Art. 6. Il rimborso dei buoni verra' effettuato il 30 giugno 1989, alla pari, cioe' al valore nominale. Alla stessa data del 30 giugno 1989 verra' effettuato il pagamento degli interessi nella misura che risultera' determinata dalla procedura d'asta prevista dal successivo art. 15, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui alla legge 17 novembre 1986, n. 759.