Art. 2.
   1.  La  commissione  e'  composta  da  venti  senatori  scelti dal
Presidente del Senato in  proporzione  al  numero  dei  componenti  i
Gruppi   parlamentari,   comunque   assicurando  la  presenza  di  un
rappresentante per ciascun gruppo esistente in Senato.
   2.  Il  Presidente  del  Senato  provvede altresi' alla nomina del
presidente della commissione, al di  fuori  dei  predetti  componenti
della commissione.
   3.  La  commissione  elegge  nel suo seno due vicepresidenti e due
segretari.