Art. 11. 1. Le disposizioni previste dall'articolo 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (a) , si applicano anche alle categorie di personale ivi contemplate, in servizio con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi e, nei conservatori di musica e nelle accademie, dai direttori nell'anno scolastico 1981-82. 2. Nell'articolo 46 della legge 20 maggio 1982, n. 270, primo e secondo comma (b), agli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 si aggiunge l'anno scolastico 1981-82 ed il sessennio antecedente al 10 settembre 1981, ivi previsto, e' sostituito dal settennio antecedente al 10 settembre 1982. 3. Nell'articolo 53 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (c), agli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 si aggiunge l'anno scolastico 1981-82. 4. Agli insegnanti che abbiano comunque svolto negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82 un anno di servizio in qualita' di supplente nelle scuole materne, nelle scuole elementari, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali e che abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle medesime scuole ed istituti nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, nonche' agli insegnanti che abbiano, nel settennio suddetto, conseguito nei concorsi di accesso ai ruoli delle predette scuole od istituti una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto, sempre nel medesimo settennio, almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualita' di supplenti nelle medesime scuole od istituti, si applicano rispettivamente e, ove sia prescritta l'abilitazione, a seconda che siano abilitati o non abilitati, gli articoli 22, 25, 30, 34 e 37 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (d). 5. Il servizio deve essere stato prestato, rispettivamente, nelle scuole materne, nelle scuole elementari, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, a seconda che l'immissione in ruolo si riferisca alle scuole materne, alle scuole elementari, alle scuole ed istituti di istruzione secondaria o agli istituti di istruzione artistica. Gli anni di servizio richiesti dal comma 4 sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno; e' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo. 6. Il predetto personale e' nominato nella provincia in cui ha prestato il servizio che da' titolo all'immissione in ruolo e per la classe di concorso per la quale esso sia in possesso dell'abilitazione, ove prescritta, o del titolo di studio richiesto. (( 6-bis. Per i conservatori di musica, e le accademie sono )) (( compilate graduatorie nazionali per singoli insegnamenti. )) 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale educativo in possesso di requisiti analoghi a quelli ivi prescritti. 8. Le disposizioni recate dagli articoli 8 e 9 della legge 25 agosto 1982, n. 604 (e), si applicano anche agli insegnanti che abbiano prestato servizio non di ruolo con nomina conferita ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392 (f), nell'anno scolastico 1981-82, ovvero per i Paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1981-82 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1982. 9. Il disposto di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 si applica anche agli insegnanti che, ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 maggio 1975, n. 327 (g), abbiano prestato servizio di insegnamento non di ruolo nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero e siano in possesso dei requisiti previsti. 10. Le norme di cui all'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604 (h), si applicano anche ai docenti immessi in ruolo ai sensi del comma 9, purche' siano in servizio presso le predette istituzioni all'estero all'atto del conferimento della nomina; le medesime norme si applicano altresi' ai docenti immessi in ruolo in base alle graduatorie ad esaurimento di cui alla legge 16 luglio 1984, n. 326 (i), purche' fossero in servizio all'estero all'atto del conferimento della nomina e lo siano ancora alla data di entrata in vigore del presente decreto. 11. Le disposizioni contenute nei commi 8, 9 e 10 sono estese, in quanto applicabili, al personale insegnante che abbia prestato servizio nei Paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38 (l). 12. Le nomine in ruolo, salva la decorrenza giuridica prevista dalle rispettive norme di immissione in ruolo, hanno effetti economici dalla data dell'assunzione in servizio conseguente alle nomine stesse. 13. Le immissioni in ruolo sono effettuate secondo le modalita' previste dall'articolo 17. 14. Il personale immesso in ruolo con decorrenza giuridica antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto svolge il periodo di prova successivamente alla data di decorrenza degli effetti economici.
