Art. 11.
  1.  Le disposizioni previste dall'articolo 57 della legge 20 maggio
1982, n. 270 (a) , si applicano anche alle categorie di personale ivi
contemplate,  in  servizio con nomina di durata annuale conferita dal
provveditore agli  studi  e,  nei  conservatori  di  musica  e  nelle
accademie, dai direttori nell'anno scolastico 1981-82.
  2.  Nell'articolo  46  della  legge 20 maggio 1982, n. 270, primo e
secondo comma (b), agli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 si aggiunge
l'anno scolastico 1981-82 ed il sessennio antecedente al 10 settembre
1981, ivi previsto, e' sostituito dal  settennio  antecedente  al  10
settembre 1982.
  3.  Nell'articolo  53  della legge 20 maggio 1982, n. 270 (c), agli
anni scolastici 1979-80  o  1980-81  si  aggiunge  l'anno  scolastico
1981-82.
  4.   Agli   insegnanti  che  abbiano  comunque  svolto  negli  anni
scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82 un anno di  servizio
in   qualita'   di  supplente  nelle  scuole  materne,  nelle  scuole
elementari, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e negli
istituti  di  istruzione  artistica  statali  e che abbiano svolto un
altro anno di servizio d'insegnamento non  di  ruolo  nelle  medesime
scuole  ed  istituti  nel  settennio  antecedente  alla  data  del 10
settembre 1982, nonche' agli insegnanti che  abbiano,  nel  settennio
suddetto,  conseguito nei concorsi di accesso ai ruoli delle predette
scuole od istituti una votazione media  non  inferiore  al  punteggio
corrispondente  a  sette  decimi  e  che  abbiano  svolto, sempre nel
medesimo  settennio,  almeno  180  giorni  di  servizio,  anche   non
continuativi,  in  qualita'  di  supplenti  nelle  medesime scuole od
istituti,  si  applicano  rispettivamente  e,  ove   sia   prescritta
l'abilitazione,  a  seconda  che siano abilitati o non abilitati, gli
articoli 22, 25, 30, 34 e 37 della legge 20 maggio 1982, n. 270  (d).
  5.  Il  servizio deve essere stato prestato, rispettivamente, nelle
scuole materne, nelle scuole elementari, nelle scuole ed istituti  di
istruzione  secondaria  e  negli  istituti  di  istruzione  artistica
statali, a seconda che l'immissione in ruolo si riferisca alle scuole
materne,   alle   scuole  elementari,  alle  scuole  ed  istituti  di
istruzione secondaria o agli istituti di  istruzione  artistica.  Gli
anni  di  servizio richiesti dal comma 4 sono computati sulla base di
180 giorni  di  servizio  effettivo  in  ciascun  anno;  e'  comunque
computato  come  anno  di  servizio quello per il quale l'interessato
abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto  alla
retribuzione per il periodo estivo.
  6.  Il  predetto  personale  e'  nominato nella provincia in cui ha
prestato il servizio che da' titolo all'immissione in ruolo e per  la
classe   di   concorso   per   la   quale   esso   sia   in  possesso
dell'abilitazione, ove prescritta, o del titolo di studio  richiesto.
(( 6-bis. Per i conservatori di musica, e le accademie sono       ))
(( compilate graduatorie nazionali per singoli insegnamenti.      ))
  7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo si applicano anche al
personale educativo in possesso di requisiti analoghi  a  quelli  ivi
prescritti.
  8.  Le  disposizioni  recate  dagli  articoli  8 e 9 della legge 25
agosto 1982, n. 604 (e),  si  applicano  anche  agli  insegnanti  che
abbiano  prestato servizio non di ruolo con nomina conferita ai sensi
dell'articolo 3, quarto comma, del decreto-legge 6  giugno  1981,  n.
281,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n.
392 (f), nell'anno scolastico 1981-82, ovvero per i Paesi  nei  quali
l'anno  scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio
metropolitano,  che  abbiano   prestato   servizio   durante   l'anno
scolastico  1981-82  e  fossero in servizio alla data del 9 settembre
1982.
  9.  Il  disposto  di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 si applica anche agli
insegnanti che, ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 maggio  1975,
n.  327  (g),  abbiano prestato servizio di insegnamento non di ruolo
nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero e siano
in possesso dei requisiti previsti.
  10.  Le norme di cui all'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n.
604 (h), si applicano anche ai docenti immessi in ruolo ai sensi  del
comma  9,  purche'  siano  in servizio presso le predette istituzioni
all'estero all'atto del conferimento della nomina; le medesime  norme
si  applicano  altresi'  ai  docenti  immessi  in  ruolo in base alle
graduatorie ad esaurimento di cui alla legge 16 luglio 1984,  n.  326
(i), purche' fossero in servizio all'estero all'atto del conferimento
della nomina e lo siano ancora alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.
  11.  Le  disposizioni contenute nei commi 8, 9 e 10 sono estese, in
quanto  applicabili,  al  personale  insegnante  che  abbia  prestato
servizio nei Paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 9 febbraio
1979, n. 38 (l).
  12.  Le  nomine  in  ruolo,  salva la decorrenza giuridica prevista
dalle  rispettive  norme  di  immissione  in  ruolo,  hanno   effetti
economici  dalla  data  dell'assunzione  in servizio conseguente alle
nomine stesse.
  13.  Le  immissioni  in  ruolo sono effettuate secondo le modalita'
previste dall'articolo 17.
  14.   Il  personale  immesso  in  ruolo  con  decorrenza  giuridica
antecedente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
svolge  il  periodo  di prova successivamente alla data di decorrenza
degli effetti economici.
 
             (a)  Il  testo dell'art. 57, primo comma, della legge n.
          270/1982 e' il seguente:
             "Al  personale  docente  e educativo, di cui ai capi, I,
          II, III, e V del precedente titolo III, incaricato  per  la
          prima volta nell'anno scolastico 1980-1981, si applicano le
          disposizioni previste nella presente legge per il personale
          incaricato nell'anno scolastico 1979-1980".
             (b) Il testo del primo comma dell'art. 46 della legge n.
          270/1982 e' riportato in appendice. Il  testo  del  secondo
          comma  dello  stesso  articolo  e' riportato nella nota (b)
          all'art. 3.
             (c)  Il  testo  del primo, secondo, terzo e quarto comma
          dell'art. 53 della legge n. 270/1982 nei quali va  inserita
          l'indicazione  dell'anno scolastico 1981-82 e' riportato in
          appendice.
             (d) Il testo degli artt. 22, 25, 30, 34 e 37 della legge
          n.  270/1982 e' riportato in appendice.
             (e)  Il  testo degli artt. 8 e 9 della legge n. 604/1982
          e' riportato in appendice.
             (f)  Per  il testo del quarto comma dell'art. 3 del D.L.
          n. 281/1981 v. nota (c) all'art. 3.
             (g)  Il  testo  dell'art.  9  della legge n. 327/1975 e'
          riportato in appendice.
             (h)  Il  testo  dell'art.  18 della legge n. 604/1982 e'
          riportato in appendice.
             (i)  La  legge n. 326/1984 ha modificato le disposizioni
          contenute nella legge n. 270/1982.
             (l)  La legge n. 38/1979 reca: "Cooperazione dell'Italia
          con i Paesi in via di sviluppo".
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 11:
             L'art. 46, primo comma, della legge n. 270/1982 e' cosi'
          formulato:
             "Art. 46 (Docenti dei corsi CRACIS e dei corsi di scuola
          popolare). - Agli insegnanti che abbiano svolto, negli anni
          scolastici  1979-1980  o  1980-1981,  un  corso completo di
          scuola popolare di tipo A), B), C) e C) speciale ed abbiano
          svolto un ulteriore corso completo di scuola popolare in un
          altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del
          10  settembre  1981, ovvero abbiano prestato servizio quali
          incaricati o supplenti nelle scuole elementari  statali  in
          un  altro  anno compreso nel predetto sessennio, per almeno
          180  giorni,  nonche'  agli  insegnanti  in  servizio,  nei
          medesimi  anni  scolastici 1979-1980 o 1980-1981 nei centri
          di lettura, nei centri pedagogici e nei centri  sociali  di
          educazione  permanente  statali  nelle  regioni  a  statuto
          speciale o nelle province autonome di Trento e di  Bolzano,
          per  l'intera  durata di funzionamento previsto dalle norme
          vigenti, i quali abbiano prestato servizio  nelle  predette
          istituzioni,  per  la  durata  indicata,  in  un altro anno
          compreso nel predetto sessennio,  ovvero  abbiano  prestato
          servizio   quali   incaricati   o  supplenti  nelle  scuole
          elementari statali in un altro anno compreso nel  sessennio
          stesso  per almeno 180 giorni, si applicano le disposizioni
          di cui al precedente articolo 30".
