Art. 5.
  I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai
titoli del debito pubblico e loro  rendite  e,  salva  l'applicazione
delle  disposizioni di cui alla menzionata legge 17 novembre 1986, n.
759, sono esenti:
    a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;
    b) dall'imposta sulle successioni;
    c)  dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti
tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.
  Ai   fini  di  cui  al  presente  articolo  i  titoli  sono  esenti
dall'obbligo  di  denuncia  e  non  possono  costituire  oggetto   di
accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla
determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b)  e
c).
  I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di
emissione e' autorizzato a fare anticipazioni.