Art. 4. Il Ministero della difesa e' autorizzato, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, a: a) nominare in servizio permanente effettivo nell'Aeronautica militare novantanove ufficiali, cosi' suddivisi: 1) diciotto tenenti del Corpo sanitario aeronautico, da agosto 1988; 2) tre sottotenenti del Corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione, da agosto 1988; 3) settantotto sottotenenti del ruolo servizi, da agosto 1988; b) ammettere centoquarantadue allievi all'Accademia aeronautica, da settembre 1988; c) ammettere undici allievi all'Accademia di sanita' militare interforze (sezione Aeronautica), da settembre 1988; d) ammettere alla ferma di anni dodici cinquanta allievi ufficiali piloti di complemento, da agosto 1988; e) ammettere, nel corso del 1988, alla ferma triennale cento militari di truppa dell'Aeronautica militare. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, addi' 26 agosto 1988 Il Presidente del Consiglio dei Ministri DE MITA Il Ministro del tesoro AMATO Il Ministro per la funzione pubblica CIRINO POMICINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 settembre 1988 Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 151