Art. 12.
  1.  Ai  fini  dell'immissione  in ruolo di cui all'articolo 11 sono
utili  le  abilitazioni   all'insegnamento   conseguite   a   seguito
dell'espletamento dei concorsi ordinari o delle sessioni riservate di
esami di abilitazione indetti prima della data di entrata  in  vigore
del presente decreto.
  2.   Sono   considerate   valide,   ai   fini   del   conseguimento
dell'abilitazione richiesta per  l'immissione  in  ruolo  di  cui  al
medesimo  articolo  11,  le  prove  di  esame superate da coloro che,
ammessi con riserva, siano stati successivamente esclusi dal relativo
concorso  o  sessione  di  esami,  purche'  in possesso del titolo di
studio prescritto dalle norme vigenti nel tempo.
  3.  I docenti destinatari del beneficio dell'immissione in ruolo ai
sensi  del  medesimo   articolo   11,   che   non   siano   provvisti
dell'abilitazione  all'insegnamento  richiesta,  la  conseguono nelle
sessioni riservate previste dall'articolo 3 del presente decreto.