Art. 6. 1. Le graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze al personale docente nelle scuole materne ed elementari e negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, compilate ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463 (a), per gli anni scolastici 1986-87 e 1987-88, conservano validita' anche per l'anno scolastico 1988-89. 2. Conservano parimenti validita', anche per l'anno scolastico 1988-89, le graduatorie per il conferimento delle supplenze al personale docente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, compilate ai sensi dell'articolo 67 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (b), per gli anni scolastici 1986-87 e 1987-88, nonche' le graduatorie compilate, per i medesimi anni scolastici, per il conferimento delle supplenze al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali. 3. Nel caso in cui le graduatorie previste dai commi 1 e 2 si siano esaurite nel corso dell'anno scolastico 1987-88, ferma restando la loro proroga, si provvede a compilare apposite graduatorie aggiuntive da utilizzare nell'anno scolastico 1988-89 dopo l'esaurimento delle relative graduatorie prorogate. 4. I docenti gia' inclusi nelle graduatorie prorogate ai sensi dei commi 1 e 2 possono presentare, qualora non lo abbiano fatto nei termini previsti dalla relativa ordinanza ministeriale, domanda di inclusione in apposite graduatorie aggiuntive di circolo o istituto per il conferimento delle supplenze temporanee, per l'anno scolastico 1988-89, con le modalita' previste nell'ordinanza medesima ed entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Dette graduatorie saranno utilizzate dopo l'esaurimento di quelle precedentemente compilate e prorogate.
(a) L'art. 2 della legge n. 463/1978 disciplina le modalita' di compilazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze al personale docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche. (b) L'art. 67 della legge n. 312/1980 stabilisce la competenza per la formazione delle graduatorie degli aspiranti all'insegnamento nei Conservatori di musica, nelle Accademie di belle arti, nell'Accademia nazionale di danza e nell'Accademia nazionale di arte drammatica.