Art. 5.
  Gli  interessi  sui certificati di credito sono corrisposti in rate
semestrali posticipate al 1› marzo e al 1› settembre di ogni anno. La
prima  cedola e' pagabile il 1› marzo 1989 e l'ultima il 1› settembre
1993.
  Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le
filiali della Banca d'Italia, al netto  della  ritenuta  fiscale  del
12,50%, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.
  La  Banca  d'Italia provvedera' ai suddetti pagamenti arrotondando,
se necessario, alle 5 lire piu' vicine, per eccesso o per difetto,  a
seconda  che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire
e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da  lire  1
milione.  Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verra'
determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della  cedola
afferente al taglio minimo.
  Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a
tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito  pubblico  e  godono
delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.