Art. 5. 1. L'indizione delle procedure per la selezione del personale da destinare all'estero, previste dal titolo primo della legge 25 agosto 1982, n. 604 (a), e' rinviata di un anno rispetto alla loro scadenza biennale. 2. La validita' delle graduatorie delle procedure gia' espletate entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, immediatamente antecedenti a quelle per le quali e' rinviata l'indizione, e' prorogata di un anno. 3. Puo' non darsi luogo al rinvio di cui al comma 1 qualora le graduatorie delle corrispondenti procedure immediatamente antecedenti siano esaurite. 4. Le commissioni di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1982, n. 604, possono essere integrate con eventuali membri aggregati per l'accertamento di specifici requisiti culturali, professionali e linguistici, ai fini dell'espletamento delle funzioni all'estero. (( 5. Il personale docente e non docente immesso in ruolo ai sensi )) (( del titolo II della legge 25 agosto 1982, n. 604, e' mantenuto )) (( in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali )) (( italiane all'estero per un ulteriore triennio dalla scadenza )) (( del settennio economico. Tutte le proroghe della permanenza in )) (( servizio del personale impegnato nelle istituzioni scolastiche )) (( e culturali italiane all'estero disposte dalla legislazione )) (( vigente, in deroga a quanto previsto dalla legge 25 agosto )) (( 1982, n. 604, non interrompono le procedure concorsuali di cui )) (( alla suddetta legge e pertanto le relative graduatorie restano )) (( in vigore sino al completo esaurimento. )) (( 5-bis. A tutto il personale viene fatta salva la possibilita' )) (( di venire ulteriormente impiegato nelle istituzioni )) (( scolastiche, previo espletamento delle procedure di selezione )) (( di cui all'articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604. ))
(a) La legge n. 604/1982 (Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali e italiane funzionanti all'estero nonche' ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri) consta di quattro titoli: Titolo I - Destinazione all'estero; Titolo II - Sistemazione del personale docente in servizio non di ruolo all'estero; Titolo III - Norme per il servizio all'estero e per il rientro nel territorio metropolitano; Titolo IV - Eliminazione delle cause che producono precariato nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.