Art. 2.
  1.  Per  l'anno  scolastico 1987-88 le classi iniziali delle scuole
medie  statali  e  le  prime  classi  e  quelle  iniziali  dei  cicli
conclusivi  dei corsi di studio degli istituti e scuole di istruzione
secondaria di secondo grado statali, ivi compresi i licei artistici e
gli  istituti  d'arte,  nonche' le sezioni di scuola materna statale,
sono costituite di norma con non piu' di 25 alunni e con non meno  di
15,  anche  in relazione alle particolari situazioni dipendenti dalla
disponibilita' di locali e di attrezzature didattiche e dall'esigenza
di assicurare in ogni caso il funzionamento della scuola dell'obbligo
nelle zone disagiate.
  2. Per la determinazione del numero minimo di alunni per le sezioni
di scuola materna resta fermo il disposto  di  cui  all'articolo  12,
comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (a).
  3.  Le  classi  successive  a  quelle  indicate  nel  comma  1 sono
determinate in numero  pari  a  quello  delle  corrispondenti  classi
inferiori   funzionanti   nell'anno  scolastico  precedente,  purche'
costituite con non meno di 15 alunni.
  4.  Le  norme  di cui ai commi 1, 2 e 3 non modificano gli organici
del personale della scuola determinati alla data del 31  marzo  1987,
nonche' i provvedimenti connessi.
  5.  Con  apposita  ordinanza  il Ministro della pubblica istruzione
detta le disposizioni  occorrenti  per  l'applicazione  del  presente
articolo.
 
             (a)  Il testo del secondo comma dell'art. 12 della legge
          n.  270/1982 e' il seguente:
             "Ciascuna sezione di scuola materna e' costituita con un
          numero massimo di 30 bambini ed  un  numero  minimo  di  13
          bambini,  ridotti,  rispettivamente,  a  20  e a 10, per le
          sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps".