Art. 3. Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, il valore dell'ECU e' uguale al valore dell'unita' monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore e' determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunita' europea fissati come appresso. In conformita' al regolamento C.E.E. n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unita' monetaria europea e' attualmente definita quale somma delle seguenti componenti: 0,719 Marco tedesco 1,31 Franchi francesi 0,0878 Lira sterlina 140 Lire italiane 0,256 Fiorino olandese 3,71 Franchi belgi 0,140 Franco lussemburghese 0,219 Corona danese 0,00871 Sterlina irlandese 1,15 Dracme greche Tale base puo' essere modificata dalla Comunita' europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sara' modificato in conformita'.