Art. 14 1. Gli articoli 49 e 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (a), si applicano anche al personale non docente delle soppresse carriere ausiliare, esecutive e di concetto, che abbia prestato servizio nell'anno scolastico 1981-82 o 1982-83 con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per il personale della soppressa carriera di concetto sara' tenuta un'apposita sessione degli esami di cui all'articolo 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (a), da indire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esonerati dagli esami coloro che abbiano superato un precedente concorso, ordinario o riservato, a posti di segretario o di coordinatore amministrativo. 3. Negli articoli 14 e 16 della legge 25 agosto 1982, n. 604 (b), all'anno scolastico 1980-81 si aggiungono gli anni scolastici 1981-82 e 1982-83. Il riferimento al 10 settembre 1981 e', conseguentemente, integrato con quello al 10 settembre 1982 e, rispettivamente, al 10 settembre 1983. 4. Le nomine in ruolo disposte ai sensi del presente articolo hanno effetti giuridici a decorrere dal 10 settembre 1982 per il personale in servizio nell'anno scolastico 1981-82 e dal 10 settembre 1983 per il personale in servizio nell'anno scolastico 1982-83. Il periodo di prova e gli effetti economici decorrono dalla data di assunzione in servizio conseguente alle nomine stesse. 5. Le immissioni in ruolo sono effettuate secondo le modalita' previste dall'articolo 17.
(a) Il testo degli artt. 49 e 50 della legge n. 270/1982 e' riportato in appendice. (b) Il testo degli artt. 14 e 16 della legge n. 604/1982 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 14 Gli artt. 49 e 50 della legge n. 270/1982 sono cosi' formulati: "Art. 49 (Personale non docente non di ruolo delle carriere esecutive ed ausiliarie). - Il personale non docente incaricato delle carriere esecutive ed ausiliarie, in servizio alla data del 9 settembre 1981, e' immesso in ruolo, con effetto giuridico dal 10 settembre 1981, e con effetto economico dal 10 settembre 1982. L'assegnazione della sede di servizio sara' disposta, a partire dall'anno scolastico 1982-1983, in ambito provinciale, secondo modalita' analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente. Nei ruoli dei magazzinieri, degli infermieri, dei cuochi, degli aiutanti cuochi, degli accudienti di convitto, dei guadarobieri e degli aiutanti guardarobieri sono inquadrati, a domanda, gli impiegati appartenenti ad altri preesistenti ruoli, in servizio alla data del 12 novembre 1974, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano espletato lodevolmente per almeno un biennio, anche se non continuativo, le mansioni proprie del ruolo nel quale chiedono l'inquadramento, compresi coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, non abbiano presentato domanda nei termini stabiliti dall'articolo stesso. Il personale non docente esecutivo ed ausiliario o appartenente alle categorie assimilate che alla data del 10 settembre 1980 abbia prestato per almeno tre anni servizio nelle scuole elementari speciali elencate ai sensi dell'art. 95 del testo unico delle norme sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ed abbia cessato o cessi tale attivita' presso le dette scuole in data successiva all'anno scolastico 1977-1978 in conseguenza della soppressione del posto o della chiusura della scuola, ha titolo ad essere trasferito a domanda alle dipendenze dello Stato ed essere inquadrato nel corrispondente ruolo esecutivo o ausiliario secondo le anzianita' possedute". "Art. 50 (Personale non docente non di ruolo della carriera di concetto di segreteria). - Il personale non docente incaricato della carriera di concetto di segreteria, in servizio alla data del 9 settembre 1981, e' immesso in ruolo, previo superamento di un apposito esame, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981 e, agli effetti economici, dal 10 settembre 1982. L'esame, di cui al precedente comma, consiste in un colloquio da svolgere, secondo le modalita' previste per la prova orale dei concorsi ordinari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale non docente della carriera di concetto di segreteria, di cui al presente articolo, e' mantenuto in servizio sino alla nomina in ruolo. L'assegnazione della sede di servizio sara' disposta in ambito provinciale, secondo modalita' analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente. Il presente articolo si applica altresi' al personale non docente che ha svolto le mansioni di segretario ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1960, n. 1607, e dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784". Con riferimento alla nota (b) all'art. 14: Gli artt. 14 e 16 della legge n. 604/1982 sono cosi' formulati: "Art. 14 (Immissione in ruolo del personale non docente incaricato delle carriere ausiliarie ed esecutive). - Il personale non docente incaricato delle carriere ausiliarie ed esecutive, che abbia prestato servizio con decreto del Ministro degli affari esteri nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i Paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbia prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-1981 e fosse in servizio alla data del 9 settembre 1981, e' immesso, rispettivamente, nei ruoli delle carriere ausiliarie e nei ruoli delle carriere esecutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981, e agli effetti economici, dal 10 settembre 1982, a prescindere dalla disponibilita' dei posti nei ruoli metroplitani". "Art. 16 (Immissione in ruolo del personale non docente incaricato della carriera di concetto). - Il personale non docente incaricato della carriera di concetto, che abbia prestato servizio con decreto del Ministro degli affari esteri nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1, nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i Paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbia prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e fosse in servizio alla data del 9 settembre 1981, e' immesso nel ruolo della carriera di concetto del personale non docente della scuola, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981 e, agli effetti economici, dal 10 settembre 1982, a prescindere dalla disponibilita' di posti nei ruoli metropolitani. L'immissione in ruolo e' disposta direttamente nei riguardi del personale non docente incaricato della carriera di concetto che era gia' in servizio alla data del 5 settembre 1978, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463. Per il restante personale non docente incaricato della carriera di concetto, ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici della nomina di cui al precedente primo comma, l'immissione in ruolo e' disposta previo superamento di un concorso riservato con sola prova orale, che sara' effettuato secondo le medesime modalita' previste per il corrispondente personale non docente incaricato della carriera di concetto delle scuole metropolitane. Il personale di cui al presente articolo e' mantenuto in servizio fino alla nomina in ruolo".