Art. 3.
  La   prosecuzione   degli   interventi   rimane  assoggettata  alle
disposizioni di cui all'art. 3 della ordinanza  n.  1420/FPC  del  1›
aprile 1988.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 3 agosto 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO