Art. 9.
  1.  Il  terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n.
270  (a),  deve  intendersi  nel  senso  che  il  personale  in  esso
contemplato,    che    abbia   chiesto   il   passaggio   nei   ruoli
dell'amministrazione  centrale  e   dell'amministrazione   scolastica
periferica  del  Ministero  della  pubblica  istruzione, e' collocato
nelle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n.  312
(b),  sulla  base  della  corrispondenza  delle  posizioni  di  stato
giuridico fra ruolo di provenienza e di transito  e  non  sulla  base
delle  mansioni  svolte  presso  l'amministrazione; resta esclusa, in
ogni  caso,  la  collocazione  nelle  qualifiche  dirigenziali  e  ad
esaurimento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748 (c).
  2.  Sono fatti salvi comunque i provvedimenti di inquadramento gia'
adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
             (a) Il testo del terzo comma dell'art. 63 della legge n.
          270/1982 e' riportato in appendice.
             (b)   La   legge   n.   312/1980  reca:  "Nuovo  assetto
          retributivo-funzionale  del  personale  civile  e  militare
          dello Stato".
             (c)  Il  D P.R.  n.  748/1972  reca:  "Disciplina  delle
          funzioni dirigenziali nelle  amministrazioni  dello  Stato,
          anche ad ordinamento autonomo".
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 9:
             Il  terzo  comma dell'art. 63 della legge n. 270/1982 e'
          cosi' formulato:
             "Il  personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e
          docente comandato ai sensi del predetto decreto  n.  417  a
          prestare   servizio   presso   amministrazioni   statali  o
          pubbliche, con esclusione delle  universita',  o  collocato
          fuori ruolo ai sensi dell'articolo 113 dello stesso decreto
          del Presidente della Repubblica 31 maggio  1974,  n.   417,
          puo'   ottenere,   a   domanda,   il  passaggio  nei  ruoli
          dell'amministrazione presso  cui  presta  servizio  in  una
          qualifica funzionale di corrispondente livello retributivo,
          fatte salve, in ogni caso,  le  posizioni  economiche  gia'
          acquisite  dagli  interessati.   A  tal  fine  questi  sono
          collocati nella classe di  stipendio  che,  anche  mediante
          l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, assicuri
          loro  un  trattamento  economico  pari   o   immediatamente
          superiore  a quello in godimento. Al personale che opta per
          il passaggio nei ruoli dell'Amministrazione si applicano le
          disposizioni  di  cui  agli ultimi tre commi del precedente
          articolo 51".