Art. 6-bis.
(( 1. Il comma 4- sexies (( dell'articolo 4 del decreto-legge      ))
(( 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla      ))
(( legge 20 maggio 1988, n. 160 (a), si applica al personale non   ))
(( docente della scuola soltanto dopo l'esaurimento delle          ))
(( graduatorie di conferimento delle supplenze annuali, gia'       ))
(( compilate alla data di entrata in vigore della legge di         ))
(( conversione del presente decreto in applicazione dell'articolo  ))
(( 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e successive               ))
(( modificazioni.                                                  ))
 
             (a)  Il  testo del comma 4- (( sexies )) dell'art. 4 del
          decreto-legge n.  86/1988  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge n. 160/1988 (Norme in materia previdenziale, di
          occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche'  per
          il  potenziamento del sistema informatico del Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale) e' il seguente:
             "Le  disposizioni  di  cui  all'art.  16  della legge 28
          febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato
          del  lavoro)  si  applicano  anche al personale non docente
          della scuola".