Art. 18.
 
  1.  Ai fini delle assunzioni obbligatorie, da effettuare secondo le
modalita' di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 11 del decreto
del  Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 (a), qualora,
nell'aliquota prevista dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968,  n.
482  (b), per una categoria di riservatari, siano rimasti disponibili
i posti per mancanza degli aventi titolo alla riserva, si  procede  a
far  subentrare proporzionalmente i riservatari delle altre categorie
sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna  di  esse  spettante.  I
posti  rimasti  eventualmente  non coperti vengono successivamente ad
aggiungersi a quelli da conferire ai vincitori dei concorsi, anche se
non appartenenti alle categorie riservatarie.
  2. Il disposto di cui al comma 1 si applica anche ai concorsi per i
quali, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  la
graduatoria generale di merito non ha avuto ancora efficacia.
  3.  Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, assunto
in  servizio  dopo  il  9   settembre   1981,   in   relazione   alla
disponibilita'  dei  posti, riferibile all'anno scolastico 1980-81, i
quali non siano stati conferiti in  tempo  utile  per  la  mancata  o
ritardata  pubblicazione  delle  graduatorie  provinciali  definitive
degli incarichi per il predetto anno scolastico, la nomina  in  ruolo
ha  le  decorrenze  previste  dagli  articoli  49 e 50 della legge 20
maggio 1982, n. 270 (c). Tutti gli atti relativi allo stato giuridico
ed ai trasferimenti del personale di cui al presente comma conservano
piena validita' ed efficacia.
 
             (a)  Il  testo dei commi quinto e sesto dell'art. 11 del
          D P.R. n.  420/1974 e' il seguente:
             "Restano   salve  le  norme  concernenti  la  disciplina
          generale sulle assunzioni obbligatorie presso le  pubbliche
          amministrazioni.  Il  personale delle carriere esecutive ed
          ausiliarie da assumere ai sensi  di  tale  disciplina,  nel
          limite  delle  aliquote  calcolate  sulla  consistenza  dei
          relativi  organici  provinciali,  e'  nominato   in   ruolo
          nell'ordine  della posizione occupata dai richiedenti nella
          graduatoria degli incarichi.
             Restano  salve  le riserve e le precedenze previste, per
          le nomine a seguito di concorsi, dalle  norme  vigenti  per
          gli impiegati civili dello Stato".
             (b)  Il  testo dell'art. 9 della legge n. 482/1968 e' il
          seguente:
             "Art. 9 (( (Aliquote spettanti alle singole categorie di
          riservatari). - )) L'aliquota complessiva da riservarsi  da
          parte    delle    aziende   private   e   delle   pubbliche
          amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo  1  per
          le  assunzioni di cui alla presente legge, e' ripartita tra
          le varie categorie di riservatari nelle misure seguenti:
 
    invalidi di guerra   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25%
    invalidi civili di guerra  . . . . . . . . . . . . . . . . .  10%
    invalidi per servizio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15%
    invalidi del lavoro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15%
    orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro
                                                                  15%
    invalidi civili  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15%
    sordomuti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
             La   percentuale   riservata  ai  sordomuti  si  applica
          soltanto  nei  confronti  delle  aziende  con   oltre   100
          dipendenti  e delle pubbliche amministrazioni con lo stesso
          numero di dipendenti;  nel  caso  di  aziende  e  pubbliche
          amministrazioni  con  un  numero  inferiore di dipendenti e
          dell'amministrazione autonoma delle ferrovie  dello  Stato,
          la  percentuale  riservata  ai sordomuti e' attribuita agli
          invalidi civili.
             In   mancanza   dei   diretti   beneficiari   subentrano
          proporzionalmente  i  riservatari  delle  altre  categorie,
          secondo le valutazioni della commissione provinciale per il
          collocamento obbligatorio".
             (c)  Per  il  testo  degli  artt. 49 e 50 della legge n.
          270/1982 v. la nota (a) all'art. 14.