Art. 10.
  1.  Il  fondo  di incentivazione relativo al comparto del personale
della scuola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente  della
Repubblica  10  aprile  1987,  n. 209 (a), e' determinato in lire 160
miliardi per l'anno finanziario 1987 ed  in  lire  345  miliardi  per
l'anno finanziario 1988.
  2.  All'onere  di  cui  al  comma  1  si  provvede  a  carico delle
disponibilita' del  capitolo  1038  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  della  pubblica  istruzione per gli anni finanziari 1987 e
1988.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  9  del  D P.R. n. 209/1987 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 10:
             L'art. 9 del D P.R. n. 209/1987 e' cosi' formulato:
             "Art.  9  (Fondo  di  incentivazione).  - 1. Il fondo di
          incentivazione  previsto  dall'art.  14  del  decreto   del
          Presidente  della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, sara'
          destinato alla realizzazione  di  programmi  finalizzati  a
          migliorare   l'efficienza   e   la   qualita'  dei  servizi
          scolastici.  L'accesso  al  fondo  e'  aperto  a  tutto  il
          personale   della   scuola   sulla  base  della  dichiarata
          disponibilita'  a  partecipare  a  programmi  relativi   in
          particolare    ad   attivita'   di   tipo   didattico,   di
          collaborazione con gli organi direttivi  e  collegiali,  di
          orientamento  e  di innovazione didattica anche in rapporto
          con il mondo produttivo, di documentata  partecipazione  ad
          iniziative   di   aggiornamento,   di  miglioramento  della
          gestione  amministrativa  delle   scuole,   con   specifico
          riferimento   al  processo  di  autonomia  delle  stesse  e
          dell'informatizzazione dei servizi.
             2. Il fondo sara' pertanto utilizzato per corrispondere,
          a decorrere dall'anno scolastico 1987-1988, un compenso  al
          personale  della  scuola  materna,  elementare, secondaria,
          degli istituti e dei licei artistici, e  delle  istituzioni
          educative   che   -  essendosi  preventivamente  dichiarato
          disponibile alle attivita' di cui sopra,  ivi  comprese  le
          supplenze  brevi  da  retribuire ai sensi dell'art. 6 abbia
          partecipato con maggior impegno di lavoro ai  programmi  di
          cui  sopra.  Per  i  coordinatori  amministrativi si terra'
          conto degli specifici carichi di lavoro.
             3.  Il  Ministro  della  pubblica istruzione, sentite le
          organizzazioni  sindacali   maggiormente   rappresentative,
          indica, per ciascun ordine e grado di scuola, gli obiettivi
          prioritari con riferimento alle attivita' di cui  al  comma
          1.
             4.  Le  modalita'  ed  i criteri per la ripartizione del
          fondo di cui al presente articolo e per la  erogazione  dei
          compensi  vengono  definiti, con decreto del Ministro della
          pubblica istruzione, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata   in  vigore  del  presente  decreto,  in  sede  di
          negoziazione decentrata nazionale.
             5.  Sulla  base  dei criteri di cui al comma 4, analoghi
          compensi possono essere corrisposti a carico del  fondo  al
          personale   comandato  presso  gli  istituti  regionali  di
          ricerca,  sperimentazione  e  aggiornamento  educativi,  la
          Biblioteca   di  documentazione  pedagogica  ed  il  Centro
          europeo dell'educazione a seguito delle apposite  procedure
          concorsuali.
             6. Al personale collocato permanentemente fuori ruolo ai
          sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1967, n.  1213,  a
          quello  di  cui al comma decimo dell'art. 14 della legge 20
          maggio 1982, n. 270,  nonche'  al  personale  mantenuto  ad
          esurimento  ai  sensi  del  quarto comma dell'art. 63 della
          medesima legge, e a quello in servizio presso il  Ministero
          degli affari esteri ai sensi delle vigenti disposizioni, il
          compenso e' corrisposto a carico del fondo".