Art. 17.
 
  1.  Le immissioni in ruolo previste negli articoli 11, 14 e 15 sono
disposte gradualmente nei limiti della  disponibilita'  dei  relativi
posti.
  2.   Alle   immissioni  in  ruolo  sono  destinati  tutti  i  posti
disponibili e vacanti da assegnare alle nomine in ruolo per gli  anni
scolastici  1988-89  e  1989-90, dopo aver espletato le procedure dei
trasferimenti, per le quali resta fermo il disposto dell'articolo 19,
secondo  comma,  della  legge  20 maggio 1982, n. 270 (a) , (( e dopo
aver dato attuazione a quanto disposto dal precedente articolo 4,  in
materia  di  validita'  delle corrispondenti graduatorie dei concorsi
per titoli ed esami. )) Per  gli  anni  scolastici  successivi,  alle
immissioni  stesse  e'  destinato  il 50 per cento dei predetti posti
disponibili e vacanti. (( Non  sono  da  considerarsi  disponibili  i
posti gia' messi a concorso. ))
  3.   Ai   fini  delle  immissioni  in  ruolo  i  destinatari  delle
disposizioni di cui agli articoli  11,  14  e  15  sono  inseriti,  a
domanda,  in  apposite  graduatorie  provinciali,  distinte a seconda
delle decorrenze giuridiche, da compilare, per il personale  docente,
in  relazione a ciascuna classe di concorso o tipo d'insegnamento, e,
per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, in  relazione
a  ciascuna  qualifica funzionale o profilo professionale, sulla base
del punteggio con il quale gli interessati sono stati  inclusi  nelle
graduatorie che hanno dato luogo alla nomina cui inerisce (( l'ultimo
servizio utile )) ai fini dell'immissione in ruolo  o,  in  mancanza,
sulla base della valutazione dei titoli posseduti effettuata ai sensi
delle norme vigenti nel tempo.
  4.  Gli  aventi  diritto all'immissione in ruolo possono scegliere,
sulla base del titolo di abilitazione, ove prescritto, o, negli altri
casi,  del titolo di studio, soltanto una graduatoria in cui chiedere
l'iscrizione nell'ambito di una delle  province  in  cui  essi  hanno
prestato  il  servizio  che  da' titolo all'immissione in ruolo. Essi
possono altresi' chiedere l'iscrizione in una seconda graduatoria  di
altra  provincia, nella quale si inseriranno dopo l'ultimo aspirante,
conservando comunque la posizione acquisita nella prima  graduatoria.
  5.  Coloro  i  quali  siano  compresi nelle graduatorie provinciali
compilate ai fini dell'immissione in ruolo, hanno precedenza assoluta
nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee della provincia
in cui hanno presentato domanda ai sensi del comma 4, primo  periodo,
sulla  base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali e,
rispettivamente, di  istituto,  nelle  quali  ciascuno  dei  predetti
interessati si trovi incluso.
  6.  Per  i  destinatari  dell'articolo  11,  commi 8, 9, 10 e 11, e
dell'articolo 14, comma 3, la scelta delle graduatorie e' operata con
riferimento a due province di gradimento degli interessati.
  7.  Le  graduatorie  ad esaurimento formate ai sensi della legge 16
luglio 1984, n. 326 (b), sono assorbite da  quelle  da  compilare  in
applicazione del presente articolo.
 
             (a)  Il testo del comma secondo dell'art. 19 della legge
          n.  270/1982 e' il seguente:
             "I  trasferimenti  da  altra provincia sono disposti sia
          sul 50  per  cento  dei  posti  che  risultano  annualmente
          vacanti e disponibili, sia per compensazione".
             (b)  Per  l'argomento della legge n. 326/1984 v. la nota
          (i) all'art. 11.