Art. 3.
  Il  Ministero  della  difesa e' autorizzato, ai sensi dell'art. 24,
comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, a:
   1)  reclutare,  da luglio 1988, cinquanta sottotenenti di vascello
dei ruoli normali e quarantacinque guardiamarina dei ruoli speciali;
   2)  arruolare,  con  decorrenza settembre 1988, settecentosettanta
volontari, da avviare ai corsi presso le scuole  sottufficiali  della
Marina militare;
   3)  trattenere  in  servizio,  con  ferma  volontaria di anni due,
centoventi guardiamarina di complemento, cosi' suddivisi:  sedici  da
marzo 1988, novantaquattro da giugno 1988 e dieci da agosto 1988;
   4) trattenere in servizio, con ferma volontaria di anni due e mesi
sei,  trecentottantacinque  sergenti  di  complemento  della   Marina
militare,  a  decorrere  da  gennaio  1988,  con scaglioni mensili di
trentacinque unita', ad esclusione di novembre;
   5)  commutare,  nel  corso  del  1988, la ferma di leva prolungata
biennale in ferma triennale per cinquantatre sergenti di  complemento
della  Marina  militare,  cosi'  suddivisi:  5  giugno, 31 agosto, 17
settembre.