Art. 6-bis. (( 1. Il comma 4- sexies (( dell'articolo 4 del decreto-legge )) (( 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 20 maggio 1988, n. 160 (a), si applica al personale non )) (( docente della scuola soltanto dopo l'esaurimento delle )) (( graduatorie di conferimento delle supplenze annuali, gia' )) (( compilate alla data di entrata in vigore della legge di )) (( conversione del presente decreto in applicazione dell'articolo )) (( 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e successive )) (( modificazioni. ))
(a) Il testo del comma 4- (( sexies )) dell'art. 4 del decreto-legge n. 86/1988 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) e' il seguente: "Le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) si applicano anche al personale non docente della scuola".