Art. 15. 1. I docenti nominati in ruolo nell'anno scolastico 1984-85, la cui nomina sia stata revocata a seguito delle disposizioni impartite dalla circolare del Ministro della pubblica istruzione protocollo n. 2094 del 30 luglio 1985 (a), ovvero a seguito di provvedimenti conseguenti ad ordinanze giurisdizionali contrastanti sia con la predetta circolare sia con quella precedente protocollo n. 3597 del 2 agosto 1984 (b), sono immessi in ruolo con la medesima decorrenza degli effetti giuridici che avevano le nomine revocate. Gli effetti economici decorrono dalla data di riassunzione del servizio. 2. Sono immessi in ruolo, con decorrenza degli effetti giuridici dall'anno scolastico 1985-86 e degli effetti economici dalla data dell'assunzione in servizio, i docenti la cui nomina non sia stata disposta perche' esclusi dalla riserva prevista dal comma primo degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (c), a seguito delle disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione con le circolari indicate nel comma 1. 3. Le immissioni in ruolo sono effettuate secondo le modalita' previste dall'articolo 17.
(a) La circolare n. 2094 del 30 luglio 1985 concerne l'applicazione della riserva dei posti prevista dall'art. 38 della legge n. 270/1982, a seguito del parere del Consiglio di Stato - sez. II - n. 396/85 del 20 febbraio 1985. (b) La circolare n. 3597 del 2 agosto 1984 concerne l'applicazione dell'art. 38 della legge n. 270/1982, a seguito del parere del Consiglio di Stato - sez. II - n. 1244/84 dell'11 luglio 1984. (c) Il testo del comma primo degli artt. 27, 31 e 38 della legge n. 270/1982 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (c) all'art. 15: Il primo comma degli articoli 27, 31 e 38 della legge n. 270/1982 e' cosi' formulato: "Art. 27 (Insegnanti supplenti della scuola materna statale). Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola materna statale nel sessennio antecedente al 1 settembre 1981, nonche' gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo 20. (Omissis)". "Art. 31 (Insegnanti supplenti della scuola elementare statale). - Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonche' gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo 20. (Omissis)". "Art. 38 (Insegnanti supplenti della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali). - Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonche' gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle scuole ed istituti predetti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo 20. (Omissis)".