Art. 20. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la sua conversione in legge. N.B. - Si riportano anche i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione: "2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 giugno 1987, n. 215, 31 luglio 1987, n. 321, 1 ottobre 1987, n. 405, 3 dicembre 1987, n. 491, e 1 febbraio 1988, n. 20, senza soluzione di continuita' sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge di cui al comma 1. 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".