Art. 13.
  1. Per i docenti, destinatari degli articoli 43 e 44 della legge 20
maggio 1982, n. 270 (a),  che  conseguono  il  prescritto  titolo  di
studio  e  non  abbiano potuto partecipare alle sessioni riservate di
abilitazione all'insegnamento di  cui  all'articolo  3  del  presente
decreto,  e' indetta un'apposita sessione riservata ai fini e per gli
effetti di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio  1982,  n.
270 (a).
 
             (a) Il testo degli artt. 43 e 44 della legge n. 270/1982
          e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 13:
             Gli  artt.  43  e  44 della legge n. 270/1982 sono cosi'
          formulati:
             "Art.  43 (Docenti di educazione fisica senza titolo). -
          I   docenti   di   educazione   fisica   e   di   attivita'
          ginnico-sportive,   sprovvisti   del   titolo   di   studio
          specifico,  nominati  dai  presidi  su   designazione   dei
          provveditori  agli  studi, in servizio nell'anno scolastico
          1980-1981 e che abbiano  almeno  tre  anni  complessivi  di
          servizio,   hanno  titolo  ad  essere  riassunti  nell'anno
          scolastico 1982-1983, anche  in  soprannumero,  nei  limiti
          delle   ore   di  insegnamento  svolte  nel  predetto  anno
          1980-1981 e nella stessa provincia,  salvo  il  diritto  al
          completamento  d'orario.  Essi  sono  mantenuti in servizio
          fino al conseguimento del titolo di studio  e,  qualora  lo
          conseguano,   sino   al   conseguimento   dell'abilitazione
          all'insegnamento.
             Il  titolo  di studio deve essere conseguito in appositi
          corsi  speciali  -  la  cui  frequenza  e'  obbligatoria  -
          organizzati  dagli ISEF secondo modalita' da stabilirsi con
          decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito  il
          Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione, entro un
          anno dalla data di entrata in vigore della presente  legge.
             L'abilitazione  all'insegnamento  deve essere conseguita
          nel primo concorso ordinario  che  sara'  indetto  dopo  la
          conclusione  dei corsi speciali di cui al precedente comma.
             I  docenti,  di  cui  al  presente articolo, che abbiano
          conseguito l'abilitazione  all'insegnamento  ai  sensi  del
          precedente  comma, sono ulteriormente mantenuti in servizio
          fino all'immissione in ruolo, da  disporre  nell'ordine  in
          cui  sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da
          compilare, sulla base del  titolo  di  abilitazione  e  dei
          titoli  di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti
          disponibili ogni anno.
             I  docenti,  di cui al precedente comma, sono immessi in
          ruolo dopo i docenti di cui al precedente articolo 38.
             Gli  anni  di servizio, richiesti dal presente articolo,
          sono  computati  sulla  base  di  180  giorni  di  servizio
          effettivo in ciascun anno.
             E'  comunque  computato come anno di servizio quello per
          il quale  l'interessato  abbia  maturato,  ai  sensi  delle
          vigenti  disposizioni,  il diritto alla retribuzione per il
          periodo estivo".
             "Art.  44  (Norme  particolari per docenti di educazione
          musicale). I docenti di educazione  musicale,  in  servizio
          nell'anno  scolastico  1980-1981, i quali siano in possesso
          dell'attestato finale dei corsi  musicali  straordinari  di
          cui  al precedente articolo 1, ultimo comma, sono ammessi a
          partecipare   alla   sessione   riservata   di   esami   di
          abilitazione   all'insegnamento,  prevista  dal  precedente
          articolo 35.
             Essi   hanno   titolo   ad  essere  riassunti  nell'anno
          scolastico 1982-1983, anche  in  soprannumero,  nei  limiti
          delle  ore  di  insegnamento  svolte  nell'anno  scolastico
          1980-1981 e nella stessa provincia,  salvo  il  diritto  al
          completamento  di  orario.  Essi sono mantenuti in servizio
          fino al termine dell'anno scolastico in cui viene  ultimata
          la sessione riservata di esami di abilitazione.
             Analogamente  ed  alle stesse condizioni hanno titolo ad
          essere riassunti  i  docenti  di  educazione  musicale,  in
          servizio  nell'anno  scolastico  1980-1981,  sprovvisti  di
          diploma.  Essi  sono  mantenuti   in   servizio   fino   al
          conseguimento del diploma e, qualora lo conseguano, sino al
          conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
             Il  diploma  deve  essere  conseguito  in appositi corsi
          speciali organizzati dai conservatori  di  musica,  secondo
          modalita'  da  stabilirsi  con  decreto  del Ministro della
          pubblica istruzione, sentito il Consiglio  nazionale  della
          pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in
          vigore della presente legge.
             Detti  corsi  -  la  cui  frequenza  e'  obbligatoria  -
          riguarderanno la didattica della musica e, per  coloro  che
          non  abbiano compiuto studi pianistici, anche lo studio del
          pianoforte secondo i programmi  vigenti  per  il  corso  di
          pianoforte  complementare per allievi di strumenti ad arco.
             I  docenti,  di  cui  al precedente terzo comma, debbono
          conseguire  l'abilitazione   all'insegnamento   nel   primo
          concorso  ordinario  che  sara' indetto dopo la conclusione
          dei corsi speciali di cui al comma precedente.
             I    docenti    di    educazione   musicale,   di   cui,
          rispettivamente, al precedente primo comma ed al precedente
          terzo  comma,  i  quali  abbiano  conseguito l'abilitazione
          all'insegnamento, sono ulteriormente mantenuti in  servizio
          sino  alla immissione in ruolo, da disporre, nell'ordine in
          cui  sono  collocati  in  apposite   distinte   graduatorie
          provinciali,   da   compilare  sulla  base  del  titolo  di
          abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione  al  50
          per  cento  dei  posti  disponibili  ogni  anno.  I docenti
          medesimi sono immessi in ruolo dopo i  docenti  di  cui  al
          precedente articolo 38, dando precedenza a quelli di cui al
          precedente primo comma.
             Il  servizio prestato nell'anno scolastico 1980-1981 non
          deve essere inferiore a 180 giorni o deve,  comunque,  aver
          dato diritto alla retribuzione per il periodo estivo".