Art. 4.
  Gli  automezzi  che  trasportano  i materiali, le attrezzature ed i
macchinari, destinati al Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto
di Matera per l'emergenza idrica nelle regioni Puglia e Basilicata di
cui alla  presente  ordinanza,  possono  circolare  sulle  strade  ed
autostrade  della Repubblica italiana anche nelle ore e nei giorni in
cui  detto  trasporto  e'  normalmente   interdetto   dalle   vigenti
disposizioni.
  Gli  autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle
di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.