Art. 12. 1. Ai fini dell'immissione in ruolo di cui all'articolo 11 sono utili le abilitazioni all'insegnamento conseguite a seguito dell'espletamento dei concorsi ordinari o delle sessioni riservate di esami di abilitazione indetti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Sono considerate valide, ai fini del conseguimento dell'abilitazione richiesta per l'immissione in ruolo di cui al medesimo articolo 11, le prove di esame superate da coloro che, ammessi con riserva, siano stati successivamente esclusi dal relativo concorso o sessione di esami, purche' in possesso del titolo di studio prescritto dalle norme vigenti nel tempo. 3. I docenti destinatari del beneficio dell'immissione in ruolo ai sensi del medesimo articolo 11, che non siano provvisti dell'abilitazione all'insegnamento richiesta, la conseguono nelle sessioni riservate previste dall'articolo 3 del presente decreto.