Art. 9. Nel caso in cui l'ECU non sia piu' usato nel sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sara' determinato come segue: le componenti dell'ECU (le "componenti") saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel sistema monetario europeo; la Banca d'Italia calcolera' il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire; il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sara' la quotazione ufficiale di questa valuta comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi; nel caso in cui non sia disponibile la quotazione ufficiale per una o piu' valute "componenti", a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sara' utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la piu' recente quotazione ufficiale per tale o tali valute comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi.