Art. 3.
  I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione
e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta,  nei  tagli
da  lire  1  milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni,
500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.
  In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio da lire
1 milione e' ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale
inferiore a lire 5 milioni.