          Con riferimento alla nota (c) all'art. 11:
             Il  primo,  secondo,  terzo e quarto comma, dell'art. 53
          della legge n. 270/1982 nei quali va inserita l'indicazione
          dell'anno scolastico 1981-1982 sono cosi' formulati:
             "Gli   insegnanti   incaricati   negli  anni  scolastici
          1979-1980  o  1980-1981  presso  i  corsi  speciali   delle
          Accademie  di  belle  arti  e  dell'Accademia  nazionale di
          danza,  sono  immessi  nei  ruoli  del  personale  docente,
          rispettivamente   delle   Accademie   di   belle   arti   e
          dell'Accademia nazionale di danza.
             Analogamente   sono  immessi  nei  ruoli  del  personale
          docente  delle  Accademie  di  belle  arti  gli  insegnanti
          incaricati,   nell'anno  scolastico  1980-1981,  presso  le
          scuole libere del nudo e gli insegnanti che,  nel  medesimo
          anno  scolastico,  hanno  prestato  servizio  nelle  scuole
          superiori degli artefici annesse alle predette Accademie.
             Le  disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
          ai docenti di ruolo nello stesso o altro ordine o  tipo  di
          scuola secondaria o artistica che abbiano prestato servizio
          negli anni  scolastici  1979-1980  o  1980-1981  nei  corsi
          speciali  ai  sensi  della  ordinanza ministeriale 4 agosto
          1978  o  nelle  scuole  libere  del  nudo  e  nelle  scuole
          superiori  degli  artefici  annesse alle Accademie di belle
          arti  ai  sensi  dell'articolo  31  del  regio  decreto  31
          dicembre 1923, n.  3123.
             I  docenti  immessi  in  ruolo  ai  sensi  del  presente
          articolo sono assegnati alla sede presso la quale  prestano
          servizio nell'anno scolastico 1980-1981".
          Con riferimento alla nota (d) all'art. 11:
             Gli  artt.  22,  25, 30, 34 e 37 della legge n. 270/1982
          sono cosi' formulati:
             "Art. 22 (Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola
          materna statale con incarico annuale  nell'anno  scolastico
          1979-1980).   -  Gli  insegnanti  incaricati  nelle  scuole
          materne   statali,   gia'    forniti    della    prescritta
          abilitazione, i quali abbiano svolto un incarico annuale di
          insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980,  sono  immessi
          in ruolo con decorrenza giuridica dal 1› settembre 1982.
             Agli  insegnanti  immessi in ruolo per effetto del comma
          precedente la sede di servizio sara'  assegnata  a  partire
          dall'anno   scolastico   1984-1985  dando  precedenza  agli
          insegnanti immessi in  ruolo  per  effetto  del  precedente
          articolo 21.
             L'assegnazione  della sede e' disposta seconda modalita'
          analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 21".
             "Art.  25  (Insegnanti  incaricati  non  abilitati della
          scuola  materna  statale  con  incarico  annuale  nell'anno
          scolastico  1979-1980).   - Gli insegnanti incaricati nelle
          scuole materne statali, i quali abbiano svolto un  incarico
          annuale  di  insegnamento  nell'anno  scolastico 1979-80 ed
          abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi
          del precedente articolo 23 o a seguito dell'ultimo concorso
          ordinario espletato  prima  dell'entrata  in  vigore  della
          presente   legge  sono  immessi  in  ruolo  con  decorrenza
          giuridica dal 1› settembre 1984.
