Art. 2.
  Il  Ministero  della  difesa e' autorizzato, ai sensi dell'art. 24,
comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, a:
    a)   nominare  in  servizio  permanente  effettivo  nell'Esercito
trecentottantaquattro ufficiali cosi' suddivisi:
    1)  centouno  tenenti del ruolo tecnico amministrativo, da maggio
1988;
    2)  trentacinque  tenenti  del ruolo tecnico operativo, da maggio
1988;
    3) trentacinque tenenti medici, da giugno 1988;
    4) trentatre sottotenenti dell'Arma dei carabinieri, da settembre
1988;
    5) venti sottotenenti del corpo tecnico, da settembre 1988;
    6)   centosessanta   sottotenenti   del   ruolo   speciale  unico
dell'Esercito, con decorrenza luglio 1988;
    b)   ammettere   alla   ferma   biennale   quattrocentosessantuno
sottotenenti di complemento dell'Esercito, cosi' suddivisi:
    1) duecentotrentaquattro, da aprile 1988;
    2) duecentoventisette, da luglio 1988;
    c)  ammettere  alla  ferma  di anni dodici trentatre sottotenenti
piloti di complemento dell'Esercito, cosi' suddivisi:
    1) otto dal 1› febbraio 1988;
    2) quindici dal 16 maggio 1988;
    3) dieci dal 22 agosto 1988.