Art. 2. Il Ministero della difesa e' autorizzato, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, a: a) nominare in servizio permanente effettivo nell'Esercito trecentottantaquattro ufficiali cosi' suddivisi: 1) centouno tenenti del ruolo tecnico amministrativo, da maggio 1988; 2) trentacinque tenenti del ruolo tecnico operativo, da maggio 1988; 3) trentacinque tenenti medici, da giugno 1988; 4) trentatre sottotenenti dell'Arma dei carabinieri, da settembre 1988; 5) venti sottotenenti del corpo tecnico, da settembre 1988; 6) centosessanta sottotenenti del ruolo speciale unico dell'Esercito, con decorrenza luglio 1988; b) ammettere alla ferma biennale quattrocentosessantuno sottotenenti di complemento dell'Esercito, cosi' suddivisi: 1) duecentotrentaquattro, da aprile 1988; 2) duecentoventisette, da luglio 1988; c) ammettere alla ferma di anni dodici trentatre sottotenenti piloti di complemento dell'Esercito, cosi' suddivisi: 1) otto dal 1 febbraio 1988; 2) quindici dal 16 maggio 1988; 3) dieci dal 22 agosto 1988.