(a) Il testo dell'art. 57, primo comma, della legge n. 270/1982 e' il seguente: "Al personale docente e educativo, di cui ai capi, I, II, III, e V del precedente titolo III, incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1980-1981, si applicano le disposizioni previste nella presente legge per il personale incaricato nell'anno scolastico 1979-1980". (b) Il testo del primo comma dell'art. 46 della legge n. 270/1982 e' riportato in appendice. Il testo del secondo comma dello stesso articolo e' riportato nella nota (b) all'art. 3. (c) Il testo del primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 53 della legge n. 270/1982 nei quali va inserita l'indicazione dell'anno scolastico 1981-82 e' riportato in appendice. (d) Il testo degli artt. 22, 25, 30, 34 e 37 della legge n. 270/1982 e' riportato in appendice. (e) Il testo degli artt. 8 e 9 della legge n. 604/1982 e' riportato in appendice. (f) Per il testo del quarto comma dell'art. 3 del D.L. n. 281/1981 v. nota (c) all'art. 3. (g) Il testo dell'art. 9 della legge n. 327/1975 e' riportato in appendice. (h) Il testo dell'art. 18 della legge n. 604/1982 e' riportato in appendice. (i) La legge n. 326/1984 ha modificato le disposizioni contenute nella legge n. 270/1982. (l) La legge n. 38/1979 reca: "Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo". APPENDICE Con riferimento alla nota (b) all'art. 11: L'art. 46, primo comma, della legge n. 270/1982 e' cosi' formulato: "Art. 46 (Docenti dei corsi CRACIS e dei corsi di scuola popolare). - Agli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981, un corso completo di scuola popolare di tipo A), B), C) e C) speciale ed abbiano svolto un ulteriore corso completo di scuola popolare in un altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti nelle scuole elementari statali in un altro anno compreso nel predetto sessennio, per almeno 180 giorni, nonche' agli insegnanti in servizio, nei medesimi anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 nei centri di lettura, nei centri pedagogici e nei centri sociali di educazione permanente statali nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'intera durata di funzionamento previsto dalle norme vigenti, i quali abbiano prestato servizio nelle predette istituzioni, per la durata indicata, in un altro anno compreso nel predetto sessennio, ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti nelle scuole elementari statali in un altro anno compreso nel sessennio stesso per almeno 180 giorni, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 30". Con riferimento alla nota (c) all'art. 11: Il primo, secondo, terzo e quarto comma, dell'art. 53 della legge n. 270/1982 nei quali va inserita l'indicazione dell'anno scolastico 1981-1982 sono cosi' formulati: "Gli insegnanti incaricati negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 presso i corsi speciali delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza, sono immessi nei ruoli del personale docente, rispettivamente delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza. Analogamente sono immessi nei ruoli del personale docente delle Accademie di belle arti gli insegnanti incaricati, nell'anno scolastico 1980-1981, presso le scuole libere del nudo e gli insegnanti che, nel medesimo anno scolastico, hanno prestato servizio nelle scuole superiori degli artefici annesse alle predette Accademie. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai docenti di ruolo nello stesso o altro ordine o tipo di scuola secondaria o artistica che abbiano prestato servizio negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 nei corsi speciali ai sensi della ordinanza ministeriale 4 agosto 1978 o nelle scuole libere del nudo e nelle scuole superiori degli artefici annesse alle Accademie di belle arti ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123. I docenti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo sono assegnati alla sede presso la quale prestano servizio nell'anno scolastico 1980-1981". Con riferimento alla nota (d) all'art. 11: Gli artt. 22, 25, 30, 34 e 37 della legge n. 270/1982 sono cosi' formulati: "Art. 22 (Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980). - Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, gia' forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1982. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sara' assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 21. L'assegnazione della sede e' disposta seconda modalita' analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 21". "Art. 25 (Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980). - Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80 ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 23 o a seguito dell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1984. L'assegnazione della sede e' disposta a partire dall'anno scolastico 1985-1986, secondo modalita' analoghe a quelle previste dal precedente articolo 24, terzo comma, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 21, 22 e 24. Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 23. Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo". "Art. 30 (Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980). Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale, che abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente, la sede di servizio sara' assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985, dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 29. L'assegnazione della sede e' disposta secondo modalita' analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 29". "Art. 34 (Insegnanti non di ruolo abilitati della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali, con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980). - Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, ivi compresi i comandati, gia' forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sara' assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 33. L'assegnazione della sede e' disposta secondo modalita' analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 33. