Art. 4.
  1.  L'indizione  dei  concorsi  di  accesso  ai ruoli del personale
statale ispettivo  tecnico  periferico,  direttivo  e  docente  della
scuola   materna,   elementare,  secondaria,  ivi  compresi  i  licei
artistici e gli istituti d'arte, nonche' delle istituzioni educative,
e' rinviata di due anni rispetto alla loro scadenza biennale.
  2.  La  validita' delle graduatorie dei concorsi espletati entro il
termine dell'anno scolastico 1986-87,  immediatamente  antecedenti  a
quelli  per i quali e' rinviata l'indizione, e' prorogata di un anno.
  3.   E'   ugualmente  prorogata  di  un  anno  la  validita'  delle
graduatorie qualora i concorsi successivi siano stati gia' indetti ma
non  ultimati  entro  il  termine  dell'anno  scolastico 1986-87, con
l'approvazione delle graduatorie.
  4.  Per  i  concorsi direttivi ed ispettivi puo' non darsi luogo al
rinvio di cui al comma 1 qualora le  graduatorie  dei  corrispondenti
concorsi immediatamente antecedenti siano esaurite.
  5. La norma di cui al comma 3 non si applica ai concorsi di accesso
ai ruoli del personale docente statale indetti in prima  applicazione
della legge 20 maggio 1982, n. 270 (a), ed espletati entro il termine
dell'anno scolastico 1985-86.
  6.  E'  prorogata  di  un  anno  la validita' delle graduatorie dei
concorsi di accesso ai ruoli  del  personale  docente  statale  degli
istituti  e  scuole  di  istruzione secondaria superiore, indetti con
decreto  ministeriale  29  dicembre  1984  (b)   ,   pubblicato   nel
supplemento  ordinario  n.  1  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 155 del 3
luglio 1985, e non ultimati entro  il  termine  dell'anno  scolastico
1986-87.
  7. La validita' delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore
tecnico periferico, di cui all'articolo 43, ultimo comma, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  31  maggio  1974,  n. 417 (c), e'
prorogata di un anno per i concorsi che siano stati  espletati  entro
l'anno  scolastico  1986-87.  Le  nomine  dei candidati inclusi nelle
graduatorie di merito sono disposte per la copertura di tutti i posti
che si rendano disponibili nel periodo di validita' delle graduatorie
stesse.
 
             (a)  La  legge  n.  270/1982  al  titolo  I  contiene la
          disciplina sul reclutamento del personale docente  statale.
             (b)  Il  D.M.  29  dicembre  1984  bandisce  i "Concorsi
          ordinari, per esami e titoli, a cattedre  nelle  scuole  ed
          istituti  statali di istruzione secondaria di 2› grado, ivi
          compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e per  il
          conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento".
             (c)  Il  testo dell'ultimo comma dell'art. 43 del D P.R.
          n. 417/1974 e' il seguente:
             "I  candidati  collocati  in  graduatoria  in  posizione
          eccedente il  numero  dei  posti  messi  a  concorso  hanno
          titolo,   nell'ordine  della  graduatoria,  a  surrogare  i
          vincitori che rinunzino alla nomina o ne  siano  dichiarati
          decaduti,  entro  un  anno dalla data di approvazione della
          graduatoria stessa".