Art. 4.
  Il  Ministero  della  difesa e' autorizzato, ai sensi dell'art. 24,
comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, a:
    a)  nominare  in  servizio  permanente effettivo nell'Aeronautica
militare novantanove ufficiali, cosi' suddivisi:
    1)  diciotto  tenenti  del Corpo sanitario aeronautico, da agosto
1988;
    2)  tre sottotenenti del Corpo di commissariato aeronautico ruolo
amministrazione, da agosto 1988;
    3) settantotto sottotenenti del ruolo servizi, da agosto 1988;
    b)  ammettere centoquarantadue allievi all'Accademia aeronautica,
da settembre 1988;
    c)  ammettere  undici  allievi  all'Accademia di sanita' militare
interforze (sezione Aeronautica), da settembre 1988;
    d)   ammettere  alla  ferma  di  anni  dodici  cinquanta  allievi
ufficiali piloti di complemento, da agosto 1988;
    e)  ammettere,  nel  corso  del  1988, alla ferma triennale cento
militari di truppa dell'Aeronautica militare.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
   Roma, addi' 26 agosto 1988
               Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                               DE MITA
                        Il Ministro del tesoro
                                AMATO
                 Il Ministro per la funzione pubblica
                           CIRINO POMICINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 settembre 1988
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 151