Art. 3. Il Ministero della difesa e' autorizzato, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, a: 1) reclutare, da luglio 1988, cinquanta sottotenenti di vascello dei ruoli normali e quarantacinque guardiamarina dei ruoli speciali; 2) arruolare, con decorrenza settembre 1988, settecentosettanta volontari, da avviare ai corsi presso le scuole sottufficiali della Marina militare; 3) trattenere in servizio, con ferma volontaria di anni due, centoventi guardiamarina di complemento, cosi' suddivisi: sedici da marzo 1988, novantaquattro da giugno 1988 e dieci da agosto 1988; 4) trattenere in servizio, con ferma volontaria di anni due e mesi sei, trecentottantacinque sergenti di complemento della Marina militare, a decorrere da gennaio 1988, con scaglioni mensili di trentacinque unita', ad esclusione di novembre; 5) commutare, nel corso del 1988, la ferma di leva prolungata biennale in ferma triennale per cinquantatre sergenti di complemento della Marina militare, cosi' suddivisi: 5 giugno, 31 agosto, 17 settembre.