Art. 6.
  1.  Le  graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze
al personale docente nelle  scuole  materne  ed  elementari  e  negli
istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte, compilate ai sensi  dell'articolo  2
della  legge  9  agosto  1978,  n.  463  (a), per gli anni scolastici
1986-87 e 1987-88, conservano validita' anche per  l'anno  scolastico
1988-89.
  2.  Conservano  parimenti  validita',  anche  per l'anno scolastico
1988-89, le  graduatorie  per  il  conferimento  delle  supplenze  al
personale  docente  dei  conservatori  di  musica, delle accademie di
belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza,
compilate  ai  sensi  dell'articolo 67 della legge 11 luglio 1980, n.
312 (b), per gli  anni  scolastici  1986-87  e  1987-88,  nonche'  le
graduatorie  compilate,  per  i  medesimi  anni  scolastici,  per  il
conferimento delle supplenze  al  personale  educativo  dei  convitti
nazionali,  degli  educandati  femminili  dello  Stato  e delle altre
istituzioni educative statali.
  3. Nel caso in cui le graduatorie previste dai commi 1 e 2 si siano
esaurite nel corso dell'anno scolastico 1987-88,  ferma  restando  la
loro proroga, si provvede a compilare apposite graduatorie aggiuntive
da utilizzare nell'anno scolastico 1988-89 dopo  l'esaurimento  delle
relative graduatorie prorogate.
  4.  I docenti gia' inclusi nelle graduatorie prorogate ai sensi dei
commi 1 e 2 possono presentare, qualora  non  lo  abbiano  fatto  nei
termini  previsti  dalla  relativa ordinanza ministeriale, domanda di
inclusione in apposite graduatorie aggiuntive di circolo  o  istituto
per il conferimento delle supplenze temporanee, per l'anno scolastico
1988-89, con le modalita' previste nell'ordinanza medesima ed entro i
termini che saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione.
Dette graduatorie saranno utilizzate  dopo  l'esaurimento  di  quelle
precedentemente compilate e prorogate.
 
             (a)  L'art.  2  della  legge  n.  463/1978 disciplina le
          modalita' di compilazione delle graduatorie provinciali per
          il  conferimento delle supplenze al personale docente nelle
          scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche.
             (b)  L'art.  67  della  legge  n. 312/1980 stabilisce la
          competenza  per  la  formazione  delle  graduatorie   degli
          aspiranti  all'insegnamento  nei  Conservatori  di  musica,
          nelle Accademie di belle arti, nell'Accademia nazionale  di
          danza e nell'Accademia nazionale di arte drammatica.