Art. 5.
  L'onere   derivante   dall'attuazione   della  presente  ordinanza,
valutato in L. 1.330.000.000, e' posto a  carico  del  fondo  per  la
protezione  civile, con imputazione alla riserva indicata nel decreto
ministeriale 220/Rep. del 12  febbraio  1988  di  ripartizione  dello
stanziamento  di  cui  al  decreto-legge  19  settembre 1987, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n.  470.
  La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Uffiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 3 agosto 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO