Art. 9. 1. Il terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (a), deve intendersi nel senso che il personale in esso contemplato, che abbia chiesto il passaggio nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, e' collocato nelle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312 (b), sulla base della corrispondenza delle posizioni di stato giuridico fra ruolo di provenienza e di transito e non sulla base delle mansioni svolte presso l'amministrazione; resta esclusa, in ogni caso, la collocazione nelle qualifiche dirigenziali e ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (c). 2. Sono fatti salvi comunque i provvedimenti di inquadramento gia' adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(a) Il testo del terzo comma dell'art. 63 della legge n. 270/1982 e' riportato in appendice. (b) La legge n. 312/1980 reca: "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato". (c) Il D P.R. n. 748/1972 reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo". APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 9: Il terzo comma dell'art. 63 della legge n. 270/1982 e' cosi' formulato: "Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente comandato ai sensi del predetto decreto n. 417 a prestare servizio presso amministrazioni statali o pubbliche, con esclusione delle universita', o collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 113 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, puo' ottenere, a domanda, il passaggio nei ruoli dell'amministrazione presso cui presta servizio in una qualifica funzionale di corrispondente livello retributivo, fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche gia' acquisite dagli interessati. A tal fine questi sono collocati nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, assicuri loro un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento. Al personale che opta per il passaggio nei ruoli dell'Amministrazione si applicano le disposizioni di cui agli ultimi tre commi del precedente articolo 51".