Art. 3. 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono indette sessioni riservate per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, rispettivamente, nelle scuole materne e negli istituti e scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica. 2. Per le prove d'esame e per le modalita' di svolgimento, nonche' per la formazione delle commissioni giudicatrici, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (a), e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui si abbia un numero limitato di candidati, le sessioni riservate possono essere svolte a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente. 3. Alle sessioni riservate di cui al comma 1 sono ammessi gli insegnanti non abilitati alla data di entrata in vigore del presente decreto, che si trovino nelle seguenti condizioni: a) abbiano prestato servizio, nell'anno scolastico 1981-82, quali supplenti con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi; b) abbiano i requisiti di cui all'articolo 46, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (b). Ai soli fini dell'ammissione alle sessioni riservate degli insegnanti che si trovino in possesso dei predetti requisiti, il citato articolo 46 si intende modificato con l'aggiunta agli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 anche dell'anno scolastico 1981-82 e con la sostituzione del sessennio antecedente al 10 settembre 1981 con il settennio antecedente al 10 settembre 1982; c) abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82, un anno di servizio di insegnamento non di ruolo nelle scuole materne o secondarie statali, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ovvero su posti statali nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ed abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle medesime scuole ed istituzioni nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982; d) abbiano prestato servizio non di ruolo su posti statali nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, con nomina conferita ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392 (c), nell'anno scolastico 1981-82, ovvero, per i Paesi per i quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1981-82 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1982.
(a) Il testo degli artt. 23 e 35 della legge n. 270/1982 e' riportato in appendice. (b) Il testo del secondo comma dell'art. 46 della legge n. 270/1982 e' riportato in appendice. (c) L'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 281/1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 392/1981, prevede che per l'anno scolastico 1981-82 la copertura delle cattedre e dei posti disponibili presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero avvenga mediante il conferimento di supplenze annuali ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 3: Gli artt. 23 e 35 della legge n. 270/1982 sono cosi' formulati: "Art. 23 (Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ai fini dell'immissione in ruolo). - Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, con una prova scritta ed una prova orale, ai fini dell'immissione in ruolo. La prova scritta consistera' nella trattazione di un argomento relativo agli orientamenti della attivita' educativa della scuola materna, con particolare riferimento alla sua impostazione metodologica. La prova orale avra' come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tendera' a svilupparne le connessioni con altri argomenti dei suddetti orientamenti, anche ai fini di una piu' organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del precedente titolo I, con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni d'esame. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilita' di partecipare alle prove scritte, e' data facolta', di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dall'organo che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali prima della conclusione del concorso. Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti nelle scuole materne statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-81". "Art. 35 (Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie ai fini dell'immissione in ruolo). - Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica, con una prova scritta ed una prova orale, ai fini dell'immissione in ruolo. La prova scritta consistera' nella trattazione di un argomento compreso, per ciascuna disciplina, nei programmi di insegnamento relativi al tipo di scuola in cui il candidato ha insegnato, con particolare riferimento alla impostazione metodologica necessaria al suo svolgimento in una lezione. La prova orale avra' come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tendera' a sviluppare le connessioni con altri argomenti dei suddetti programmi di insegnamento, anche ai fini di una piu' organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del precedente titolo I, con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni d'esame. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilita' di partecipare alle prove scritte, e' data facolta' di sostenere le prove stesse in un periodo fissato, dall'organo che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali, prima della conclusione del concorso. Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-81". Con riferimento alla nota (b) all'art. 3 L'art. 46, secondo comma, della legge n. 270/1982 e' cosi' formulato: "Agli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 un corso completo CRACIS o, per insegnamenti speciali, di tipo C) speciale e agli insegnanti non di ruolo assegnati, nel medesimo anno scolastico, con nomina per l'intera durata del corso, ai corsi di istruzione istituiti presso le scuole di polizia ai sensi della legge 11 giugno 1974, n. 253, i quali abbiano svolto insegnamento, rispettivamente, in un ulteriore corso completo CRACIS o di tipo C) speciale o in un ulteriore corso completo presso scuole di polizia in altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, ovvero abbiano prestato servizio, quali incaricati o supplenti, nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali in un altro anno compreso nel sessennio stesso, per almeno 180 giorni, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 34 e, rispettivamente, ai precedenti articoli 35 e 37, a seconda che siano abilitati o non abilitati".