Art. 3. I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale. In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione e' ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.