Art. 20.
 
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  italiana  e  sara'  presentato  alle  Camere  per  la sua
conversione in legge.
  N.B.  - Si riportano anche i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di
conversione:
  "2.  Restano  validi  gli  atti  ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulla
base dei decreti-legge 3 giugno 1987, n. 215, 31 luglio 1987, n. 321,
1› ottobre 1987, n. 405, 3 dicembre 1987, n. 491, e 1› febbraio 1988,
n.  20,  senza  soluzione di continuita' sino alla data di entrata in
vigore del decreto-legge di cui al comma 1.
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".