Art. 5.
  1.  L'indizione  delle  procedure per la selezione del personale da
destinare all'estero, previste dal titolo primo della legge 25 agosto
1982,  n. 604 (a), e' rinviata di un anno rispetto alla loro scadenza
biennale.
  2.  La  validita'  delle graduatorie delle procedure gia' espletate
entro  il  termine  dell'anno  scolastico   1986-87,   immediatamente
antecedenti  a  quelle  per  le  quali  e'  rinviata  l'indizione, e'
prorogata di un anno.
  3.  Puo'  non  darsi  luogo  al rinvio di cui al comma 1 qualora le
graduatorie delle corrispondenti procedure immediatamente antecedenti
siano esaurite.
  4. Le commissioni di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1982,
n. 604, possono essere integrate con eventuali membri  aggregati  per
l'accertamento  di  specifici  requisiti  culturali,  professionali e
linguistici, ai fini dell'espletamento delle funzioni all'estero.
 
(( 5. Il personale docente e non docente immesso in ruolo ai sensi ))
(( del titolo II della legge 25 agosto 1982, n. 604, e' mantenuto  ))
(( in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali       ))
(( italiane all'estero per un ulteriore triennio dalla scadenza    ))
(( del settennio economico. Tutte le proroghe della permanenza in  ))
(( servizio del personale impegnato nelle istituzioni scolastiche  ))
(( e culturali italiane all'estero disposte dalla legislazione     ))
(( vigente, in deroga a quanto previsto dalla legge 25 agosto      ))
(( 1982, n. 604, non interrompono le procedure concorsuali di cui  ))
(( alla suddetta legge e pertanto le relative graduatorie restano  ))
(( in vigore sino al completo esaurimento.                         ))
(( 5-bis. A tutto il personale viene fatta salva la possibilita'   ))
(( di venire ulteriormente impiegato nelle istituzioni             ))
(( scolastiche, previo espletamento delle procedure di selezione   ))
(( di cui all'articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604.       ))
 
             (a)  La  legge  n.  604/1982 (Revisione della disciplina
          sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato  alle
          istituzioni  scolastiche e culturali e italiane funzionanti
          all'estero nonche' ai connessi servizi del Ministero  degli
          affari esteri) consta di quattro titoli:
              Titolo I
            - Destinazione all'estero;
              Titolo II
            -  Sistemazione  del personale docente in servizio non di
          ruolo all'estero;
              Titolo III
            -  Norme  per il servizio all'estero e per il rientro nel
          territorio metropolitano;
              Titolo IV
            - Eliminazione delle cause che producono precariato nelle
          istituzioni scolastiche e culturali all'estero.