Art. 14
1.  Gli  articoli  49 e 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (a), si
applicano anche al personale non  docente  delle  soppresse  carriere
ausiliare,  esecutive  e  di  concetto,  che  abbia prestato servizio
nell'anno scolastico 1981-82 o 1982-83 con nomina di  durata  annuale
conferita dal provveditore agli studi.
  2.  Ai  fini  dell'applicazione del comma 1, per il personale della
soppressa carriera di  concetto  sara'  tenuta  un'apposita  sessione
degli esami di cui all'articolo 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270
(a), da indire con ordinanza del Ministro della  pubblica  istruzione
entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente
decreto. Sono esonerati dagli esami coloro che  abbiano  superato  un
precedente  concorso,  ordinario o riservato, a posti di segretario o
di coordinatore amministrativo.
  3.  Negli  articoli 14 e 16 della legge 25 agosto 1982, n. 604 (b),
all'anno scolastico 1980-81 si aggiungono gli anni scolastici 1981-82
e  1982-83. Il riferimento al 10 settembre 1981 e', conseguentemente,
integrato con quello al 10 settembre 1982 e, rispettivamente,  al  10
settembre 1983.
  4. Le nomine in ruolo disposte ai sensi del presente articolo hanno
effetti giuridici a decorrere dal 10 settembre 1982 per il  personale
in  servizio nell'anno scolastico 1981-82 e dal 10 settembre 1983 per
il personale in servizio nell'anno scolastico 1982-83. Il periodo  di
prova  e  gli effetti economici decorrono dalla data di assunzione in
servizio conseguente alle nomine stesse.
  5.  Le  immissioni  in  ruolo  sono effettuate secondo le modalita'
previste dall'articolo 17.
 
             (a) Il testo degli artt. 49 e 50 della legge n. 270/1982
          e' riportato in appendice.
             (b) Il testo degli artt. 14 e 16 della legge n. 604/1982
          e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 14
             Gli  artt.  49  e  50 della legge n. 270/1982 sono cosi'
          formulati:
             "Art.  49  (Personale  non  docente  non  di ruolo delle
          carriere esecutive  ed  ausiliarie).  -  Il  personale  non
          docente  incaricato delle carriere esecutive ed ausiliarie,
          in servizio alla data del 9 settembre 1981, e'  immesso  in
          ruolo,  con  effetto giuridico dal 10 settembre 1981, e con
          effetto economico dal 10 settembre 1982.
             L'assegnazione  della sede di servizio sara' disposta, a
          partire   dall'anno   scolastico   1982-1983,   in   ambito
          provinciale,  secondo  modalita' analoghe a quelle previste
          dalla presente legge per il personale docente.
             Nei   ruoli  dei  magazzinieri,  degli  infermieri,  dei
          cuochi,  degli  aiutanti  cuochi,   degli   accudienti   di
          convitto,  dei  guadarobieri e degli aiutanti guardarobieri
          sono inquadrati, a domanda, gli impiegati  appartenenti  ad
          altri  preesistenti  ruoli,  in  servizio  alla data del 12
          novembre 1974, data di entrata in vigore  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  31  maggio 1974, n. 420, che
          alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano
          espletato  lodevolmente per almeno un biennio, anche se non
          continuativo, le  mansioni  proprie  del  ruolo  nel  quale
          chiedono  l'inquadramento, compresi coloro che, in possesso
          dei requisiti previsti dall'articolo  31  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  31  maggio 1974, n. 420, non
          abbiano   presentato   domanda   nei   termini    stabiliti
          dall'articolo stesso.
             Il  personale  non  docente  esecutivo  ed  ausiliario o
          appartenente alle categorie assimilate che alla data del 10
          settembre  1980 abbia prestato per almeno tre anni servizio
          nelle  scuole  elementari  speciali   elencate   ai   sensi
          dell'art.  95  del  testo unico delle norme sull'istruzione
          elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n.
          577,  ed  abbia  cessato  o  cessi tale attivita' presso le
          dette  scuole  in  data  successiva   all'anno   scolastico
          1977-1978  in  conseguenza  della  soppressione del posto o
          della chiusura della scuola, ha titolo ad essere trasferito
          a  domanda alle dipendenze dello Stato ed essere inquadrato
          nel corrispondente ruolo esecutivo o ausiliario secondo  le
          anzianita' possedute".
