Art. 3.
  Salvo  quanto  disposto  dagli  articoli  8,  9  e  10 del presente
decreto, il valore dell'ECU e' uguale al valore dell'unita' monetaria
europea  attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore
e' determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri
della Comunita' europea fissati come appresso.
  In  conformita'  al  regolamento  C.E.E. n. 3180/78 del 18 dicembre
1978  e  successive  modificazioni,  l'unita'  monetaria  europea  e'
attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:
     0,719       Marco tedesco
     1,31        Franchi francesi
     0,0878      Lira sterlina
   140           Lire italiane
     0,256       Fiorino olandese
     3,71        Franchi belgi
     0,140       Franco lussemburghese
     0,219       Corona danese
     0,00871     Sterlina irlandese
     1,15        Dracme greche
  Tale base puo' essere modificata dalla Comunita' europea, anche con
riguardo  alle  valute  componenti;  nel  qual  caso  il  sistema  di
determinazione dell'ECU sara' modificato in conformita'.