Art. 19.
  L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi
sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei  buoni  stessi,  nonche'  ogni
altro  adempimento  occorrente  per  l'emissione  in  questione, sono
affidati alla Banca d'Italia.
  Le  somme  occorrenti  per  dette  operazioni verranno versate alla
Banca d'Italia, che terra' all'uopo apposita contabilita'.
  I  rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni
di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati
da apposita convenzione.
  La  consegna  del  certificato  globale di cui al precedente art. 4
sara'  effettuata  presso  l'amministrazione  centrale  della   Banca
d'Italia - Servizio cassa centrale.
  Tutti  gli  atti  comunque riguardanti il collocamento dei buoni di
cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza  della
Banca  d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle
concessioni governative e postali.