             L'assegnazione   della   sede   e'  disposta  a  partire
          dall'anno scolastico 1985-1986, secondo modalita'  analoghe
          a  quelle previste dal precedente articolo 24, terzo comma,
          dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti  immessi  in
          ruolo per effetto dei precedenti articoli 21, 22 e 24.
             Gli  insegnanti incaricati, di cui al presente articolo,
          sono  mantenuti  in  servizio  sino  al  termine  dell'anno
          scolastico  in  cui viene ultimata la sessione riservata di
          esami di abilitazione di cui al precedente articolo 23.
             Coloro  che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente
          mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista
          dal presente articolo".
             "Art.   30   (Insegnanti   non  di  ruolo  della  scuola
          elementare   statale   con   incarico   annuale   nell'anno
          scolastico  1979-1980).  Gli  insegnanti  incaricati  nella
          scuola elementare statale, che abbiano svolto  un  incarico
          annuale  di  insegnamento  nell'anno  scolastico 1979-1980,
          sono immessi in  ruolo  con  decorrenza  giuridica  dal  10
          settembre 1982.
             Agli  insegnanti  immessi in ruolo per effetto del comma
          precedente, la sede di servizio sara' assegnata  a  partire
          dall'anno   scolastico  1984-1985,  dando  precedenza  agli
          insegnanti immessi in  ruolo  per  effetto  del  precedente
          articolo 29.
             L'assegnazione  della sede e' disposta secondo modalita'
          analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 29".
             "Art. 34 (Insegnanti non di ruolo abilitati della scuola
          secondaria  e  degli  istituti  di   istruzione   artistica
          statali,   con   incarico   annuale   nell'anno  scolastico
          1979-1980).  -  Gli  insegnanti  incaricati  nella   scuola
          secondaria   e   negli  istituti  di  istruzione  artistica
          statali,  ivi  compresi  i  comandati,  gia'   forniti   di
          abilitazione,  ove  prescritta,  i  quali abbiano svolto un
          incarico  annuale  di  insegnamento  nell'anno   scolastico
          1979-1980,  sono  immessi in ruolo con decorrenza giuridica
          dal 10 settembre 1982.
             Agli  insegnanti  immessi in ruolo per effetto del comma
          precedente la sede di servizio sara'  assegnata  a  partire
          dall'anno   scolastico   1984-1985  dando  precedenza  agli
          insegnanti immessi in  ruolo  per  effetto  del  precedente
          articolo 33.
             L'assegnazione  della sede e' disposta secondo modalita'
          analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 33.
             Ai  fini  dell'applicazione  del  presente articolo sono
          considerati insegnanti abilitati  anche  coloro  che  siano
          provvisti  di  titolo  di  abilitazione che, ai sensi della
          legge 25 luglio 1966, n. 603, possa ritenersi  parzialmente
          valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati".
             "Art.  37  (Insegnanti  incaricati  non  abilitati della
          scuola secondaria, dei licei  artistici  e  degli  istituti
          d'arte  statali,  con incarico annuale nell'anno scolastico
          1979-1980).  -  Gli  insegnanti  incaricati  nella   scuola
          secondaria,  nei  licei  artistici  e negli istituti d'arte
          statali, i quali abbiano  svolto  un  incarico  annuale  di
          insegnamento  nell'anno  scolastico  1979-1980  ed  abbiano
          conseguito l'abilitazione  all'insegnamento  ai  sensi  del
          precedente   articolo   35,   sono  immessi  in  ruolo  con
          decorrenza giuridica dal 10 settembre 1984.
             L'assegnazione   della   sede   e'  disposta  a  partire
          dall'anno scolastico 1985-1986, secondo modalita'  analoghe
          a  quelle previste dal precedente articolo 36, terzo comma,
          dando precedenza nell'ordine, agli  insegnanti  immessi  in
          ruolo, rispettivamente, per effetto dei precedenti articoli
          33, 34 e 36.
             Gli  insegnanti incaricati, di cui al presente articolo,
          sono  mantenuti  in  servizio  sino  al  termine  dell'anno
          scolastico  in  cui viene ultimata la sessione riservata di
          esami di abilitazione di cui al precedente articolo 35.
