Art. 4. 1. L'indizione dei concorsi di accesso ai ruoli del personale statale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonche' delle istituzioni educative, e' rinviata di due anni rispetto alla loro scadenza biennale. 2. La validita' delle graduatorie dei concorsi espletati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, immediatamente antecedenti a quelli per i quali e' rinviata l'indizione, e' prorogata di un anno. 3. E' ugualmente prorogata di un anno la validita' delle graduatorie qualora i concorsi successivi siano stati gia' indetti ma non ultimati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, con l'approvazione delle graduatorie. 4. Per i concorsi direttivi ed ispettivi puo' non darsi luogo al rinvio di cui al comma 1 qualora le graduatorie dei corrispondenti concorsi immediatamente antecedenti siano esaurite. 5. La norma di cui al comma 3 non si applica ai concorsi di accesso ai ruoli del personale docente statale indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270 (a), ed espletati entro il termine dell'anno scolastico 1985-86. 6. E' prorogata di un anno la validita' delle graduatorie dei concorsi di accesso ai ruoli del personale docente statale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, indetti con decreto ministeriale 29 dicembre 1984 (b) , pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 3 luglio 1985, e non ultimati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87. 7. La validita' delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico periferico, di cui all'articolo 43, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (c), e' prorogata di un anno per i concorsi che siano stati espletati entro l'anno scolastico 1986-87. Le nomine dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito sono disposte per la copertura di tutti i posti che si rendano disponibili nel periodo di validita' delle graduatorie stesse.
(a) La legge n. 270/1982 al titolo I contiene la disciplina sul reclutamento del personale docente statale. (b) Il D.M. 29 dicembre 1984 bandisce i "Concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di 2 grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento". (c) Il testo dell'ultimo comma dell'art. 43 del D P.R. n. 417/1974 e' il seguente: "I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa".