Art. 8. 1. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 (a), si applica a tutti gli effetti con le decorrenze previste nel decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.
(a) Il testo del comma 7 dell'art. 3 del D P.R. n. 209/1987 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 8: Il comma 7 dell'art. 3 del D P.R. n. 209/1987 e' cosi' formulato: "7. Anche ai fini dell'applicazione dell'art. 3, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, il settimo comma dello stesso articolo va interpretato nel senso che l'anzianita' riconosciuta ai soli fini economici e' considerata utile per l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio nella classe di primo inquadramento e nelle classi successive". Il sesto comma dell'art. 3 del D P.R. n. 271/1981 e' cosi' formulato: "Per il personale non docente, che provenga da carriere inferiori, l'anzianita' e' determinata con criteri analoghi a quelli previsti dal presente articolo per il personale direttivo. Per il personale non docente, le cui carriere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono strutturate su due qualifiche, l'anzianita' come sopra determinata, corrispondente al servizio prestato nella qualifica iniziale e all'eventuale servizio prestato in carriere diverse, non potra' superare, in ogni caso, sedici anni. Il predetto limite e' elevato a diciotto anni per il personale che abbia conseguito, rispettivamente, la qualifica di segretario capo e applicato superiore od equiparata entro la data del 30 giugno 1976".