Art. 16. 1. Il personale docente con incarico di presidenza negli istituti d'arte e nei licei artistici, che abbia maturato il biennio di incarico alla data di emanazione del bando relativo al concorso di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1985 (a) , pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale )) n. 218 del 16 settembre 1985, qualora sia stato ammesso con riserva ed abbia superato il concorso, e' immesso nei ruoli a mano a mano che si rendano disponibili posti direttivi nelle predette istituzioni. Sono parimenti immessi in ruolo, in corrispondenza con il verificarsi della disponibilita' di posti direttivi, i docenti che hanno maturato il biennio di incarico di presidenza di cui al comma terzo dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928 (b) , alla data del 9 settembre 1982, e hanno partecipato al concorso riservato indetto ai sensi dello stesso articolo, collocandosi in posizione utile per la nomina in ruolo. (( 1-bis. Alle nomine da disporre ai sensi del presente articolo )) (( si provvede dopo l'effettuazione di quelle previste dal )) (( precedente articolo 4. ))
(a) Il decreto ministeriale 30 aprile 1985 riguarda l'emanazione del bando dei concorsi riservati, per titoli ed esami, integrati da un colloquio, a quarantaquattro posti di preside nei licei artistici e a novantanove posti di preside negli istituti d'arte. (b) Il testo del comma terzo dell'art. 2 della legge n. 928/1980 e' il seguente: E' indetto, per una sola volta, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, a posti di preside negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, riservato al personale insegnante di ruolo nei predetti istituti e scuole, che sia stato incaricato della presidenza per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso".