Art. 10. 1. Il fondo di incentivazione relativo al comparto del personale della scuola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 (a), e' determinato in lire 160 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 345 miliardi per l'anno finanziario 1988. 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico delle disponibilita' del capitolo 1038 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per gli anni finanziari 1987 e 1988. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(a) Il testo dell'art. 9 del D P.R. n. 209/1987 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 10: L'art. 9 del D P.R. n. 209/1987 e' cosi' formulato: "Art. 9 (Fondo di incentivazione). - 1. Il fondo di incentivazione previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, sara' destinato alla realizzazione di programmi finalizzati a migliorare l'efficienza e la qualita' dei servizi scolastici. L'accesso al fondo e' aperto a tutto il personale della scuola sulla base della dichiarata disponibilita' a partecipare a programmi relativi in particolare ad attivita' di tipo didattico, di collaborazione con gli organi direttivi e collegiali, di orientamento e di innovazione didattica anche in rapporto con il mondo produttivo, di documentata partecipazione ad iniziative di aggiornamento, di miglioramento della gestione amministrativa delle scuole, con specifico riferimento al processo di autonomia delle stesse e dell'informatizzazione dei servizi. 2. Il fondo sara' pertanto utilizzato per corrispondere, a decorrere dall'anno scolastico 1987-1988, un compenso al personale della scuola materna, elementare, secondaria, degli istituti e dei licei artistici, e delle istituzioni educative che - essendosi preventivamente dichiarato disponibile alle attivita' di cui sopra, ivi comprese le supplenze brevi da retribuire ai sensi dell'art. 6 abbia partecipato con maggior impegno di lavoro ai programmi di cui sopra. Per i coordinatori amministrativi si terra' conto degli specifici carichi di lavoro. 3. Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, indica, per ciascun ordine e grado di scuola, gli obiettivi prioritari con riferimento alle attivita' di cui al comma 1. 4. Le modalita' ed i criteri per la ripartizione del fondo di cui al presente articolo e per la erogazione dei compensi vengono definiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di negoziazione decentrata nazionale. 5. Sulla base dei criteri di cui al comma 4, analoghi compensi possono essere corrisposti a carico del fondo al personale comandato presso gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, la Biblioteca di documentazione pedagogica ed il Centro europeo dell'educazione a seguito delle apposite procedure concorsuali. 6. Al personale collocato permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, a quello di cui al comma decimo dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonche' al personale mantenuto ad esurimento ai sensi del quarto comma dell'art. 63 della medesima legge, e a quello in servizio presso il Ministero degli affari esteri ai sensi delle vigenti disposizioni, il compenso e' corrisposto a carico del fondo".