             Coloro  che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente
          mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista
          dal presente articolo.
             Il  mantenimento in servizio e' limitato al numero delle
          ore di insegnamento per il quale gli insegnanti, di cui  al
          presente   articolo   sono   stati   incaricati   nell'anno
          scolastico 1981-1982, fermo restando il diritto ad ottenere
          il  completamento  di  orario  con  priorita' rispetto agli
          aspiranti a  supplenze  annuali  ai  sensi  del  precedente
          articolo 15".
          Con riferimento alla nota (e) all'art. 11:
             Gli  artt.  8  e  9  della  legge n. 604/1982 sono cosi'
          formulati:
             "Art. 8 (Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati
          a  tempo  indeterminato).  -  Sono  immessi  in  ruolo,   a
          prescindere   dalla  disponibilita'  dei  posti  nei  ruoli
          metropolitani,   gli   insegnanti   incaricati   a    tempo
          indeterminato  delle scuole materne, elementari, secondarie
          ed artistiche, in possesso, ove  prescritta,  di  specifica
          abilitazione,   che   abbiano   prestato   servizio   nelle
          istituzioni di  cui  al  precedente  articolo  1  nell'anno
          scolastico  1980-81,  ovvero,  per i Paesi nei quali l'anno
          scolastico  ha  inizio  in  data  diversa  da  quella   del
          territorio  metropolitano,  che  abbiano  prestato servizio
          durante l'anno scolastico 1980-81  e  fossero  in  servizio
          alla data del 9 settembre 1981.
             Gli  insegnanti  incaricati, di cui al precedente comma,
          sono  immessi  in  ruolo  a  decorrere,  ai  soli   effetti
          giuridici, dal 10 settembre 1981 se in possesso di incarico
          gia' in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80;  sono
          immessi  in  ruolo  a decorrere, ai soli effetti giuridici,
          dal 10 settembre 1982 se in servizio in forza  di  incarico
          conferito successivamente all'anno scolastico 1978-79.
             Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
          ai lettori presso istituzioni scolastiche ed  universitarie
          straniere, i quali sono immessi in ruolo per l'insegnamento
          per il quale sono forniti di abilitazione.
             Gli   insegnanti   di  ruolo,  in  servizio  all'estero,
          utilizzati di fatto in insegnamenti di ordine  e  grado  di
          scuola  diverso  da  quello  di appartenenza possono essere
          immessi, a domanda, nei ruoli relativi al predetto ordine o
          grado,   purche'   siano  in  possesso  della  abilitazione
          specifica per l'insegnamento in cui sono stati  utilizzati.
             L'immissione  nei ruoli degli insegnanti di cui al comma
          precedente  e'  disposta  alle  condizioni  e  secondo   le
          modalita'   di  cui  ai  precedenti  primi  due  commi.  Le
          decorrenze degli effetti giuridici sono  stabilite  dal  10
          settembre  1981  o  dal  10  settembre  1982  a seconda che
          l'utilizzazione  di  fatto  sia  avvenuta  gia'   in   anni
          antecedenti all'anno scolastico 1979-80 o, rispettivamente,
          successivamente all'anno scolastico 1978-79".
             "Art. 9 (Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati
          a  tempo  determinato).  -  Sono  immessi  in   ruolo   gli
          insegnanti  incaricati  a  tempo  determinato  delle scuole
          materne, elementari, secondarie ed artistiche, che  abbiano
          prestato  servizio  nelle  istituzioni di cui al precedente
          articolo 1 nell'anno scolastico 1980-81 ovvero, per i Paesi
          nei  quali  l'anno  scolastico ha inizio in data diversa da
          quella del territorio metropolitano, che  abbiano  prestato
          servizio  durante  l'anno  scolastico  1980-81 e fossero in
          servizio alla data del 9 settembre  1981,  subordinatamente
          al   conseguimento   dell'abilitazione,   ove   prescritta,
          mediante la partecipazione alla apposita sessione riservata
          di  esami  di  abilitazione  prevista per il corrispondente
          personale delle scuole metropolitane, dalla legge 20 maggio
          1982, n. 270.
