Art. 3.
  1.  Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono indette sessioni riservate per il conseguimento
dell'abilitazione  all'insegnamento,  rispettivamente,  nelle  scuole
materne e negli istituti e  scuole  di  istruzione  secondaria  e  di
istruzione artistica.
  2.  Per le prove d'esame e per le modalita' di svolgimento, nonche'
per la formazione delle commissioni  giudicatrici,  si  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli 23 e 35 della legge 20 maggio 1982,
n. 270 (a), e successive modificazioni ed integrazioni. Nel  caso  in
cui  si  abbia un numero limitato di candidati, le sessioni riservate
possono  essere  svolte  a  livello   regionale   o   interregionale,
affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente.
  3.  Alle  sessioni  riservate  di  cui  al comma 1 sono ammessi gli
insegnanti non abilitati alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, che si trovino nelle seguenti condizioni:
    a) abbiano prestato servizio, nell'anno scolastico 1981-82, quali
supplenti con nomina di durata  annuale  conferita  dal  provveditore
agli studi;
    b)  abbiano  i  requisiti  di cui all'articolo 46, secondo comma,
della legge 20 maggio 1982, n. 270 (b). Ai soli fini  dell'ammissione
alle  sessioni  riservate degli insegnanti che si trovino in possesso
dei predetti requisiti, il citato articolo 46 si  intende  modificato
con l'aggiunta agli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 anche dell'anno
scolastico 1981-82 e con la sostituzione del sessennio antecedente al
10 settembre 1981 con il settennio antecedente al 10 settembre 1982;
    c)  abbiano  svolto,  negli  anni  scolastici 1978-79 o 1979-80 o
1980-81 o 1981-82, un anno di servizio di insegnamento non  di  ruolo
nelle  scuole  materne  o  secondarie  statali,  ivi compresi i licei
artistici e gli  istituti  d'arte,  ovvero  su  posti  statali  nelle
istituzioni  scolastiche  e culturali italiane all'estero, ed abbiano
svolto un altro anno di servizio d'insegnamento non  di  ruolo  nelle
medesime  scuole  ed  istituzioni nel settennio antecedente alla data
del 10 settembre 1982;
    d)  abbiano prestato servizio non di ruolo su posti statali nelle
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero,  con  nomina
conferita ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 6
giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
luglio  1981, n. 392 (c), nell'anno scolastico 1981-82, ovvero, per i
Paesi per i quali l'anno scolastico ha  inizio  in  data  diversa  da
quella   del  territorio  metropolitano,  abbiano  prestato  servizio
durante l'anno scolastico 1981-82 e fossero in servizio alla data del
9 settembre 1982.
 
             (a) Il testo degli artt. 23 e 35 della legge n. 270/1982
          e' riportato in appendice.
             (b)  Il testo del secondo comma dell'art. 46 della legge
          n.  270/1982 e' riportato in appendice.
             (c)  L'ultimo  comma  dell'art.  3  del decreto-legge n.
          281/1981, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  n.
          392/1981,  prevede  che  per  l'anno  scolastico 1981-82 la
          copertura delle cattedre e dei posti disponibili presso  le
          istituzioni  scolastiche  e  culturali  italiane all'estero
          avvenga mediante il conferimento di  supplenze  annuali  ai
          sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327.
                                   APPENDICE
           Con riferimento alla nota (a) all'art. 3:
             Gli  artt.  23  e  35 della legge n. 270/1982 sono cosi'
          formulati:     "Art. 23 (Sessione riservata di esami per il
          conseguimento   dell'abilitazione   all'insegnamento  nella
          scuola materna ai fini dell'immissione in ruolo).  -  Entro
          90  giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente
          legge e' indetta una sessione riservata  di  esami  per  il
          conseguimento   dell'abilitazione   all'insegnamento  nella
          scuola materna, con una prova scritta ed una  prova  orale,
          ai fini dell'immissione in ruolo.
             La  prova  scritta  consistera'  nella trattazione di un
          argomento  relativo  agli  orientamenti   della   attivita'
          educativa della scuola materna, con particolare riferimento
          alla sua impostazione metodologica. La  prova  orale  avra'
          come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e
          tendera' a svilupparne le connessioni con  altri  argomenti
          dei  suddetti  orientamenti,  anche  ai  fini  di  una piu'
          organica    valutazione    dell'esperienza    professionale
          acquisita dal candidato.
