Art. 18. 1. Ai fini delle assunzioni obbligatorie, da effettuare secondo le modalita' di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 (a), qualora, nell'aliquota prevista dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (b), per una categoria di riservatari, siano rimasti disponibili i posti per mancanza degli aventi titolo alla riserva, si procede a far subentrare proporzionalmente i riservatari delle altre categorie sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettante. I posti rimasti eventualmente non coperti vengono successivamente ad aggiungersi a quelli da conferire ai vincitori dei concorsi, anche se non appartenenti alle categorie riservatarie. 2. Il disposto di cui al comma 1 si applica anche ai concorsi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la graduatoria generale di merito non ha avuto ancora efficacia. 3. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, assunto in servizio dopo il 9 settembre 1981, in relazione alla disponibilita' dei posti, riferibile all'anno scolastico 1980-81, i quali non siano stati conferiti in tempo utile per la mancata o ritardata pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive degli incarichi per il predetto anno scolastico, la nomina in ruolo ha le decorrenze previste dagli articoli 49 e 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (c). Tutti gli atti relativi allo stato giuridico ed ai trasferimenti del personale di cui al presente comma conservano piena validita' ed efficacia.
(a) Il testo dei commi quinto e sesto dell'art. 11 del D P.R. n. 420/1974 e' il seguente: "Restano salve le norme concernenti la disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni. Il personale delle carriere esecutive ed ausiliarie da assumere ai sensi di tale disciplina, nel limite delle aliquote calcolate sulla consistenza dei relativi organici provinciali, e' nominato in ruolo nell'ordine della posizione occupata dai richiedenti nella graduatoria degli incarichi. Restano salve le riserve e le precedenze previste, per le nomine a seguito di concorsi, dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato". (b) Il testo dell'art. 9 della legge n. 482/1968 e' il seguente: "Art. 9 (( (Aliquote spettanti alle singole categorie di riservatari). - )) L'aliquota complessiva da riservarsi da parte delle aziende private e delle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 1 per le assunzioni di cui alla presente legge, e' ripartita tra le varie categorie di riservatari nelle misure seguenti: invalidi di guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% invalidi civili di guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% invalidi per servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% invalidi del lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro 15% invalidi civili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% sordomuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5% La percentuale riservata ai sordomuti si applica soltanto nei confronti delle aziende con oltre 100 dipendenti e delle pubbliche amministrazioni con lo stesso numero di dipendenti; nel caso di aziende e pubbliche amministrazioni con un numero inferiore di dipendenti e dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, la percentuale riservata ai sordomuti e' attribuita agli invalidi civili. In mancanza dei diretti beneficiari subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie, secondo le valutazioni della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio". (c) Per il testo degli artt. 49 e 50 della legge n. 270/1982 v. la nota (a) all'art. 14.