             Gli  insegnanti  incaricati, di cui al precedente comma,
          sono immessi in ruolo, a presciendere dalla  disponibilita'
          dei  posti  nei  ruoli  metropolitani, a decorrere, ai soli
          effetti giuridici, dal 10 settembre 1983 se in possesso  di
          incarico  gia'  in  anni  antecedenti  all'anno  scolastico
          1979-80; sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti
          giuridici,  dal  10 settembre 1984, se in servizio in forza
          di incarico conferito successivamente  all'anno  scolastico
          1978-79.
             Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
          ai lettori presso istituzioni scolastiche ed  universitarie
          straniere, i quali sono immessi in ruolo per l'insegnamento
          per il quale conseguono l'abilitazione.
             Gli  insegnanti  incaricati  a  tempo  determinato,  che
          abbiano svolto l'incarico  in  ordine  o  grado  di  scuole
          diverso   da   quello   cui   si  riferisce  il  titolo  di
          abilitazione di cui  sono  in  possesso,  sono  immessi  in
          ruolo,  con  le  modalita'  e decorrenze di cui al presente
          articolo, per l'insegnamento per il quale sono  incaricati,
          purche' il titolo di abilitazione posseduto possa ritenersi
          parzialmente valido per tale insegnamento  ai  sensi  della
          legge 25 luglio 1966, n. 603".
          Con riferimento alla nota (g) all'art. 11:
             L'art. 9 della legge n. 327/1975 e' cosi' formulato:
             "Art.   9.   -  Le  supplenze  di  insegnamento  per  la
          sostituzione   di   docenti   di   ruolo    e    incaricati
          temporaneamente  impediti  e  per la copertura dei posti di
          insegnamento,  che   comportino   un   orario   settimanale
          inferiore  a  quello  minimo previsto dal secondo comma del
          precedente articolo 1 sono conferite, previa autorizzazione
          del   Ministro  per  gli  affari  esteri,  dal  capo  della
          rappresentanza diplomatica o  dell'ufficio  consolare  agli
          iscritti nelle graduatorie di cui agli articoli 5 e 6".
          Con riferimento alla nota (h) all'art. 11:
             L'art. 18 della legge n. 604/1982 e' cosi' formulato:
             "Art.  18  (Norme  per  il  servizio all'estero e per il
          rientro in Italia del personale immesso  in  ruolo).  -  Il
          personale  comunque  nominato  in  ruolo  per  effetto  del
          precedente titolo II rimane a prestare servizio  all'estero
          e  vi  effettua  il  periodo  di  prova.  Con  la  medesima
          decorrenza dell'immissione in ruolo il  predetto  personale
          e'  collocato  fuori  ruolo.  Allo  stesso  si applicano le
          vigenti disposizioni che regolano  il  servizio  all'estero
          del  personale  di  ruolo,  salve  le  deroghe,  di  cui ai
          successivi commi del presente articolo. Per il personale in
          servizio  presso  le  istituzioni  scolastiche  e culturali
          all'estero  il  Ministro  della  pubblica  istruzione,   di
          concerto  con il Ministro degli affari esteri, promuove, in
          conformita' con quanto previsto dal decreto del  Presidente
          della  Repubblica  31 maggio 1974, n. 419, l'organizzazione
          di corsi di aggiornamento.
             Nel  caso  di  soppressione  di  posti o di riduzione di
          orario, l'utilizzazione del personale di cui al primo comma
          del  presente  articolo  e'  disposta,  per  corrispondenti
          funzioni, in altri posti esistenti nel  medesimo  paese  o,
          qualora  cio' non sia possibile, in un paese limitrofo o in
          un paese in cui sia richiesto  l'uso  della  stessa  lingua
          ovvero,   qualora  neppure  cio'  sia  possibile,  mediante
          restituzione  ai  ruoli  metropolitani.   Analogamente   si
          provvede  nei  confronti del personale messo a disposizione
          di istituzioni scolastiche straniere in caso di  cessazione
          del rapporto con tali istituzioni".
