Art. 2. Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia e gli operatori attualmente ammessi a partecipare alle aste di buoni ordinari del Tesoro, di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela. Gli operatori "non residenti", che partecipano all'asta tramite "banca agente abilitata" sono facoltizzati a regolare i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.