Art. 19. 1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli da 1 a 9, valutato in lire 141 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 282 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede, per l'anno 1987, per lire 103 miliardi, per lire 27 miliardi e per lire 11 miliardi a carico, rispettivamente, dei capitoli 1034, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario e, per l'anno 1988, per lire 206 miliardi, per lire 54 miliardi e per lire 22 miliardi a carico, rispettivamente, dei capitoli 1034, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.