ripartizione  e  i  buoni  vengono proporzionalmente distribuiti agli
altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale
soddisfacimento  e,  ove rimanga una frazione residuale, questa viene
attribuita alla Banca d'Italia.