             "Art.  50  (Personale  non  docente  non  di ruolo della
          carriera di concetto di segreteria).  -  Il  personale  non
          docente   incaricato   della   carriera   di   concetto  di
          segreteria, in servizio alla data del 9 settembre 1981,  e'
          immesso  in ruolo, previo superamento di un apposito esame,
          a decorrere, ai soli effetti giuridici,  dal  10  settembre
          1981 e, agli effetti economici, dal 10 settembre 1982.
             L'esame,  di  cui  al  precedente  comma, consiste in un
          colloquio da svolgere, secondo le modalita' previste per la
          prova  orale  dei  concorsi  ordinari, entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge.
             Il  personale  non docente della carriera di concetto di
          segreteria, di cui al presente articolo,  e'  mantenuto  in
          servizio sino alla nomina in ruolo.
             L'assegnazione  della sede di servizio sara' disposta in
          ambito provinciale, secondo  modalita'  analoghe  a  quelle
          previste dalla presente legge per il personale docente.
             Il  presente  articolo  si applica altresi' al personale
          non docente che ha svolto  le  mansioni  di  segretario  ai
          sensi dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1960, n. 1607,
          e  dell'articolo  6  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 3 luglio 1964, n. 784".
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 14:
             Gli  artt.  14  e  16 della legge n. 604/1982 sono cosi'
          formulati:
             "Art.  14 (Immissione in ruolo del personale non docente
          incaricato delle carriere ausiliarie ed  esecutive).  -  Il
          personale  non docente incaricato delle carriere ausiliarie
          ed esecutive, che abbia prestato servizio con  decreto  del
          Ministro  degli affari esteri nelle istituzioni scolastiche
          e culturali italiane all'estero,  comprese  le  istituzioni
          scolastiche  di  cui  alla  legge  3  marzo  1971,  n. 153,
          nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i Paesi nei quali
          l'anno  scolastico  ha inizio in data diversa da quella del
          territorio  metropolitano,  che  abbia  prestato   servizio
          durante  l'anno  scolastico  1980-1981  e fosse in servizio
          alla   data   del   9   settembre   1981,    e'    immesso,
          rispettivamente,  nei ruoli delle carriere ausiliarie e nei
          ruoli delle  carriere  esecutive  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  31  maggio  1974,  n. 420, a
          decorrere, ai soli  effetti  giuridici,  dal  10  settembre
          1981,  e  agli  effetti economici, dal 10 settembre 1982, a
          prescindere  dalla  disponibilita'  dei  posti  nei   ruoli
          metroplitani".
             "Art.  16 (Immissione in ruolo del personale non docente
          incaricato della carriera di concetto). - Il personale  non
          docente  incaricato  della  carriera di concetto, che abbia
          prestato servizio con decreto  del  Ministro  degli  affari
          esteri  nelle  istituzioni di cui al precedente articolo 1,
          nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i Paesi nei quali
          l'anno  scolastico  ha inizio in data diversa da quella del
          territorio  metropolitano,  che  abbia  prestato   servizio
          durante  l'anno scolastico 1980-81 e fosse in servizio alla
          data del 9 settembre  1981,  e'  immesso  nel  ruolo  della
          carriera  di  concetto  del  personale  non  docente  della
          scuola, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
          31  maggio  1974,  n.  420,  a  decorrere,  ai soli effetti
          giuridici, dal 10 settembre 1981 e, agli effetti economici,
          dal  10  settembre 1982, a prescindere dalla disponibilita'
          di posti nei ruoli metropolitani.
             L'immissione  in  ruolo  e'  disposta  direttamente  nei
          riguardi  del  personale  non  docente   incaricato   della
          carriera di concetto che era gia' in servizio alla data del
          5 settembre 1978, data di entrata in vigore della  legge  9
          agosto 1978, n. 463.
             Per  il  restante personale non docente incaricato della
          carriera di concetto, ferma restando  la  decorrenza  degli
          effetti  giuridici  della nomina di cui al precedente primo
          comma, l'immissione in ruolo e' disposta previo superamento
          di  un  concorso  riservato con sola prova orale, che sara'
          effettuato secondo le medesime modalita'  previste  per  il
          corrispondente   personale  non  docente  incaricato  della
          carriera di concetto delle scuole metropolitane.
             Il personale di cui al presente articolo e' mantenuto in
          servizio fino alla nomina in ruolo".