Art. 7. 1. Il termine previsto dall'articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (a), per l'esercizio dell'opzione rispetto alle attivita' presso gli enti lirici o istituzioni di produzione musicale, e' ulteriormente prorogato sino al termine dell'anno scolastico 1987-88.
(a) Il testo del primo comma dell'art. 70 della legge n. 312/1980 e' il seguente: "Art. 70 (Contratti di collaborazione per il personale gia' in servizio). - Il personale docente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'insegnamento esercita attivita' presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e' tenuto a scegliere il rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attivita' entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo proroga per un termine comunque non superiore ad un altro anno da parte degli enti o istituzioni interessati".