Art. 7.
  1.  Il  termine previsto dall'articolo 70, primo comma, della legge
11 luglio 1980, n. 312 (a),  per  l'esercizio  dell'opzione  rispetto
alle  attivita'  presso  gli  enti lirici o istituzioni di produzione
musicale,  e'  ulteriormente  prorogato  sino  al  termine  dell'anno
scolastico 1987-88.
 
             (a) Il testo del primo comma dell'art. 70 della legge n.
          312/1980 e' il seguente:
             "Art.  70  (Contratti di collaborazione per il personale
          gia' in servizio). - Il personale docente che, alla data di
          entrata    in    vigore   della   presente   legge,   oltre
          all'insegnamento esercita attivita' presso  enti  lirici  o
          istituzioni di produzione musicale e' tenuto a scegliere il
          rapporto  di  dipendenza  organica  per  l'una  o   l'altra
          attivita'  entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  della
          presente legge, salvo proroga per un termine  comunque  non
          superiore   ad   un  altro  anno  da  parte  degli  enti  o
          istituzioni interessati".