Art. 2. 1. Per l'anno scolastico 1987-88 le classi iniziali delle scuole medie statali e le prime classi e quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado statali, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonche' le sezioni di scuola materna statale, sono costituite di norma con non piu' di 25 alunni e con non meno di 15, anche in relazione alle particolari situazioni dipendenti dalla disponibilita' di locali e di attrezzature didattiche e dall'esigenza di assicurare in ogni caso il funzionamento della scuola dell'obbligo nelle zone disagiate. 2. Per la determinazione del numero minimo di alunni per le sezioni di scuola materna resta fermo il disposto di cui all'articolo 12, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (a). 3. Le classi successive a quelle indicate nel comma 1 sono determinate in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell'anno scolastico precedente, purche' costituite con non meno di 15 alunni. 4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 non modificano gli organici del personale della scuola determinati alla data del 31 marzo 1987, nonche' i provvedimenti connessi. 5. Con apposita ordinanza il Ministro della pubblica istruzione detta le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.
(a) Il testo del secondo comma dell'art. 12 della legge n. 270/1982 e' il seguente: "Ciascuna sezione di scuola materna e' costituita con un numero massimo di 30 bambini ed un numero minimo di 13 bambini, ridotti, rispettivamente, a 20 e a 10, per le sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps".