Art. 5. L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, valutato in L. 1.330.000.000, e' posto a carico del fondo per la protezione civile, con imputazione alla riserva indicata nel decreto ministeriale 220/Rep. del 12 febbraio 1988 di ripartizione dello stanziamento di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Uffiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 3 agosto 1988 Il Ministro: LATTANZIO