Art. 2. 1. La commissione e' composta da venti senatori scelti dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in Senato. 2. Il Presidente del Senato provvede altresi' alla nomina del presidente della commissione, al di fuori dei predetti componenti della commissione. 3. La commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.