Art. 4. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari, destinati al Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto di Matera per l'emergenza idrica nelle regioni Puglia e Basilicata di cui alla presente ordinanza, possono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto e' normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.