Art. 9.
  Nel  caso  in  cui  l'ECU  non sia piu' usato nel sistema monetario
europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sara' determinato come segue:
   le componenti dell'ECU (le "componenti") saranno gli importi delle
valute  che  erano  componenti   dell'ECU   nell'ultima   definizione
disponibile dell'ECU nel sistema monetario europeo;
   la  Banca  d'Italia  calcolera'  il valore equivalente dell'ECU in
lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;
   il  tasso  di  conversione  in lire per ciascuna valuta componente
sara'  la  quotazione   ufficiale   di   questa   valuta   comunicata
dall'Ufficio italiano dei cambi;
   nel  caso  in  cui non sia disponibile la quotazione ufficiale per
una o piu' valute "componenti", a causa della chiusura in Italia  dei
mercati  valutari o per qualsiasi altra ragione, sara' utilizzato per
il  calcolo  dell'equivalente  dell'ECU  in  lire  la  piu'   recente
quotazione  ufficiale  per tale o tali valute comunicata dall'Ufficio
italiano dei cambi.