             Sino  al  compimento  del sesto anno dalla immissione in
          ruolo, il rientro del  predetto  personale  nel  territorio
          metropolitano  puo' essere disposto soltanto a domanda, nel
          limite massimo del 10 per  cento  annuo  del  numero  delle
          unita'  di  personale  immesso  in  ruolo  per ciascuno dei
          gruppi distinti a seconda della  decorrenza  degli  effetti
          dell'immissione stessa.
             Ai  fini di cui al precedente terzo comma sono compilate
          apposite  graduatorie,  distinte  a  seconda  delle   varie
          categorie,   di   aspiranti   al   rientro  nel  territorio
          metropolitano,  i  quali  sono  inseriti  in  esse  secondo
          l'anzianita'  di  servizio  nelle istituzioni scolastiche e
          culturali  italiane  all'estero,  comprese  le  istituzioni
          scolastiche  di  cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Dette
          graduatorie sono aggiornate ogni anno  fino  al  compimento
          del  sessennio  di  cui  al precedente comma, attraverso le
          necessarie modifiche dei punteggi attribuiti agli aspiranti
          gia'  iscritti in esse e l'inserimento dei nuovi aspiranti.
             Il  rientro nel territorio metropolitano e' obbligatorio
          al compimento del settimo anno dalla immissione  in  ruolo,
          salva  la  facolta' per il Ministero degli affari esteri di
          disporre la proroga della  permanenza  all'estero  per  non
          oltre  due  anni,  in  caso  di  assoluta impossibilita' di
          sostituzione  del  personale  che  dovrebbe  rientrare   in
          Italia.
             Il  rientro  obbligatorio  e'  disposto  sulla  base  di
          apposite  graduatorie,  distinte  a  seconda  delle   varie
          categorie   di  personale  interessato,  nelle  quali  sono
          inseriti tutti coloro che abbiano compiuto  sette  anni  di
          servizio all'estero, secondo l'anzianita' di servizio nelle
          istituzioni scolastiche e  culturali  italiane  all'estero,
          comprese  le  istituzioni  scolastiche  di cui alla legge 3
          marzo 1971, n. 153.
             Il rientro e' disposto a partire da coloro i quali hanno
          maggiore anzianita' di servizio all'estero.
             Al  personale  che,  al  compimento  dei  sette  anni di
          servizio all'estero, non abbia raggiunto il numero di  anni
          richiesto  dalle  norme  vigenti  per  il conseguimento del
          trattamento minimo di pensione previsto per  gli  impiegati
          civili  dello  Stato,  e'  consentito  di  rimanere, su sua
          richiesta, all'estero, fino al raggiungimento del  predetto
          limite  utile ai fini della pensione e, comunque, non oltre
          5 anni. Il  mantenimento  all'estero  e'  subordinato  alla
          presentazione,   da  parte  dell'interessato,  di  apposita
          domanda con la quale egli chiede altresi'  irrevocabilmente
          di  essere  collocato  a  riposo  al  termine  del predetto
          periodo.
             Sia  nel  caso  di  rientro  facoltativo sia nel caso di
          rientro obbligatorio, il personale puo' scegliere  la  sede
          di  servizio  nel territorio metropolitano in una provincia
          di suo gradimento. Qualora nella provincia prescelta non vi
          siano posti disponibili, l'assegnazione della sede avverra'
          nell'ambito regionale.
             La  nomina  e  la  conferma  in  ruolo sono disposte dal
          provveditore   agli   studi   della   provincia   prescelta
          dall'interessato.
             Le   competenti   autorita'   diplomatiche  o  consolari
          provvederanno a far pervenire al provveditore agli studi la
          necessaria certificazione.
             Ai  fini della conferma in ruolo le competenti autorita'
          diplomatiche  o  consolari  trasmetteranno  una   relazione
          redatta  sulla  base di elementi di valutazione forniti dal
          direttore o dal preside dell'istituzione presso la quale e'
          stato svolto il periodo di prova.
             Qualora  il  periodo  di  prova  sia stato svolto presso
          un'istituzione estera, gli elementi di valutazione  saranno
          forniti  da un direttore o preside appositamente incaricato
          dalla competente autorita' diplomatica o consolare".