Art. 7.
  Il  rimborso  dei  buoni  e  il  pagamento degli interessi verranno
effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso
legale in Italia all'atto del pagamento, o in lire italiane.
  Il  capitale  da  rimborsare  e  gli  interessi  da  pagare in lire
italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al  valore
nominale  in  ECU  convertito  in  lire italiane sulla base del tasso
ufficiale di cambio lira italiana/ECU  del  giorno  28  giugno  1989,
comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.
  Ove  necessario,  gli  importi da corrispondere saranno arrotondati
alle 5 lire piu' vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che  si
tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.