Art. 4.
  Il  servizio  opere pubbliche provvede alla nomina dei collaudatori
il cui onere e' a carico dell'ente appaltante.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 5 luglio 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO