Art. 7. Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, o in lire italiane. Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU del giorno 28 giugno 1989, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi. Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle 5 lire piu' vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.