             Per   quanto  non  previsto  dal  presente  articolo  si
          applicano le disposizioni  del  precedente  titolo  I,  con
          esclusione  della  scelta  per  sorteggio dei componenti le
          relative commissioni d'esame. Ai candidati che, in  seguito
          a  grave  malattia  da  accertare  con visita fiscale o per
          gravissimi  motivi  di  famiglia  riconosciuti  tali  dalla
          commissione   giudicatrice,   si   trovino  nella  assoluta
          impossibilita' di partecipare alle prove scritte,  e'  data
          facolta',  di  sostenere  le  prove  stesse  in  un periodo
          fissato dall'organo che cura lo svolgimento delle procedure
          concorsuali prima della conclusione del concorso.
             Alla  sessione  riservata degli esami di abilitazione di
          cui al precedente primo comma sono ammessi  gli  insegnanti
          nelle   scuole   materne   statali,   non  provvisti  della
          prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno
          scolastico 1980-81".
             "Art.   35   (Sessione   riservata   di   esami  per  il
          conseguimento  dell'abilitazione   all'insegnamento   nelle
          scuole  secondarie  ai  fini  dell'immissione  in ruolo). -
          Entro 90 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge  e' indetta una sessione riservata di esami
          per  il  conseguimento  dell'abilitazione  all'insegnamento
          negli  istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria e di
          istruzione artistica, con una prova scritta  ed  una  prova
          orale, ai fini dell'immissione in ruolo.
             La  prova  scritta  consistera'  nella trattazione di un
          argomento compreso, per ciascuna disciplina, nei  programmi
          di  insegnamento  relativi  al  tipo  di  scuola  in cui il
          candidato ha insegnato, con  particolare  riferimento  alla
          impostazione  metodologica necessaria al suo svolgimento in
          una lezione. La prova orale avra' come riferimento iniziale
          i  contenuti della prova scritta e tendera' a sviluppare le
          connessioni con altri argomenti dei suddetti  programmi  di
          insegnamento,   anche   ai   fini   di  una  piu'  organica
          valutazione  dell'esperienza  professionale  acquisita  dal
          candidato.
             Per   quanto  non  previsto  dal  presente  articolo  si
          applicano le disposizioni  del  precedente  titolo  I,  con
          esclusione  della  scelta  per  sorteggio dei componenti le
          relative commissioni d'esame. Ai candidati che, in  seguito
          a  grave  malattia  da  accertare  con visita fiscale o per
          gravissimi  motivi  di  famiglia  riconosciuti  tali  dalla
          commissione   giudicatrice,   si   trovino  nella  assoluta
          impossibilita' di partecipare alle prove scritte,  e'  data
          facolta'  di  sostenere  le  prove  stesse  in  un  periodo
          fissato,  dall'organo  che  cura   lo   svolgimento   delle
          procedure   concorsuali,   prima   della   conclusione  del
          concorso.
             Alla  sessione  riservata degli esami di abilitazione di
          cui al precedente primo comma sono ammessi  gli  insegnanti
          negli   istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria  ed
          artistica   statali,   non   provvisti   della   prescritta
          abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico
          1980-81".
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 3
             L'art.  46,  secondo  comma,  della legge n. 270/1982 e'
          cosi' formulato:     "Agli insegnanti  che  abbiano  svolto
          negli  anni  scolastici  1979-1980  o  1980-1981  un  corso
          completo CRACIS o, per insegnamenti speciali,  di  tipo  C)
          speciale  e  agli  insegnanti  non  di ruolo assegnati, nel
          medesimo anno scolastico, con nomina  per  l'intera  durata
          del  corso,  ai  corsi  di  istruzione  istituiti presso le
          scuole di polizia ai sensi della legge 11 giugno  1974,  n.
          253,  i quali abbiano svolto insegnamento, rispettivamente,
          in un ulteriore corso completo CRACIS o di tipo C) speciale
          o  in  un ulteriore corso completo presso scuole di polizia
          in altro anno compreso nel sessennio antecedente alla  data
          del  10  settembre  1981, ovvero abbiano prestato servizio,
          quali incaricati o supplenti, nelle scuole secondarie,  nei
          licei artistici e negli istituti d'arte statali in un altro
          anno compreso nel sessennio stesso, per almeno 180  giorni,
          si  applicano le disposizioni di cui al precedente articolo
          34 e, rispettivamente, ai precedenti articoli 35  e  37,  a
          seconda che siano abilitati o non abilitati".