Art. 19.
 
  1.  All'onere  derivante dall'applicazione degli articoli da 1 a 9,
valutato in lire 141 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in  lire
282  miliardi  per  l'anno  finanziario 1988, si provvede, per l'anno
1987, per lire 103 miliardi, per lire  27  miliardi  e  per  lire  11
miliardi  a  carico,  rispettivamente, dei capitoli 1034, 1035 e 1036
dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per
il  medesimo  anno  finanziario  e,  per  l'anno  1988,  per lire 206
miliardi, per lire 54 miliardi e  per  lire  22  miliardi  a  carico,
rispettivamente,  dei  capitoli  1034,  1035  e  1036  dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione  per  il  medesimo
anno finanziario.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.