Art. 15.
  1. I docenti nominati in ruolo nell'anno scolastico 1984-85, la cui
nomina sia stata revocata  a  seguito  delle  disposizioni  impartite
dalla  circolare del Ministro della pubblica istruzione protocollo n.
2094 del 30 luglio  1985  (a),  ovvero  a  seguito  di  provvedimenti
conseguenti  ad  ordinanze  giurisdizionali  contrastanti  sia con la
predetta circolare sia con quella precedente protocollo n. 3597 del 2
agosto  1984  (b),  sono  immessi in ruolo con la medesima decorrenza
degli effetti giuridici che avevano le nomine revocate.  Gli  effetti
economici decorrono dalla data di riassunzione del servizio.
  2.  Sono  immessi  in ruolo, con decorrenza degli effetti giuridici
dall'anno scolastico 1985-86 e degli  effetti  economici  dalla  data
dell'assunzione  in  servizio,  i docenti la cui nomina non sia stata
disposta perche' esclusi dalla riserva prevista dal comma primo degli
articoli  27,  31  e  38  della  legge  20 maggio 1982, n. 270 (c), a
seguito delle disposizioni impartite  dal  Ministero  della  pubblica
istruzione con le circolari indicate nel comma 1.
  3.  Le  immissioni  in  ruolo  sono effettuate secondo le modalita'
previste dall'articolo 17.
 
             (a)  La  circolare  n.  2094 del 30 luglio 1985 concerne
          l'applicazione della riserva dei posti  prevista  dall'art.
          38  della  legge  n.  270/1982,  a  seguito  del parere del
          Consiglio di Stato - sez.  II - n. 396/85 del  20  febbraio
          1985.
             (b)  La  circolare  n.  3597  del 2 agosto 1984 concerne
          l'applicazione dell'art. 38  della  legge  n.  270/1982,  a
          seguito  del  parere  del Consiglio di Stato - sez. II - n.
          1244/84 dell'11 luglio 1984.
             (c)  Il  testo  del  comma primo degli artt. 27, 31 e 38
          della legge n. 270/1982 e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (c) all'art. 15:
             Il primo comma degli articoli 27, 31 e 38 della legge n.
          270/1982 e' cosi' formulato:
             "Art.  27  (Insegnanti  supplenti  della  scuola materna
          statale). Gli insegnanti che abbiano  svolto  due  anni  di
          servizio  di insegnamento non di ruolo nella scuola materna
          statale nel sessennio antecedente  al  1›  settembre  1981,
          nonche' gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi
          di accesso ai  ruoli  della  scuola  materna  statale,  una
          votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a
          sette decimi e che abbiano  svolto  almeno  180  giorni  di
          servizio,  anche  non continuativi, nel medesimo sessennio,
          hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei  posti  da
          conferire  con  il  primo  concorso  ordinario indetto dopo
          l'entrata in vigore della  presente  legge,  ai  sensi  del
          precedente articolo 20.
              (Omissis)".
             "Art.  31  (Insegnanti supplenti della scuola elementare
          statale). - Gli insegnanti che abbiano svolto due  anni  di
          servizio   di   insegnamento  non  di  ruolo  nella  scuola
          elementare  statale  nel  sessennio   antecedente   al   10
          settembre   1981,   nonche'   gli  insegnanti  che  abbiano
          conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli  della  scuola
          elementare  statale,  una  votazione media non inferiore al
          punteggio corrispondente  a  sette  decimi  e  che  abbiano
          svolto   almeno   180   giorni   di   servizio,  anche  non
          continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo  ad  una
          riserva  del  50  per  cento  dei posti da conferire con il
          primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata  in  vigore
          della  presente legge, ai sensi del precedente articolo 20.
              (Omissis)".
             "Art.  38 (Insegnanti supplenti della scuola secondaria,
          dei licei artistici e degli istituti d'arte statali). - Gli
          insegnanti  che  abbiano  svolto  due  anni  di servizio di
          insegnamento non di  ruolo  nelle  scuole  secondarie,  nei
          licei   artistici  e  negli  istituti  d'arte  statale  nel
          sessennio antecedente al 10  settembre  1981,  nonche'  gli
          insegnanti  che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso
          ai ruoli delle scuole ed istituti predetti,  una  votazione
          media  non  inferiore  al  punteggio corrispondente a sette
          decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di  servizio,
          anche  non  continuativi,  nel  medesimo  sessennio,  hanno
          titolo ad una  riserva  del  50  per  cento  dei  posti  da
          conferire  con  il  primo  concorso  ordinario indetto dopo
          l'entrata in vigore della  presente  legge,  ai  sensi  del
          precedente articolo 20.
              (Omissis)".