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono considerati insegnanti abilitati anche coloro che siano provvisti di titolo di abilitazione che, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, possa ritenersi parzialmente valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati". "Art. 37 (Insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali, con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980). - Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980 ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 35, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1984. L'assegnazione della sede e' disposta a partire dall'anno scolastico 1985-1986, secondo modalita' analoghe a quelle previste dal precedente articolo 36, terzo comma, dando precedenza nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto dei precedenti articoli 33, 34 e 36. Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 35. Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo. Il mantenimento in servizio e' limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale gli insegnanti, di cui al presente articolo sono stati incaricati nell'anno scolastico 1981-1982, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con priorita' rispetto agli aspiranti a supplenze annuali ai sensi del precedente articolo 15". Con riferimento alla nota (e) all'art. 11: Gli artt. 8 e 9 della legge n. 604/1982 sono cosi' formulati: "Art. 8 (Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato). - Sono immessi in ruolo, a prescindere dalla disponibilita' dei posti nei ruoli metropolitani, gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, in possesso, ove prescritta, di specifica abilitazione, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1 nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i Paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1981. Gli insegnanti incaricati, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981 se in possesso di incarico gia' in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80; sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1982 se in servizio in forza di incarico conferito successivamente all'anno scolastico 1978-79. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lettori presso istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, i quali sono immessi in ruolo per l'insegnamento per il quale sono forniti di abilitazione. Gli insegnanti di ruolo, in servizio all'estero, utilizzati di fatto in insegnamenti di ordine e grado di scuola diverso da quello di appartenenza possono essere immessi, a domanda, nei ruoli relativi al predetto ordine o grado, purche' siano in possesso della abilitazione specifica per l'insegnamento in cui sono stati utilizzati. L'immissione nei ruoli degli insegnanti di cui al comma precedente e' disposta alle condizioni e secondo le modalita' di cui ai precedenti primi due commi. Le decorrenze degli effetti giuridici sono stabilite dal 10 settembre 1981 o dal 10 settembre 1982 a seconda che l'utilizzazione di fatto sia avvenuta gia' in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80 o, rispettivamente, successivamente all'anno scolastico 1978-79". "Art. 9 (Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati a tempo determinato). - Sono immessi in ruolo gli insegnanti incaricati a tempo determinato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1 nell'anno scolastico 1980-81 ovvero, per i Paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1981, subordinatamente al conseguimento dell'abilitazione, ove prescritta, mediante la partecipazione alla apposita sessione riservata di esami di abilitazione prevista per il corrispondente personale delle scuole metropolitane, dalla legge 20 maggio 1982, n. 270. Gli insegnanti incaricati, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo, a presciendere dalla disponibilita' dei posti nei ruoli metropolitani, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1983 se in possesso di incarico gia' in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80; sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1984, se in servizio in forza di incarico conferito successivamente all'anno scolastico 1978-79. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lettori presso istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, i quali sono immessi in ruolo per l'insegnamento per il quale conseguono l'abilitazione. Gli insegnanti incaricati a tempo determinato, che abbiano svolto l'incarico in ordine o grado di scuole diverso da quello cui si riferisce il titolo di abilitazione di cui sono in possesso, sono immessi in ruolo, con le modalita' e decorrenze di cui al presente articolo, per l'insegnamento per il quale sono incaricati, purche' il titolo di abilitazione posseduto possa ritenersi parzialmente valido per tale insegnamento ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603". Con riferimento alla nota (g) all'art. 11: L'art. 9 della legge n. 327/1975 e' cosi' formulato: "Art. 9. - Le supplenze di insegnamento per la sostituzione di docenti di ruolo e incaricati temporaneamente impediti e per la copertura dei posti di insegnamento, che comportino un orario settimanale inferiore a quello minimo previsto dal secondo comma del precedente articolo 1 sono conferite, previa autorizzazione del Ministro per gli affari esteri, dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare agli iscritti nelle graduatorie di cui agli articoli 5 e 6". Con riferimento alla nota (h) all'art. 11: L'art. 18 della legge n. 604/1982 e' cosi' formulato: "Art. 18 (Norme per il servizio all'estero e per il rientro in Italia del personale immesso in ruolo). - Il personale comunque nominato in ruolo per effetto del precedente titolo II rimane a prestare servizio all'estero e vi effettua il periodo di prova. Con la medesima decorrenza dell'immissione in ruolo il predetto personale e' collocato fuori ruolo. Allo stesso si applicano le vigenti disposizioni che regolano il servizio all'estero del personale di ruolo, salve le deroghe, di cui ai successivi commi del presente articolo. Per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri, promuove, in conformita' con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, l'organizzazione di corsi di aggiornamento. Nel caso di soppressione di posti o di riduzione di orario, l'utilizzazione del personale di cui al primo comma del presente articolo e' disposta, per corrispondenti funzioni, in altri posti esistenti nel medesimo paese o, qualora cio' non sia possibile, in un paese limitrofo o in un paese in cui sia richiesto l'uso della stessa lingua ovvero, qualora neppure cio' sia possibile, mediante restituzione ai ruoli metropolitani. Analogamente si provvede nei confronti del personale messo a disposizione di istituzioni scolastiche straniere in caso di cessazione del rapporto con tali istituzioni". Sino al compimento del sesto anno dalla immissione in ruolo, il rientro del predetto personale nel territorio metropolitano puo' essere disposto soltanto a domanda, nel limite massimo del 10 per cento annuo del numero delle unita' di personale immesso in ruolo per ciascuno dei gruppi distinti a seconda della decorrenza degli effetti dell'immissione stessa. Ai fini di cui al precedente terzo comma sono compilate apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie categorie, di aspiranti al rientro nel territorio metropolitano, i quali sono inseriti in esse secondo l'anzianita' di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Dette graduatorie sono aggiornate ogni anno fino al compimento del sessennio di cui al precedente comma, attraverso le necessarie modifiche dei punteggi attribuiti agli aspiranti gia' iscritti in esse e l'inserimento dei nuovi aspiranti. Il rientro nel territorio metropolitano e' obbligatorio al compimento del settimo anno dalla immissione in ruolo, salva la facolta' per il Ministero degli affari esteri di disporre la proroga della permanenza all'estero per non oltre due anni, in caso di assoluta impossibilita' di sostituzione del personale che dovrebbe rientrare in Italia. Il rientro obbligatorio e' disposto sulla base di apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie categorie di personale interessato, nelle quali sono inseriti tutti coloro che abbiano compiuto sette anni di servizio all'estero, secondo l'anzianita' di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Il rientro e' disposto a partire da coloro i quali hanno maggiore anzianita' di servizio all'estero. Al personale che, al compimento dei sette anni di servizio all'estero, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto dalle norme vigenti per il conseguimento del trattamento minimo di pensione previsto per gli impiegati civili dello Stato, e' consentito di rimanere, su sua richiesta, all'estero, fino al raggiungimento del predetto limite utile ai fini della pensione e, comunque, non oltre 5 anni. Il mantenimento all'estero e' subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda con la quale egli chiede altresi' irrevocabilmente di essere collocato a riposo al termine del predetto periodo. Sia nel caso di rientro facoltativo sia nel caso di rientro obbligatorio, il personale puo' scegliere la sede di servizio nel territorio metropolitano in una provincia di suo gradimento. Qualora nella provincia prescelta non vi siano posti disponibili, l'assegnazione della sede avverra' nell'ambito regionale. La nomina e la conferma in ruolo sono disposte dal provveditore agli studi della provincia prescelta dall'interessato. Le competenti autorita' diplomatiche o consolari provvederanno a far pervenire al provveditore agli studi la necessaria certificazione. Ai fini della conferma in ruolo le competenti autorita' diplomatiche o consolari trasmetteranno una relazione redatta sulla base di elementi di valutazione forniti dal direttore o dal preside dell'istituzione presso la quale e' stato svolto il periodo di prova. Qualora il periodo di prova sia stato svolto presso un'istituzione estera, gli elementi di valutazione saranno forniti da un direttore o preside appositamente incaricato dalla competente autorita' diplomatica o consolare".