Art. 2.
  Possono  partecipare  all'asta  la  Banca  d'Italia e gli operatori
attualmente ammessi a partecipare alle aste  di  buoni  ordinari  del
Tesoro,  di  cui  al  decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali
intervengono in proprio e per conto della clientela.
  Gli  operatori  "non  residenti",  che partecipano all'asta tramite
"banca agente abilitata" sono facoltizzati a regolare i  titoli  loro
assegnati in ECU oltre che in lire italiane.